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Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria

Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)

Modifica del 16 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 9a capoversi 3 e 6, 9b capoverso 4, 9c capoverso 4 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr),

Titolo prima dell’art. 9a Sezione 3a: Piano di utilizzazione della rete

Art. 9a 1 Il piano di utilizzazione della rete contiene un grafico reticolare e in particolare i dati concernenti: a. le tracce riservate ai corridoi europei per il trasporto ferroviario delle merci; b. le capacità minime riservate per i singoli tipi di trasporto nelle ore modello; c. le variazioni per i trasporti particolari, quali le offerte stagionali, i treni merci rapidi e le tracce con requisiti particolari, segnatamente riguardo a velocità, categoria di freno, trazione e profilo di spazio libero; d. le capacità per la domanda non pianificata; e. le limitazioni dovute a chiusure di tratta prolungate. 2 Se necessario, contiene dati sugli orari previsti di arrivo, partenza e transito.

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3 Il gestore dell’infrastruttura deve predisporre con sei anni di anticipo il piano di utilizzazione della rete per un anno d’orario e, se del caso, adeguare i piani di utiliz- zazione della rete per gli anni d’orario precedenti.

Titolo prima dell’art. 10 Sezione 4: Attribuzione delle tracce

Art. 11b cpv. 1 e 2 1 Se a causa di lavori di costruzione una tratta deve essere temporaneamente chiusa al traffico, il gestore dell’infrastruttura deve annunciare la riduzione della disponibi- lità alle imprese di trasporto ferroviario interessate e ai raccordati due mesi prima della scadenza del termine per la richiesta di tracce orarie. Deve annunciare le chiu- sure durante i fine settimana e le chiusure notturne prolungate tre mesi prima. Può convenire a breve scadenza con le imprese di trasporto ferroviario e con i raccordati le chiusure che non hanno ripercussioni sulla garanzia delle coincidenze nell’ambito del trasporto di viaggiatori e le chiusure per le quali sussiste la possibilità di deviare il traffico merci su altre tratte. 2 In caso di annuncio tempestivo il gestore dell’infrastruttura si assume i costi sup- plementari causati all’impresa di trasporto ferroviario o al raccordato dai servizi sostitutivi o dalle deviazioni. In caso di annuncio non tempestivo si assume inoltre gli oneri d’esercizio e la perdita di proventi causati all’impresa di trasporto ferrovia- rio o al raccordato dalla chiusura della tratta. Se sono di lieve entità, i costi supple- mentari, gli oneri e la perdita di proventi non sono rimborsati.

Art. 12 Attribuzione delle tracce 1 Il gestore dell’infrastruttura attribuisce le tracce sulla base del piano di utilizza- zione della rete in vigore. 2 La decisione di non attribuire una traccia o di non attribuirla nell’orario richiesto deve essere debitamente motivata nei confronti dell’impresa richiedente. 3 Per l’attribuzione di tracce lasciate libere da un altro tipo di trasporto a un’offerta regolare del traffico viaggiatori è necessaria l’approvazione dell’UFT. 4 Se per motivi economici o sottoposti al proprio influsso un’impresa di trasporto ferroviario utilizza una traccia su una tratta saturata (art. 12a) in misura minore di quanto stabilito nelle condizioni di accesso alla rete pubblicate, il gestore dell’infrastruttura può attribuire la traccia a un altro richiedente. 5 Le tracce riservate ai corridoi europei per il trasporto ferroviario delle merci (art. 9a cpv. 1 lett. a) sono ordinate e attribuite secondo le disposizioni del regola- mento n. 913/2010/UE3.

3 Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competi- tivo, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

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6 Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza (art. 41 della legge del 20 marzo 20094 sul trasporto di viaggiatori).

Art. 12c Regole per la soluzione dei conflitti 1 In caso di più richieste per la stessa traccia di un tipo di trasporto, il gestore dell’infrastruttura cerca una soluzione di comune intesa.

2 Se non si perviene a una soluzione, valgono i seguenti principi:

a. le richieste presentate sulla base di un accordo quadro hanno la priorità; b. l’UFT può definire un ordine di priorità per richieste che non sono presen- tate sulla base di un accordo quadro; c. in caso di richieste dello stesso rango, il gestore dell’infrastruttura esegue una vendita all’asta.

3 L’UFT regola i dettagli della vendita all’asta.

Art. 15 cpv. 1, primo periodo 1 La convenzione sull’accesso alla rete (art. 9b cpv. 2 Lferr) deve essere stipulata tra il gestore dell’infrastruttura e l’impresa di trasporto ferroviario. …

Art. 18 cpv. 1 1 La rimunerazione di cui all’articolo 9c Lferr (prezzo delle tracce) si compone del prezzo per le prestazioni di base e dei prezzi per le prestazioni supplementari.

Art. 19e Carattere vincolante 1 I piani di utilizzazione della rete sono vincolanti per i gestori dell’infrastruttura e per le autorità.

2 Valgono per l’anno d’orario in questione fino all’attribuzione ordinaria delle

tracce.

Art. 19f Pubblicazione I gestori dell’infrastruttura pubblicano i propri piani di utilizzazione della rete in forma elettronica.

Art. 22 cpv. 1 lett. b, l e m 1 I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari senza discriminazioni e li pubblicano, se tali prestazioni possono essere offerte con l’infrastruttura e il personale disponibili (art. 10):

4 RS 745.1

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b. occupazione del binario sulla tratta in caso di periodo d’attesa chiesto dall’impresa di trasporto ferroviario, non dovuto al traffico sistematico; l. onere supplementare in caso di ordinazioni di tracce avvenute dopo le ore 17 del giorno precedente (art. 11 cpv. 3 lett. a); m. onere supplementare in caso di modifiche di tracce già attribuite.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

16 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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