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AS 2016 4223

Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)

Modifica del 16 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 19991 è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 1 e 2 1 Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L’aliquota annua di riferimento è di 110 000 franchi per 100 posti in un centro di registrazione e di procedura o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l’arti- colo 26 capoverso 1bis LAsi. 2 Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:

PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT

Nella formula si intende per:

PB = contributo forfettario per Cantone PE = numero di posti per centro di registrazione e di procedura della Confede- razione nel Cantone PB = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone DE = durata d’esercizio per centro di registrazione e di procedura in giorni DB = durata d’esercizio per centro speciale in giorni FE = 0,01 (fattore centro di registrazione e di procedura) FB = 0,04 (fattore centro speciale)

1 RS 142.312

2016-2715 4223

O 2 sull’asilo RU 2016

JA = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 JT = numero di giorni civili all’anno

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2016.

16 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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