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AS 2016 4051

AS 2016 4051

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del 27 ottobre 2016

L’Ufficio federale dell’ambiente, visti il numero 5 capoverso 2 dell’allegato 1.17, il numero 5.5 capoverso 1 dell’allegato 2.16 e il numero 6 capoverso 1 dell’allegato 2.18 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ordina:

I Gli allegati 1.17, 2.16 e 2.18 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2016.

27 ottobre 2016 Ufficio federale dell’ambiente: Marc Chardonnens

1 RS 814.81

2016-2330 4051

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2016

Allegato 1.17 (art. 3)

Titolo, nota a piè di pagina

Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/20062

N. 5 cpv. 1, N. di registrazione 15

5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie

1 Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito con le disposizioni previste nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione».

N° di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registra- alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione zione

15. Tricloroetilene Cancerogeno 1° dicembre – –

n. CE 201-167-4 (categoria 1B) 2019 n. CAS 79-01-6

2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 895/2014, GU L 244 del 19.8.2014, pag. 6.

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Allegato 2.16 (art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 5.1, nota a piè di pagina

5.1 Definizioni

Sono considerati veicoli le automobili e i veicoli utilitari secondo la direttiva 2000/53/CE3 appartenenti alle categorie M1 o N1 dell’allegato II parte A numero 1 della direttiva 2007/46/CE4.

N. 5.3 cpv. 1 lett. a

5.3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:

a. ai materiali e ai componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE5, alle condizioni ivi specificate;

3 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, versione della GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. 4 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2015/45, GU L 9 del 15.1.2015, pag. 1. 5 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva 2016/774/UE, GU L 128 del 19.5.2016, pag. 4.

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Allegato 2.18 (art. 3)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

N. 1 cpv. 1, nota a piè di pagina

1 Definizioni

1 Per apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono gli apparecchi di cui all’articolo 3 punto 1 in combinato disposto con il punto 2 della direttiva 2011/65/UE6, che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I di questa direttiva.

N. 2 cpv. 1

2 Divieti

1 Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cavi e i pezzi di ricambio non possono essere immessi sul mercato se il contenuto in massa delle seguenti sostanze elencate nell’allegato II della direttiva 2011/65/UE7 supera i valori massimi di concentrazione nei materiali omogenei:

N. Sostanze Valori massimi di concentrazione (contenuto in massa)

1. Piombo 0,1 per cento

2. Mercurio 0,1 per cento

3. Cadmio 0,01 per cento

4. Cromo esavalente 0,1 per cento

5. Bifenili polibromati 0,1 per cento

6. Difenileteri polibromati 0,1 per cento

7. Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) 0,1 per cento

n. CAS 117-81-7

8. Benzilbutilftalato (BBP) 0,1 per cento

n. CAS 85-68-7

9. Dibutilftalato (DBP) 0,1 per cento

n. CAS 84-74-2

10. Diisobutilftalato (DIBP) 0,1 per cento

n. CAS 84-69-5

6 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, versione della GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88. 7 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delega- ta 2016/1029/UE, GU L 168 del 25.6.2016, pag. 15.

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N. 3 cpv. 1 lett. c, nota a piè di pagina

3 Deroghe

1 Fatto salvo il capoverso 2, i divieti di cui al numero 2 non si applicano:

c. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE8 per le applicazioni ivi riportate.

N. 8 cpv. 1, 2 e 5

8 Disposizioni transitorie

1 I divieti di cui al numero 2 cpv. 1 N. 1–6 non si applicano:

a. alle seguenti apparecchiature immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associa- zione europea di libero scambio (AELS) prima delle date indicate:

Apparecchiatura Data

Dispositivi medicali 22 luglio 2014 Strumenti di monitoraggio e di controllo 22 luglio 2014 Dispositivi medico-diagnostici in vitro 22 luglio 2016 Strumenti di monitoraggio e di controllo industriali 22 luglio 2017 Apparecchiature che non rientrano nell’ambito di applica- 22 luglio 2019 zione della direttiva 2002/95/CE9 e che non sarebbero conformi ai requisiti della direttiva 2011/65/UE10 (art. 2 par. 2 della direttiva 2011/65/UE)

b. ad altre apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° luglio 2006.

2 I divieti di cui al numero 2 cpv. 1 N. 7 – 10 non si applicano:

a. a dispositivi medicali, strumenti di monitoraggio e di controllo, dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di monitoraggio e di controllo indu- striali immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 22 luglio 2021;

8 Cfr. nota al n. 2 cpv. 1.

9 Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19; modificata l’ultima volta dalla decisione 2011/534/UE, GU L 234 del 10.9.2010, pag. 44, abrogata dalla direttiva 2011/65/UE GU L 174 del 1.7.2011 pag. 88.

10 Cfr. nota al n. 1 cpv. 1.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2016

b. ad altre apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 22 luglio 2019. 5 I capoversi 1 lettera a, 3 e 4 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e ai pezzi di ricambio che contengono esabromobifenile o dife- nileteri polibromati ad eccezione del decabromodifeniletere.

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