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AS 2016 4033

AS 2016 4033

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 28 ottobre 2016

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:

Le voci di tariffa 2204.2941, 2204.2942 e 3824.9098 sono sostituite dalla versione qui appresso:

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

2204. Vini per la lavorazione industriale, per l’ulteriore lavora- 4.––

22 41 bianchi o rossi zione, diversi dalla

22 42 fabbricazione di bevande

29 43 alcoliche

29 44

3824. Preparazioni a base di caolino (slurry) per l’ulteriore lavorazione ––.03

99 99

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

28 ottobre 2016 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer

1 RS 631.012

2016-2509 4033

O sulle agevolazioni doganali RU 2016

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