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AS 2016 4307

Legge federale sui sistemi d'informazione militari

Legge federale sui sistemi d’informazione militari (LSIM)

Modifica del 18 marzo 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20141, decreta:

I La legge federale del 3 ottobre 20082 sui sistemi d’informazione militari è modifi- cata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 Concerne soltanto il testo francese

2 Concerne soltanto il testo francese

3 Negli articoli 18, 21, 22 capoversi 1–3, 51, 66, 69, 70, 75 lettera d, 162 nonché 165 «Stato maggiore di condotta dell’esercito» è sostituito, con i necessari adegua- menti grammaticali, con «Aggruppamento Difesa».

4 Concerne soltanto il testo francese

5 Negli articoli 42–46 «FAI-PIS» è sostituito con «MEDIS FA».

6 Negli articoli 48, 84, 103, frase introduttiva, 106, 114 e 118 capoverso 1 «Forze terrestri» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Aggruppa- mento Difesa». 7 Nel titolo prima dell’articolo 84 e nell’articolo 84 «per i comandanti militari» è sostituito con «per l’amministrazione dei servizi».

8 Negli articoli 84, 87 e 88 «Mil Office» è sostituito con «MIL Office».

9 Negli articoli 93 e 95 «il ISKE» e «del ISKE» è sostituito, rispettivamente, con «l’ISKM» e «dell’ISKM».

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Sistemi d’informazione militari. LF RU 2016

10 Negli articoli 132, 135, 136 capoverso 1, 138, 141, 142 capoverso 1, 174, 177 e 178 «Base logistica dell’esercito» è sostituito, con i necessari adeguamenti gramma- ticali, con «Aggruppamento Difesa».

Art. 2a Trattamento di dati biometrici 1 Gli organi responsabili secondo la presente legge possono trattare, a fini di control- lo, i dati biometrici delle persone autorizzate ad accedere: a. agli impianti degni di protezione; b. ai sistemi d’informazione per mezzo dei quali sono trattati dati personali degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE; c. alle infrastrutture elettroniche mobili e fisse per mezzo delle quali sono trat- tati dati personali degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE. 2 Il Consiglio federale disciplina, per ogni sistema d’informazione, quali dati biome- trici possono essere trattati. 3 I dati biometrici registrati sono distrutti un anno dopo il decadere dell’autorizza- zione all’accesso. 4 I dati rilevati in occasione dell’identificazione biometrica sono distrutti un anno dopo il rilevamento.

Titolo prima dell’art. 12 Capitolo 2: Sistemi d’informazione per la gestione del personale Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile

Art. 12 Organo responsabile L’Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA).

Art. 13 Scopo Il PISA serve all’adempimento dei seguenti compiti: a. registrazione delle persone soggette all’obbligo di leva prima del recluta- mento; b. reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva e del personale pre- visto per il promovimento della pace; c. ammissione al servizio militare delle Svizzere, nonché delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero; d. attribuzione e assegnazione all’esercito o alla protezione civile;

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e. controllo dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o del- l’obbligo di prestare servizio di protezione civile; f. impedimento di abusi in materia d’indennità per perdita di guadagno nel- l’esercito o nella protezione civile; g. controllo dell’impiego volontario nell’esercito o nella protezione civile; h. pianificazione, gestione e controllo degli effettivi del personale dell’esercito e della protezione civile; i. chiamata in servizio, differimento di servizi d’istruzione, dispensa o congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo nell’esercito; j. chiamata in servizio, differimento di servizi nella protezione civile nonché congedo o dispensa da servizi nella protezione civile; k. servizio dei morti e dei dispersi dell’esercito e della protezione civile; l. impedimento di un abuso dell’arma personale; m. selezione dei quadri, controllo della procedura per le qualificazioni e muta- zioni, nonché controllo delle promozioni e delle nomine nell’esercito e nella protezione civile.

