AS 2016 3873
Ordinanza dell'USAV che istituisce misure preventive destinate a impedire l'introduzione della peste aviaria
Ordinanza dell’USAV che istituisce misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria
del 15 novembre 2016
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 122f capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE), ordina:
Art. 1 Scopo La presente ordinanza si prefigge di impedire l’introduzione della peste aviaria tra i volatili da cortile svizzeri.
Art. 2 Zona di controllo La zona di controllo comprende tutta la Svizzera.
Art. 3 Misure nella zona di controllo
1 Nella zona di controllo si applicano le misure seguenti:
a. i volatili da cortile devono essere alimentati e abbeverati in luoghi non accessibili agli uccelli selvatici; b. i palmipedi e gli struzioniformi devono essere tenuti separati dagli altri vola- tili da cortile; c. i bacini d’acqua prescritti per determinate specie di volatili da cortile per motivi legati alla protezione degli animali devono essere protetti sufficien- temente dall’intrusione di uccelli acquatici selvatici;
RS 916.403.1
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Misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria. RU 2016 O dell’USAV
d. nelle aziende detentrici di volatili le misure d’igiene devono essere applicate in caso di epizoozia3; e. i mercati, le esposizioni e le manifestazioni analoghe in cui sono presentati volatili sono vietati. 2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c non possono essere adempiute, i volatili da cortile possono essere tenuti solo in pollai o in altri sistemi di stabulazio- ne chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altri uccelli.
Art. 4 Sorveglianza 1 I detentori di volatili hanno l’obbligo di registrare gli animali morti e sintomi particolari della malattia. 2 L’USAV può ordinare in tutte le aziende detentrici di volatili un esame a campione per individuare eventuali virus dell’influenza A.
Art. 5 Misure di lotta ordinarie Per il rimanente, la lotta alla peste aviaria è disciplinata dall’OFE.
Art. 6 Caratterizzazione dei prodotti avicoli 1 I prodotti di volatili da cortile che, in virtù dell’articolo 3 capoverso 2, non sono tenuti all’aperto ma in uno spazio esterno che adempie le esigenze di un sistema di stabulazione chiuso possono recare la denominazione «allevamento all’aperto». 2 Per il rimanente, la caratterizzazione dei prodotti avicoli è disciplinata dalle dispo- sizioni determinanti della legislazione sulle derrate alimentari e sull’agricoltura.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’USAV dell’11 novembre 20164 che istituisce misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria è abrogata.
3 www.blv.admin.ch > Animali > Epizoozie > Panoramica delle epizoozie > Epizoozie altamente contagiose > Influenza aviaria (AI) 4 RU 2016 3813
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Art. 8 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 16 novembre 2016 e ha effetto sino al 31 gennaio 20175.
15 novembre 2016 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
5 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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