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AS 2016 4049

Ordinanza del DATEC concernente la verifica dell'efficienza depurativa delle misure volte a eliminare sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione delle acque di scarico

Ordinanza del DATEC concernente la verifica dell’efficienza depurativa delle misure volte a eliminare sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione delle acque di scarico

del 3 novembre 2016

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’allegato 3.1 numero 2 numero 8 dell’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza stabilisce: a le sostanze in base alle quali è misurata l’efficienza depurativa delle misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a capo- verso 1 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque; b le modalità di calcolo dell’efficienza depurativa.

Art. 2 Sostanze da misurare Per verificare l’efficienza depurativa delle misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce occorre misurare la concentrazione delle seguenti sostanze. Queste sono suddivise nella categoria 1 (sostanze eliminabili molto facilmente) e nella categoria 2 (sostanze eliminabili facilmente): a. categoria 1: – amisulpride (n. CAS 71675-85-9), – carbamazepina (n. CAS 298-46-4), – citalopram (n. CAS 59729-33-8), – claritromicina (n. CAS 81103-11-9), – diclofenac (n. CAS 15307-86-5),

RS 814.201.231

2016-0123 4049

Verifica dell’efficienza depurativa delle misure volte a eliminare RU 2016 sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione delle acque di scarico. O del DATEC

– idroclorotiazide (n. CAS 58-93-5), – metoprololo (n. CAS 37350-58-6), – venlafaxina (n. CAS 93413-69-5); b. categoria 2: – benzotriazolo (n. CAS 95-14-7), – candesartan (n. CAS 139481-59-7), – irbesartan (n. CAS 138402-11-6), – miscela di 4-metilbenzotriazolo (n. CAS 29878-31-7) e 5-metilben- zotriazolo (n. CAS 136-85-62).

Art. 3 Calcolo dell’efficienza depurativa 1 Il calcolo dell’efficienza depurativa avviene in base ad almeno sei sostanze. Le sostanze della categoria 1 devono essere rappresentate con un rapporto di due a uno rispetto alle sostanze della categoria 2. 2 Se fra le sostanze da misurare sono presenti meno di sei sostanze in una concentra- zione sufficiente, l’autorità cantonale, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, stabilisce, sempre che ciò sia opportuno, ulteriori sostanze per calcolare l’efficienza depurativa. 3 Determinante per l’ottenimento dell’efficienza depurativa richiesta è il valore medio delle percentuali d’eliminazione di tutte le sostanze utilizzate per il calcolo.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2016.

3 novembre 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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