Art. 14 Dati 1 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, del personale previsto per il promovimento della pace nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a parte- cipare a un impiego di durata limitata dell’esercito: a. decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di prote- zione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione; b. dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio; c. dati concernenti l’idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, per quanto tale idoneità non risulti dal pro- filo attitudinale; d. dati concernenti lo statuto militare nonché l’ammissione al servizio civile; e. dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati; f. dati di controllo concernenti le ricerche effettuate quando il luogo di sog- giorno è sconosciuto; g. dati concernenti l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, unitamente alle corrispondenti decisioni; h. dati concernenti reati nonché decisioni e misure di diritto penale; i. dati concernenti procedure di ricorso e le corrispondenti decisioni; j. dati forniti volontariamente dalla persona interessata; k. dati per il servizio dei morti e dei dispersi;

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l. dati concernenti la consegna e il ritiro ordinario dell’arma personale e dell’arma in prestito, nonché dati concernenti decisioni in materia di ritiro cautelare e di ritiro definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito; m. dati concernenti i procedimenti penali a carico di militari e persone soggette all’obbligo di leva e comunicazioni ai sensi dell’articolo 113 capoversi 7 e 8 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM), sempre che sussistano seri segni o indizi che la persona interessata possa esporre a pericolo se stessa o terzi con l’arma personale. 2 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile: a. decisioni concernenti l’ammissione o la revoca dell’ammissione al servizio civile; b. dati forniti volontariamente dalla persona interessata. 3 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile: a. decisioni concernenti l’idoneità al servizio di protezione civile, il profilo atti- tudinale e l’attribuzione; b. dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio; c. dati concernenti l’idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, per quanto tale idoneità non risulti dal pro- filo attitudinale; d. dati concernenti l’attribuzione della funzione di base, l’incorporazione, la funzione e il grado; e. dati concernenti l’equipaggiamento personale; f. dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati; g. dati concernenti l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, unitamente alle corrispondenti decisioni; h. dati concernenti reati nonché decisioni e misure di diritto penale; i. dati concernenti procedure di ricorso e le corrispondenti decisioni; j. dati forniti volontariamente dalla persona interessata; k. dati per il servizio dei morti e dei dispersi; l. dati di controllo concernenti le ricerche effettuate quando il luogo di sog- giorno è sconosciuto.

3 RS 510.10

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Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, nonché 2 e 3

1 L’Aggruppamento Difesa, i comandanti di circondario e gli organi responsabili

della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni raccolgono i dati per il PISA presso: b. le autorità competenti per i registri degli abitanti secondo la legge del 23 giugno 20064 sull’armonizzazione dei registri; 2 Il PISA può essere collegato con i seguenti sistemi d’informazione della Confe- derazione e dei Cantoni, per consentire agli organi e alle persone competenti di trasferire da un sistema all’altro i dati che possono essere registrati in ambedue i sistemi d’informazione: a. Sistema di gestione dei corsi (art. 72 cpv. 1bis della legge federale del 4 otto- bre 20025 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile); b. i sistemi d’informazione dei Cantoni impiegati per i controlli, la tenuta dei conti e l’allarme nell’ambito della protezione civile; e c. i sistemi d’informazione dei Comuni e delle amministrazioni militari canto- nali. 3 Il PISA può inoltre essere collegato con il registro centrale delle prestazioni cor- renti dell’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 cpv. 4 lett. b della legge fede- rale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) per consentire agli organi e alle persone competenti di trasferire dal PISA al suddetto registro i dati che vi possono essere registrati.

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b bis, f e i, 2, frase introduttiva e lett. a n. 2 e b, 3, frase introduttiva e lett. c, nonché 4

1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati

del PISA agli organi seguenti: bbis. agli organi incaricati del reclutamento; f. agli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni; i7. all’assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assi- curativi. 2 L’Aggruppamento Difesa e gli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni comunicano i dati del PISA relativi ai rispettivi settori agli organi e alle persone seguenti:

4 RS 431.02 5 RS 520.1 6 RS 831.10 7 All’entrata in vigore della legge del 25 set. 2015 sulle attività informative (FF 2015 5925; allegato, cifra II, n. 9), l’art. 16 cpv. 1 lett. i LSIM diventa l’art. 16 cpv. 1 lett. j.

