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AS 2016 385

Ordinanza dell'USAV sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Ordinanza dell’USAV sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

del 28 gennaio 2016

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 68 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. 2 Sono fatti salvi le derrate alimentari che sono state raccolte o trasformate prima dell’11 marzo 2011. 3 All’importazione di derrate alimentari che sono di origine animale o contengono una parte di derrate alimentari di origine animale, e sono originarie o provengono dal Giappone, si applicano le disposizioni particolari dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di ani- mali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

Art. 2 Valori massimi Le derrate alimentari secondo l’articolo 1 possono essere immesse sul mercato solo se non superano i valori massimi riportati nell’allegato I del regolamento di esecu- zione (UE) 2016/63.

RS 817.026.2

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016,

che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti ali- mentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014; versione della GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5.

2016-0158 385

Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. RU 2016

Art. 3 Dichiarazione 1 Le seguenti derrate alimentari ai sensi dell’articolo 1 possono essere importate in Svizzera soltanto se accompagnate da una dichiarazione secondo l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/64: a. funghi; b. pesci e prodotti della pesca, ad eccezione dei pettinidi; c. riso; d. semi di soia; e. kaki; f. farfaraccio giapponese o maggiore (fuki); g. Aralia sp.; h. germoglio di bambù; i. felce maggiore; j. felce florida giapponese; k. felce penna di struzzo; l. koshiabura; m. un prodotto derivato da derrate alimentari di cui alle lettere a-l o derrate alimentari composte contenenti più del 50 per cento di tali prodotti.

2 La dichiarazione deve essere redatta in tedesco, francese, italiano o inglese.

3 Deve essere firmata da un rappresentante autorizzato:

a. dell’autorità giapponese competente; o b. da un ente autorizzato dall’autorità giapponese competente, sotto la respon- sabilità e la supervisione di quest’ultima. 4 Se alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi secondo l’arti- colo 4, l’autorità di cui al capoverso 3 lettera a deve confermare che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’arti- colo 2.

Art. 4 Rapporto d’analisi Per le derrate alimentari di cui all’allegato della presente ordinanza, alla dichiara- zione deve essere allegato un rapporto d’analisi sul tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2.

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Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. RU 2016

Art. 5 Codificazione della partita 1 Su ogni partita di una derrata alimentare secondo l’articolo 3 capoverso 1 deve essere apposto un codice di identificazione. 2 Il codice deve essere riportato sulla dichiarazione, se del caso sul rapporto che riassume i risultati del campionamento e dell’analisi.

Art. 6 Notifica agli uffici doganali Le partite contenenti derrate alimentari secondo l’articolo 3 capoverso 1 devono essere notificate all’ufficio doganale interessato.

Art. 7 Attività di controllo nell’ambito dell’importazione e della liberazione di una partita

1 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:

a. un esame sistematico dei documenti per ogni partita di cui all’articolo 3 capoverso 1; b. un esame della merce a campione e un controllo d’identità, comprese le ana- lisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio 134 e cesio 137.

2 È responsabile per la liberazione della partita:

a. l’ufficio doganale se è stato effettuato solo un esame sistematico dei docu- menti e l’azienda del settore alimentare o un suo rappresentante ha presen- tato all’ufficio doganale tutti i documenti che sono richiesti da questa ordi- nanza; b. l’organo esecutivo cantonale quando oltre all’esame sistematico dei docu- menti sono stati effettuati un esame della merce a campione e un controllo d’identità secondo il capoverso 1 lettera b; una partita è liberata soltanto se dall’esame della merce risulta che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio

137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 2.

Art. 8 Emolumenti Gli emolumenti per l’esame della merce sono retti dagli articoli 71–73 ODerr.

Art. 9 Disposizione transitoria Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se: a. hanno lasciato il Giappone prima del 1° febbraio 2016; oppure b. sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

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Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. RU 2016

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’USAV del 30 marzo 20115 sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 30 gennaio 2016.6

28 gennaio 2016 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.p. Thomas Jemmi

5 RU 2011 1295 1569, 2012 455 2333 3865 6321, 2013 1721, 2014 789 6 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. RU 2016

Allegato (art. 4)

Derrate alimentari per le quali sono richiesti campionamento e analisi per accertare la presenza di cesio 134 e cesio 137 prima dell’esportazione verso la Svizzera

a) Prefettura di Fukushima Voce di tariffa doganale Designazione della merce

0709.5100/5900 funghi e relativi prodotti trasformati 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941

0302; 0303; 0304; 0305; 0306; pesci e prodotti della pesca ad eccezione dei pettinidi 0307; 0308 (ad eccezione (0307.2100, 0307.2900 e 1605.5200) (0307.1900)

0307.2100 und 0307.2900);

0308; 1504 10; 1504 20; 1604 und 1605 (ad eccezione 1605.5200)

1006 riso e relativi prodotti trasformati

1102.9051/9059, 1103.1931/1939, 2091/2099, 1104.1991/1999, 2991/2999, 3039, 3070, 3091/3099 , , 1901, 1904.1010/1090, 2000, 9010/9090 1905.90 1201.9010/9099 semi di soia e relativi prodotti trasformati 1208.1010/1090 1507

0709.9999 farfaraccio maggiore o giapponese (fuki) (petasides japoni-

0710.8090 cus) e relativi prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 parti commestibili di Aralia sp. e relativi prodotti trasformati

0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi

0710.8090 prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190

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Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. RU 2016

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

0709.9999 felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti

0710.8090 trasformati

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e

0710.8090 relativi prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi

0710.8090 prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi

0710.8090 prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089

0810.70 00, 9092/9098 kaki (Diospyros sp.) e relativi prodotti trasformati

0811.9029/9090 0812.9010/9090 0813.5081/5099

b) Prefetture di Akita, Yamagata e Nagano Voce di tariffa doganale Designazione della merce

0709.5100./5900 funghi e relativi prodotti trasformati 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941

0709.9999 parti commestibili di Aralia sp. e relativi prodotti trasformati

0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi

0710.8090 prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190

0709.9999 felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi

0710.8090 prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089

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Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. RU 2016

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

0709.9999 koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e

0710.8090 relativi prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089

c) Prefetture di Yamanashi, Shizuoka e Niigata Voce di tariffa doganale Designazione della merce

0709.5100./5900 funghi e relativi prodotti trasformati 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941

0709.9999 koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e

0710.8090 relativi prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089

d) Prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba e Iwate Voce di tariffa doganale Designazione della merce

0709.5100./5900 funghi e relativi prodotti trasformati 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; pesci e prodotti della pesca ad eccezione dei

0308 (ad eccezione 0307.2100 und pettinidi (0307.2100, 0307.2900 e 1605.5200)

0307.2900); 0308; 1504 10; 1504 20; 1604 (0307.1900) und 1605 (ad eccezione 1605.5200)

0709.9999 parti commestibili di Aralia sp. e relativi prodotti

0710.8090 trasformati

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) e

0710.8090 relativi prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190

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Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. RU 2016

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

0709.9999 felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi

0710.8090 prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 felce florida giapponese (Osmunda japonica) e

0710.8090 relativi prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciado-

0710.8090 phylloides) e relativi prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris)

0710.8090 e relativi prodotti trasformati

0711.9090 0712.9081/9089

e) Prodotti composti contenenti più del 50 per cento dei prodotti di cui alle lettere a˗d del presente allegato.

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