AS 2016 4041
AS 2016 4041
Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Modifica del 1° novembre 2016
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 84 dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici (OPChim), ordina:
I
1 L’allegato 2 OPChim è sostituto dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2016.
1° novembre 2016 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
1 RS 813.11
2016-2362 4041
O sui prodotti chimici RU 2016
Allegato 2 (art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1, 84 lett. a)
Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti
1 Prescrizioni tecniche per la classificazione, l’etichettatura e
l’imballaggio di sostanze e preparati Alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE-CLP2.
2 Metodi di prova delle proprietà di sostanze e preparati
Per determinare le proprietà di sostanze e preparati è necessario eseguire esami: a. secondo i metodi di prova stabiliti nel regolamento (CE) n. 440/20083; oppure b. secondo le linee guida sui test per prodotti chimici dell’OCSE (OECD Guidelines for the Testing of Chemicals) nella versione del 29 luglio 2016 4; oppure c. secondo i metodi di prova stabiliti nel manuale dell’ONU sulle prove e sui criteri per l’attuazione delle raccomandazioni sul trasporto di merci pericolose (UN-RTDG)5.
2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato da ulti- mo dal regolamento (UE) 2016/1179, GU L 195 del 20.7.2016, pag 11. 3 Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/266, GU L 54 del 1.3.2016, pag. 1. 4 Le linee guida dell’OCSE sui test per i prodotti chimici possono essere consultate gra- tuitamente all’indirizzo: www.oecd-ilibrary.org > environment > Book series > oecd- guidelines-for-the-testing-of-chemicals 5 Il manuale («sixth revised edition as amended in 2015») può essere consultato gratuita- mente nel sito Internet dell’ONU all’indirizzo: www.unece.org > Our work > Transport > Dangerous Goods > Legal Instruments and Recommendations > un manual of tests and
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3 Requisiti per la scheda di dati di sicurezza
3.1 La scheda di dati di sicurezza deve adempiere i requisiti secondo l’allegato II del regolamento UE-REACH6. 3.2 Per le informazioni da trasmettere secondo l’allegato II punti 1, 7, 8, 13 e 15 del regolamento UE-REACH deve essere tenuto conto delle equivalenze secondo l’allegato 1.
4 Disposizioni transitorie
4.1 I preparati che non adempiono i requisiti del regolamento (UE) n. 286/20117 (2° adattamento del regolamento UE-CLP al progresso tecnico [ATP]) possono essere forniti fino al 31 maggio 2017 se sono stati imballati ed etichettati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza. 4.2 I preparati che non adempiono i requisiti del regolamento (UE) n. 487/20138 [4° ATP] e dell’allegato I del regolamento (UE) n. 944/20139 [5° ATP] possono essere forniti fino al 31 maggio 2017 se sono stati imballati ed etichettati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
6 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, modificato da ultimo dal re- golamento (UE) 2015/830, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 8. 7 Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1. 8 Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell’8 maggio 2013, recante modifi- ca, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 149 del 1.6.2013, pag. 1. 9 Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 261 del 3.10.2013, pag. 1.
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5 Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2015
5.1 Le sostanze elencate nel regolamento (UE) 2015/122110 (7° ATP) e i preparati
che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 31 dicembre 2016. 5.2 Per le sostanze e i preparati, per i quali è stata redatta una scheda di dati di sicurezza secondo il diritto anteriore prima dell’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2015, deve essere redatta al più tardi entro il 1° giugno 2017 una scheda di dati di sicurezza secondo le prescrizioni dell’allegato II del regolamento UE-REACH.
6 Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 2016
6.1 Le sostanze e i preparati che non adempiono i requisiti del regolamento (UE)
2016/91811 [8° ATP] possono essere forniti fino al 31 gennaio 2020 se sono stati imballati ed etichettati prima del 31 gennaio 2018.
6.2 Le sostanze elencate nel regolamento (UE) 2016/117912 (9° ATP) e i preparati
che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 28 febbraio 2018.
10 Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla clas- sificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, versione della GU L 197 del 25.7.2015, pag. 10. 11 Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione, del 19 maggio 2016, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 156 del 14.6.2016, pag. 1 12 Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 195 del 20.7.2016, pag. 11.
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Allegato 3 (art. 70 cpv. 1 e 84 lett. b)
Elenco delle sostanze estremamente problematiche (elenco delle sostanze candidate)
Frase introduttiva Il presente elenco è stato modificato da ultimo il 1° settembre 2016 e contiene 169 sostanze.
Le seguenti nuove sostanze sono inserite in ordine alfabetico crescente:
Denominazione della sostanza Informazioni complementari sulla sostanza Numero CE Numero CAS Motivo per l’inserimento nell’elenco
1,3-propanesultone 214-317-9 1120-71-4 Carcinogenic 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) 223-383-8 3864-99-1 vPvB 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec- butyl)phenol (UV-350) 253-037-1 36437-37-3 vPvB Nitrobenzene 202-716-0 98-95-3 Toxic for reproduction Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and Ammonium salts of perfluoronon- – –, 4149-60-4 Toxic for reproduction ammonium salts an-1-oic-acid PBT Perfluorononan-1-oic-acid 206-801-3 375-95-1 Sodium salts of perfluorononan-1- – –, 21049-39-8 oic-acid
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Denominazione della sostanza Informazioni complementari sulla sostanza Numero CE Numero CAS Motivo per l’inserimento nell’elenco
Benzo[def]chrysene Carcinogenic Mutagenic Toxic for reproduction PBT 200-028-5 50-32-8 vPvB [*] The EC number includes both anhydrous and hydrated forms of a substance and consequently the entries cover both these forms. The CAS number included may be for the anhydrous form only, and therefore the CAS number shown does not always describe the entry accurately.
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Allegato 4 (art. 2 cpv. 5, 25, 26 cpv. 2, 27 cpv. 2 lett. b, 47 cpv. 1 e 84 lett. c)
Fascicolo tecnico
N. 3 lett. a, nota a piè di pagina Occorre fornire le seguenti informazioni sulla sostanza: a. i dati conformemente all’allegato VI punto 2 del regolamento UE- REACH13;
13 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1688, GU L 255 del 21.09.2016, pag. 14.
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