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a. alle autorità istruttorie penali e alle autorità di perseguimento penale:

2. se durante il servizio militare o durante il servizio di protezione civile è

stato commesso un reato sottoposto alla giurisdizione civile; b. Abrogata

3 L’Aggruppamento Difesa comunica agli organi e alle persone seguenti i dati del

PISA qui appresso: c. all’organo della Confederazione competente per il casellario giudiziale fede- rale: le generalità necessarie per l’adempimento dell’obbligo di notifica giusta l’articolo 367 capoverso 2quater del Codice penale8; 4 I militari possono in ogni momento far bloccare, mediante comunicazione scritta all’Aggruppamento Difesa, la comunicazione dei dati di cui al capoverso 3 lettere a e b.

Art. 17 cpv. 1 lett. a ed e, 3, 4bis e 5 1 I dati del PISA concernenti reati, decisioni e misure penali possono essere conser- vati soltanto se, sulla base di tali dati: a. è stata emanata una decisione di non reclutamento, esclusione o degrada- zione ai sensi della LM9; e. è stata emanata una decisione concernente l’esclusione dal servizio di prote- zione civile secondo la legge federale del 4 ottobre 200210 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. 3 I dati concernenti lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e il decesso sono tenuti sino all’anno in cui la persona interessata sarebbe stata prosciolta per motivi d’età dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di prote- zione civile. 4bis Concerne soltanto il testo francese

5 Gli altri dati del PISA sono conservati per cinque anni a decorrere dal prosciogli- mento dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Art. 25, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese

Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e, nonché 2 lett. d 1 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito rende accessibili me- diante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:

8 RS 311.0 9 RS 510.10 10 RS 520.1

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e. all’assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assi- curativi. 2 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti: d. Abrogata

Art. 29 cpv. 1 e 2

1 I dati del MEDISA sono conservati per 40 anni a decorrere dal proscioglimento

dall’obbligo di prestare servizio militare, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni. 2 I dati di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito sono conservati per 40 anni a decorrere dalla conclusione del periodo d’assistenza o dell’impiego, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni.

Art. 37, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese

Art. 43, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese

Art. 46 cpv. 1 1 L’Istituto di medicina aeronautica rende accessibili mediante procedura di richia- mo i dati del MEDIS FA alle persone seguenti, nella misura in cui ne necessitino per adempiere i rispettivi compiti legali: a. al medico in capo dell’esercito; b. ai medici competenti per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio e del- l’idoneità a prestare servizio; c. ai medici competenti per le cure della persona interessata; d. al personale ausiliario dei medici di cui alle lettere a–c.

Art. 47 cpv. 2 2 I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono conservati per 40 anni a decorrere dal proscioglimen- to dal servizio di volo o dall’obbligo di prestare servizio militare, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni. I dati delle altre persone sono conservati per cinque anni.

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Art. 49 Scopo L’EAAD serve: a. alla valutazione psicologico-psichiatrica e medica degli aspiranti membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito; b. alla valutazione dell’idoneità all’impiego dei membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito; c. alla valutazione dell’idoneità all’impiego di singole persone del comando forze speciali impiegate per l’appoggio all’impiego.

Art. 50 Dati L’EAAD contiene i dati per la valutazione e l’apprezzamento della capacità all’im- piego rilevati mediante esami, test e colloqui per la stima biostatistica della capacità di resistenza e del rischio di cedimento nel corso dell’impiego.

Art. 52 Comunicazione dei dati

1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati

dell’EAAD agli psicologi incaricati della valutazione e al medico in seno alle Ope- razioni speciali. 2 Il rapporto di valutazione è elaborato nel MEDIS FA al termine della valutazione.

Art. 53 cpv. 2 2 I dati dei membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito e i dati di persone del comando forze speciali impiegate per l’appoggio all’impiego sono conservati sino alla loro uscita dal distaccamento d’esplorazione dell’esercito o dal comando forze speciali.

Art. 61, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese

Art. 62 lett. gbis L’IPV contiene: gbis. dati concernenti le aspirazioni riguardo alla futura attività professionale, a formazioni e a formazioni continue;

Capitolo 3, sezione 2 (art. 78–83) Abrogata

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Art. 85, frase introduttiva, nonché lett. d e f–h Il MIL Office serve all’amministrazione e all’esercizio delle scuole e dei corsi, in particolare per: d. registrare le qualificazioni e le proposte d’avanzamento; f. condurre e gestire l’unità; g. gestire le assenze e le convocazioni; h. tenere il registro delle punizioni nell’ambito dell’ordinamento disciplinare secondo l’articolo 205 del Codice penale militare del 13 giugno 192711.

