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AS 2016 409

Ordinanza sulla navigazione civile dell'Amministrazione federale

Ordinanza sulla navigazione civile dell’Amministrazione federale (ONCAF)

Modifica del 13 gennaio 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° marzo 20061 sulla navigazione civile dell’Amministrazione fede- rale è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «permesso» è sostituito, con i necessari adeguamenti gramma- ticali, con «licenza».

Art. 1 cpv. 2 2 Essa è applicabile ai battelli acquistati, noleggiati, presi in leasing, presi in prestito o requisiti dall’Amministrazione federale (battelli dell’Amministrazione) per adem- piere compiti della Confederazione e ai loro conduttori sulle acque aperte alla navi- gazione pubblica entro i confini nazionali.

Art. 1a Licenza di condurre natanti federale È considerata licenza di condurre natanti federale la licenza di condurre natanti cantonale che reca il segno figurativo e verbale ufficiale della Confederazione Sviz- zera.

Art. 3 cpv.1 lett. d e 2, frase introduttiva e lett. b 1 L’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs) è compe- tente per: d. il rilascio e la revoca della licenza di navigazione federale, della licenza di condurre natanti federale e della licenza federale di perito d’esame;

1 RS 747.201.2

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2 La Formazione d’addestramento del genio/salvataggio è competente per:

b. la messa a disposizione del personale specializzato e dei periti d’esame necessari alla formazione e agli esami, conformemente alle direttive dell’UCNEs.

Art. 4 cpv. 3 3 Per ibattelli dell’Amministrazione è possibile derogare alle prescrizioni civili concernenti i gas di scarico se l’impiego nelle acque di confine lo richiede.

Art. 5 cpv. 1, 1bis e 1ter 1 I battelli dell’Amministrazione possono essere condotti e utilizzati unicamente da impiegati della Confederazione. Tali impiegati devono essere titolari di una licenza di condurre natanti federale della categoria corrispondente. 1bis Il personale civile dei cantieri navali può condurre battelli dell’Amministrazione soltanto durante corse di prova o trasferimenti. A tal fine, è sufficiente una licenza di condurre natanti cantonale della categoria corrispondente. 1terNel caso degli agenti di polizia, per le loro attività di servizio è sufficiente una licenza di condurre natanti cantonale della categoria corrispondente. La licenza di condurre militare è rilasciata, per la durata di cinque anni, dal comando della Forma- zione d’addestramento del genio/salvataggio una volta conclusa l’istruzione com- plementare.

Art. 6 cpv. 1

1 I battelli dell’Amministrazione possono essere noleggiati a terzi se:

a. vi é un nesso oggettivo con l’adempimento di compiti della Confederazione; b. i battelli e il loro equipaggiamento soddisfano le prescrizioni civili e i requi- siti tecnici; e c. è stato concluso un contratto scritto.

Art. 8, rubrica e cpv. 2 Mezzi di salvataggio 2 Ai mezzi di salvataggio sulle attrezzature nautiche idonee alla competizione si applicano gli articoli 134 e 134a dell’ordinanza dell’8 novembre 19782 sulla naviga- zione interna.

Art. 10 Esami Gli esami di conduttore sono svolti da periti d’esame militari.

2 RS 747.201.1

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Art. 11 cpv. 4 4 Alla fine del rapporto di lavoro l’impiegato deve restituire all’UCNEs la licenza di condurre natanti federale. Su richiesta, tale licenza può essere convertita presso il Cantone di domicilio nella corrispondente licenza di condurre natanti cantonale.

Art. 14a Disposizioni transitorie L’istruzione in materia di radar è riconosciuta con effetto retroattivo dal 1° gennaio

1995. Su richiesta, l’UCNEs rilascia un brevetto radar.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2016.

13 gennaio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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