Lexipedia

AS 2016 4153

Ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali

Ordinanza concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali

Modifica del 9 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 febbraio 20111 concernente l’esame complementare per l’ammis- sione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali è modificata come segue:

Titolo Ordinanza concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’esame complementare per l’ammissione dei titolari dei seguenti attestati alle università cantonali e ai politecnici federali: a. attestato federale di maturità professionale; b. attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale.

Art. 2 cpv. 1 e 2, primo periodo 1 L’esame complementare ha lo scopo di consentire ai titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale di acquisire le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari generali.

1 RS 413.14

2016-0195 4153

Esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità RU 2016 professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali. O

2 L’attestato di superamento dell’esame complementare, assieme all’attestato fede- rale di maturità professionale o all’attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero, vale come attestato equivalente alla maturità liceale svizzera o riconosciuta dalla Confederazione. ...

Art. 6 cpv. 2 2 La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissio- ne federale di maturità professionale e alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

II L’ordinanza del 3 novembre 20102 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. d, parte introduttiva

1 Le tasse d’esame sono stabilite come segue:

d. per l’esame complementare destinato ai titolari di un attestato di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

9 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 RS 172.044.13

Ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali | Lexipedia | Lexipedia