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AS 2016 3839

Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del 26 ottobre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 3a capoverso 5, 6 capoverso 2, 45 capoverso 2, 54 capoverso 2 let- tera b, 55 capoversi 1 e 2, 76a capoverso 1 nonché nell’allegato 1 lettera C nume- ro 1 e nell’allegato 2 lettera A numero 2 «Ufficio federale delle strade» è sostituito con «USTRA».

Art. 3a cpv. 4, frase introduttiva

4 Le autorità di ammissione notificano all’Ufficio federale delle strade (USTRA)

secondo le disposizioni dell’allegato 1:

Art. 58 Contributi dei detentori di veicoli a motore L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia calcolano i contributi secondo le regole riconosciute di tecnica attuariale delle assicurazioni. Essi sottopongono i contributi e lo schema di calcolo all’Autorità federale di vigi- lanza sui mercati finanziari (FINMA) per approvazione.

Art. 59 Obblighi delle imprese d’assicurazione 1 Le imprese d’assicurazione comunicano agli assicurati l’importo dei contributi.

1 RS 741.31

2016-0988 3839

Assicurazione dei veicoli. O RU 2016

2 Devono:

a. versare i contributi all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazio- nale di garanzia; b. trasmettere loro le informazioni necessarie per verificare il corretto adempi- mento dell’obbligo di riscossione dei contributi da parte delle imprese d’assicurazione.

Art. 59a Collaborazione delle autorità L’USTRA e la FINMA trasmettono all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia le informazioni necessarie per verificare il corretto adempi- mento dell’obbligo di riscossione dei contributi da parte delle imprese d’assicura- zione.

Art. 59b Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

26 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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