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AS 2016 4159

Ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria

Ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF)

Modifica del 16 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 ottobre 20151 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finan- ziamento dell’infrastruttura ferroviaria è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 9b, 57 capoverso 3 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr),

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza «traffico merci» è sostituito con «trasporto di merci».

Art. 1 lett. h La presente ordinanza disciplina: h. il finanziamento della ricerca.

Art. 16 cpv. 5

5 Sulla base di misure scelte dal primo livello di urgenza, elabora un programma

d’offerta per il traffico viaggiatori e il trasporto di merci. Le necessarie misure infrastrutturali rappresentano la relativa fase di ampliamento.

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Concessioni, pianificazione e finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2016

Art. 18 lett. a Il rapporto sulla successiva fase di ampliamento pianificata comprende in partico- lare: a. il programma d’offerta di cui all’articolo 16 capoverso 5, comprese una rap- presentazione grafica dell’utilizzazione prevista della rete ferroviaria nelle ore con il maggior numero di tracce sull’arco della giornata e della settimana e le informazioni supplementari determinanti per ogni tratta;

Titolo prima dell’art. 19 Sezione 4a: Programma di utilizzazione della rete

Art. 19 Base Il programma di utilizzazione della rete di cui all’articolo 9b Lferr si fonda sulle fasi di ampliamento stabilite.

Art. 19a Contenuto 1 Il programma di utilizzazione della rete stabilisce, per una determinata fase di ampliamento, l’utilizzazione delle tracce prevista per un’ora modello. 2 Può stabilire che diversi tipi di trasporto si alternino nell’utilizzo di tracce prestabi- lite.

3 Mantiene libere capacità per il traffico non pianificabile a lungo termine.

4 Distingue l’utilizzazione delle tracce da parte dei seguenti tipi di trasporto:

a. traffico viaggiatori a lunga distanza; b. traffico regionale viaggiatori; c. trasporto di merci; d. altri tipi di trasporto, in particolare il trasporto di autoveicoli accompagnati (carico autoveicoli). 5 Può altresì contenere per determinate tratte istruzioni specifiche importanti per l’utilizzazione di una traccia.

Art. 19b Carattere vincolante Il programma di utilizzazione della rete è vincolante per i gestori dell’infrastruttura e per le autorità.

Art. 19c Adeguamenti di ampiezza limitata L’UFT può apportare adeguamenti di ampiezza limitata al programma di utilizza- zione della rete.

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Art. 19d Pubblicazione L’UFT pubblica il programma di utilizzazione della rete in forma elettronica.

Titolo prima dell’art. 42 Sezione 10: Ricerca

Art. 42 cpv. 1 1 L’UFT decide in merito a domande di finanziamento di ricerche. A tal fine tiene conto dei benefici per il mantenimento del valore e per l’efficienza e la sicurezza dell’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria, nonché della delimitazione rispetto ad altri strumenti di promozione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

16 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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