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AS 2016 3865

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Accordo europeo del 26 maggio 2000 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

RS 0.747.208; RU 2011 1015

Comunicazione secondo l’articolo 20 capoverso 5 dell’ADN In applicazione dell’articolo 20 capoverso 5 dell’ADN, il 7 ottobre 2016 il Segreta- rio Generale delle Nazioni Unite ha comunicato alle Parti Contraenti che gli emen- damenti del Regolamento allegato all’ADN1 entreranno in vigore il 1° gennaio 2017.

1 Il testo del Regolamento non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dai siti Internet: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali (in tedesco e in francese), www.ccr-zkr.org > Documents > Conventions, accords et Règlement intérieur (in tedesco e in olandese) o www.unece.org > Our work > Transport > Dangerous Goods > Legal Instruments and Recommendations (in francese, in inglese e in russo). Ne possono essere richieste copie all’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2016-2319 3865

Trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna. RU 2016 Acc. europeo

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