AS 2016 4031
AS 2016 4031
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 28 ottobre 2016
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:
La voce di tariffa 1904.9090 è aggiunta come segue:
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1904. Grani di cereali, frantumati e per la fabbricazione di 6.––
90 90 preparati corn flakes e prodotti
Osservazione: simili Aliquota di dazio per le merci prove- nienti dall’Unione europea (UE) e dall’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Ordinanza del 18 giugno 20082 sul libero scambio 1) e di altri partner di libero scambio (Ordinanza del 27 giugno 19953 sul libero scambio 2): fr. 4.80.