AS 2016 4149
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
Modifica del 16 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 febbraio 20101 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:
Art. 5 lett. dbis La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l’articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali: dbis. decide in merito alla consegna degli averi non rivendicati che sono offerti alla Confederazione conformemente all’articolo 54 capoverso 2 dell’ordi- nanza del 30 aprile 20142 sulle banche;
Art. 7 cpv. 2 lett. b, c, g e i
2 Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni:
b. elabora le basi delle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione dei mercati finanziari; c. elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali, regolamentazione dei mercati finanziari e di assistenza am- ministrativa in materia fiscale; g. cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di coopera- zione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché con la FINMA; i. informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e sulla regolamentazione dei mercati finanziari.
2016-2445 4149
Organizzazione del Dipartimento federale delle finanze. O RU 2016
Art. 9 cpv. 3
3 Sono sottoposte all’AFF le seguenti unità:
a. l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) comprese le seguenti unità:
1. Finanze e registri centrali,
2. Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli
assegni familiari,
3. Cassa svizzera di compensazione,
4. Ufficio AI per assicurati all’estero;
b. la Zecca svizzera (Swissmint).
II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° ottobre 2016.
16 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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