AS 2016 403
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del 18 dicembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:
Art. 94 cpv. 3
3 L’autorità cantonale può, tuttavia, permettere:
a. gare di velocità con motoveicoli su prato; b. gare di abilità su terreno accidentato; c. gare di velocità con veicoli speciali di cilindrata massima di 250 cm3; d. slalom automobilistici; e. gare di velocità nell’ambito dei campionati di formula E.
Art. 95 cpv. 5 5 Per le gare nell’ambito dei campionati di formula E l’autorità cantonale definisce nell’autorizzazione una velocità massima adeguata al circuito e ai veicoli. L’autorità cantonale garantisce il controllo e il rispetto della velocità massima.
1 RS 741.11
2015-2995 403
Norme della circolazione stradale. O RU 2016
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.
2 La modifica degli articoli 94 capoverso 3 lettera e nonché 95 capoverso 5 si appli- ca fino al 31 marzo 2021; dopo tale data essa decade.
18 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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