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AS 2016 4149

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)

Modifica del 16 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 febbraio 20101 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:

Art. 5 lett. dbis La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l’articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali: dbis. decide in merito alla consegna degli averi non rivendicati che sono offerti alla Confederazione conformemente all’articolo 54 capoverso 2 dell’ordi- nanza del 30 aprile 20142 sulle banche;

Art. 7 cpv. 2 lett. b, c, g e i

2 Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni:

b. elabora le basi delle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione dei mercati finanziari; c. elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali, regolamentazione dei mercati finanziari e di assistenza am- ministrativa in materia fiscale; g. cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di coopera- zione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché con la FINMA; i. informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e sulla regolamentazione dei mercati finanziari.

2016-2445 4149

Organizzazione del Dipartimento federale delle finanze. O RU 2016

Art. 9 cpv. 3

3 Sono sottoposte all’AFF le seguenti unità:

a. l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) comprese le seguenti unità:

1. Finanze e registri centrali,

2. Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli

assegni familiari,

3. Cassa svizzera di compensazione,

4. Ufficio AI per assicurati all’estero;

b. la Zecca svizzera (Swissmint).

II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° ottobre 2016.

16 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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