AS 2016 405
AS 2016 405
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 18 dicembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 2 parte introduttiva e cpv. 5 2 La licenza per allievo conducente della categoria A è rilasciata solo per motovei- coli, compresi quelli con carrozzino laterale, con una potenza del motore non supe- riore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a
5 Il maestro di tirocinio è tenuto ad annunciare tempestivamente all’autorità
d’ammissione che ha rilasciato la licenza per allievo conducente l’interruzione del tirocinio con l’apprendista meccanico di motoveicoli durante la durata di validità della licenza per allievo conducente. L’autorità invita il titolare della licenza a depo- sitarla e gli rilascia, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore
Art. 24 cpv. 3 e 4 lett. a 3 La licenza di condurre della categoria A è rilasciata solo per motoveicoli, compresi quelli con carrozzino laterale, con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg.
1 RS 741.51
2015-2997 405
O sull’ammissione alla circolazione RU 2016
4 Le limitazioni della potenza di cui al capoverso 3 non si applicano a:
a. i titolari di una licenza per allievo conducente per motoveicoli con potenza del motore illimitata e che hanno superato l’esame pratico di conducente su un motoveicolo a due posti con una cilindrata di almeno 600 cm3 e una po- tenza del motore di almeno 40 kW;
Art. 143 numero 3 3. Chi, come titolare di una licenza per allievo conducente, di una licenza di con- durre, di una licenza di circolazione o di un permesso non annuncia entro il termine i fatti che rendono necessaria una modifica o la sostituzione di questi documenti o, in caso di cambiamento di domicilio, non annuncia tempestivamente il nuovo indirizzo all’autorità competente del nuovo domicilio svizzero, chi non restituisce entro il termine all’autorità il duplicato di una licenza dopo aver- ne ritrovato l’originale, chi, essendo titolare della licenza di condurre della categoria A limitata a 25 kW, guida un motoveicolo con potenza del motore compresa tra 25 e 35 kW e un rap- porto tra potenza del motore e peso a vuoto compreso tra 0,16 e 0,20 kW/kg, ma non si è fatto iscrivere nella licenza di condurre la corrispondente autorizzazione dall’autorità di ammissione, è punito con la multa fino a 100 franchi.
Abrogato
Art. 151k Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 dicembre 2015 1 Una licenza di condurre rilasciata prima del 1° aprile 2003 per la guida di motovei- coli della categoria A1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre motoveicoli della nuova categoria A con potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg. Questa limitazione viene abrogata su richiesta del titolare della licenza se questi ha superato l’esame pratico di conducente con un motoveicolo conforme ai requisiti previsti per i veicoli per gli esami della categoria A. L’autorità di ammis- sione rilascia la corrispondente licenza per allievo conducente. 2 I titolari della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre della categoria A limitata a 25 kW sono autorizzati alla guida di motoveicoli con potenza del motore compresa tra 25 e 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto compreso tra 0,16 e 0,20 kW/kg. Chi intende guidare tali veicoli deve richie- dere all’autorità di ammissione l’iscrizione della corrispondente autorizzazione nella licenza di condurre. 3 I titolari della licenza per allievo conducente della categoria A limitata a 25 kW ottengono, dopo aver superato l’esame di conducente, la categoria A limitata a motoveicoli con potenza del motore di non oltre 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto di non oltre 0,20 kW/kg.
O sull’ammissione alla circolazione RU 2016
4 Per l’abrogazione della limitazione della potenza di cui all’articolo 24 capoverso 5 è computata l’intera durata del possesso della categoria A limitata a 25 kW. 5 I titolari della licenza per allievo conducente della categoria A limitata a 25 kW devono svolgere l’esame pratico con un motoveicolo che soddisfi i requisiti anteriori per i veicoli per gli esami.
II L’allegato 12 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.
18 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
O sull’ammissione alla circolazione RU 2016
Allegato 12 (art. 22)
Esame pratico di conducente
N. V, categoria A (illimitata) e categoria A (limitata) Categoria A un motoveicolo senza carrozzino laterale con una cilindrata illimitata: di almeno 600 cm3, una potenza del motore di almeno
40 kW e due posti a sedere;
Categoria A un motoveicolo senza carrozzino laterale con una cilindrata limitata a 35 kW: di almeno 400 cm3, una potenza del motore non superiore a