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AS 2016 3919

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Modifica del 26 ottobre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modi- ficata come segue:

Art. 13 cpv. 1 lett. c 1 Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi impor- tanti, segnatamente: c. per informazioni semplici e disbrighi di lieve entità.

II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

26 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 172.042.110

2016-2858 3919

Emolumenti in materia di stato civile. O RU 2016

Allegato 1 (art. 4 cpv. 1 lett. a)

Prestazioni degli uffici dello stato civile

N. I.3.4 e III.9.4 I. Divulgazione di dati dello stato civile

3.4 Abrogato

III. Matrimonio e unione domestica registrata

9.4 Abrogato

3920

Emolumenti in materia di stato civile. O RU 2016

Allegato 2 (art. 4 cpv. 1 lett. b)

Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile

N. I.1 I. Disbrigo di domande

1. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio fra cittadini

stranieri, quando nessuna delle due persone interessate è domici- liata in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP) 200

3921

Emolumenti in materia di stato civile. O RU 2016

3922