Lexipedia

AS 2016 3923

Regolamento del Tribunale penale federale sui principi dell'informazione

Regolamento del Tribunale penale federale sui principi dell’informazione

Modifica del 27 settembre 2016

Il Tribunale penale federale, visto l’articolo 63 capoverso 3 della legge del 19 marzo 20101 sull’organizzazione delle autorità penali, decreta:

I Il regolamento del Tribunale penale federale del 24 gennaio 20122 sui principi dell’informazione è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 3 3 Le sentenze possono essere consultate nella cancelleria del Tribunale per 30 giorni dopo la loro notificazione e la scadenza del periodo di attesa. Sono fatte salve le leggi federali le cui disposizioni in merito all’accesso alle decisioni divergono dal presente regolamento.

II Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2016.

27 settembre 2016 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Daniel Kipfer Fasciati La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi