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Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi della sicurezza aerea
Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi della sicurezza aerea (OLPS)
del 2 novembre 2016
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1 e 138a capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione e oggetto 1 La presente ordinanza si applica alle seguenti categorie di personale dei servizi della sicurezza aerea: a. supervisori dei fornitori di servizi della sicurezza aerea (Supervisor, SPVR); b. addetti del servizio d’informazione di volo (Flight Information Service Offi- cer, FISO) delle seguenti categorie:
1. servizio d’informazione di volo (Flight Information Service, FIS),
2. servizio d’informazione di volo aeroportuale (Aerodrome Flight Infor-
mation Service, AFIS); c. addetti alla gestione del flusso del traffico aereo e della capacità (Air Traffic Flow and Capacity Management, ATFCM).
2 Essa disciplina per le categorie di personale di cui al capoverso 1:
a. il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze; b. la formazione e gli esami; c. il riconoscimento delle licenze straniere; d. la certificazione di organizzazioni che offrono corsi di formazione e di per- fezionamento (organizzazioni di formazione);
RS 748.222.3 1 RS 748.01
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e. il riconoscimento di autorizzazioni straniere (certificazioni) di organizza- zioni di formazione. 3 Le licenze dei controllori del traffico aereo sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 216/20082 e dal regolamento (UE) 2015/3403. I controllori del traffico aereo sottostanno comunque alle disposizioni penali di cui all’articolo 8 della presente ordinanza.
Art. 2 Altro diritto applicabile Ai requisiti posti alle categorie di personale secondo la presente ordinanza nonché alla loro formazione si applicano per analogia: a. gli articoli 1, 2, 4, 6 e 9 nonché gli allegati del regolamento (UE) 2015/340 4; b. i titolari delle licenze si assumono gli obblighi d’informazione di cui all’allegato I capo A ATCO.A.015 (b) del regolamento (UE) 2015/340 nei confronti dei loro rispettivi datori di lavoro; c. l’articolo 8c e l’allegato Vb del regolamento (CE) n. 216/20085.
Art. 3 Direttive 1 Per attuare le prescrizioni di cui all’articolo 2, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può emanare direttive (Means of Compliance). 2 Se le direttive sono rispettate, si può presumere che i requisiti stabiliti dalle pre- scrizioni di cui all’articolo 2 siano soddisfatti. 3 Chi deroga alle direttive è tenuto a provare all’UFAC che i requisiti sono soddisfat- ti in altro modo.
Art. 4 Età minima per l’ottenimento di una licenza L’età minima per l’ottenimento di una licenza è di 18 anni.
2 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confede- razione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 3 Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
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Art. 5 Requisiti medici Per l’esercizio della loro attività, gli addetti FISO necessitano di un certificato medi- co in corso di validità di classe 3 secondo l’allegato IV del regolamento (UE) 2015/3406.
Art. 6 Licenze 1 Gli addetti FISO che soddisfano i requisiti della presente ordinanza ricevono una licenza per compiti rilevanti per la sicurezza (SRT). 2 I controllori del traffico aereo titolari di una licenza conformemente al regolamento (UE) 2015/3407 che forniscono un servizio FIS o un servizio AFIS, non necessitano di un’ulteriore licenza SRT.
Art. 7 Abilitazioni e specializzazioni 1 Una licenza secondo la presente ordinanza comprende le abilitazioni e le specializ- zazioni ai sensi dell’articolo 4 definizioni 7, 13, 16, 21 e 30 del regolamento (UE) 2015/3408. 2 Le abilitazioni FIS e AFIS possono essere abbinate alla specializzazione in monito- raggio radar (Radar Monitoring, RAM). 3 La specializzazione RAM autorizza il titolare della licenza a fornire, sulla base delle informazioni della postazione radar, i seguenti servizi: a. informazioni sul traffico; b. allerte riguardanti gli spazi aerei soggetti ad autorizzazione nonché le zone vietate, regolamentate o pericolose.
Art. 8 Disposizioni penali È punito conformemente all’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 19489 sulla navigazione aerea chiunque: a. viola l’articolo 5 capoverso 1; b. in quanto titolare di una specializzazione RAM esercita un’attività che va oltre i servizi ammessi di cui all’articolo 7 capoverso 3; c. viola un obbligo di cui all’allegato I capo A ATCO.A.015 (b), capo B ATCO.B.030 (a), capo C titolo 1 ATCO.C.010 (a) e (b) nonché all’allegato IV capo A titolo 1 ATCO.MED.A.020 (a) del regolamento (UE) 2015/34010;
6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
9 RS 748.0
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
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d. in quanto responsabile di un’organizzazione di formazione viola un obbligo di cui all’allegato III capo B ATCO.OR.B.025 del regolamento (UE) 2015/340; e. in quanto persona responsabile di una delle categorie di personale di cui all’articolo 1 capoverso 1 viola un obbligo di cui all’allegato I capo A ATCO.A.015 (d) del regolamento (UE) 2015/340.
Art. 9 Esecuzione L’UFAC esegue la presente ordinanza.
Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DATEC del 13 gennaio 201411 sulle licenze di determinate catego- rie di personale dei servizi di navigazione aerea è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 novembre 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
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