Art. 86, frase introduttiva, nonché lett. b, f e g Il MIL Office contiene i seguenti dati: b. dati concernenti le qualificazioni e le proposte d’avanzamento; f. dati concernenti i procedimenti disciplinari; g. dati concernenti le assenze e le convocazioni.

Art. 89 Conservazione dei dati I dati del MIL Office sono conservati per cinque anni; per i dati concernenti i proce- dimenti disciplinari il termine decorre dalla fine del procedimento.

Titolo prima dell’art. 90 Sezione 4: Sistema d’informazione per la gestione delle competenze

Art. 90 Organo responsabile La Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce un sistema d’informazione per la gestione delle competenze (ISKM) e lo mette a disposizione dei responsabili del personale.

Art. 91, frase introduttiva e lett. a L’ISKM serve all’adempimento dei seguenti compiti: a. sostegno allo sviluppo del personale, in particolare alla pianificazione e allo sviluppo dei quadri, in seno al DDPS;

Art. 92, frase introduttiva e lett. f L’ISKM contiene i seguenti dati: f. profili dei collaboratori, con indicazioni concernenti le competenze perso- nali, sociali, di condotta, metodologiche e specialistiche;

11 RS 321.0

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Art. 94 Comunicazione dei dati La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISKM alle persone che in seno al DDPS sono competenti per la pianifica- zione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai superiori gerarchici e ai collaboratori interessati.

Capitolo 3, sezione 5 (art. 96–101) Abrogata

Art. 102 Organo responsabile L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT).

Art. 108 Organo responsabile L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA).

Art. 112 Comunicazione dei dati L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del FIS FA agli organi e alle persone competenti per la condotta delle Forze aeree.

Titolo prima dell’art. 126 Sezione 2: Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione

Art. 126 Organo responsabile L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione per la gestione del- l’istruzione (Learning Management System DDPS; LMS DDPS) e lo mette a dispo- sizione dell’esercito e delle unità amministrative del DDPS.

Art. 127, frase introduttiva, nonché lett. f e g Il LMS DDPS serve all’adempimento dei seguenti compiti nell’ambito della forma- zione e della formazione continua: f. trasferimento delle conoscenze; g. gestione delle competenze.

Art. 128, frase introduttiva, nonché lett. b ed e Il LMS DDPS contiene i seguenti dati: b. generalità e funzioni degli impiegati del DDPS; e. dati concernenti le capacità degli impiegati del DDPS nonché dei militari.

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Art. 129, frase introduttiva, nonché lett. b e d L’esercito e le unità amministrative del DDPS raccolgono i dati per il LMS DDPS presso: b. le competenti unità amministrative del DDPS; d. i superiori militari e civili della persona interessata.

Art. 130 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. c 1 L’esercito e le unità amministrative del DDPS rendono accessibili mediante proce- dura di richiamo i dati del LMS DDPS agli organi e alle persone seguenti: c. alla persona interessata.

Art. 131 Conservazione dei dati I dati del LMS DDPS sono conservati: a. sino al proscioglimento dei militari dall’obbligo di prestare servizio militare; b. sino al termine del rapporto di lavoro degli impiegati del DDPS.

Titolo prima dell’art. 143a Sezione 5: Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici

Art. 143a Organo responsabile L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici (SPHAIR-Expert).

Art. 143b Scopo Lo SPHAIR-Expert serve all’Aggruppamento Difesa per l’adempimento dei seguen- ti compiti: a. registrazione delle persone interessate a una formazione per piloti militari, piloti professionisti, istruttori di volo o esploratori paracadutisti; b. registrazione delle scuole di volo e di paracadutismo nonché dei quadri per lo svolgimento di corsi di formazione e di perfezionamento aeronautici; c. pianificazione e svolgimento di corsi preparatori e corsi per la valutazione dei candidati a una formazione secondo la lettera a; d. registrazione e analisi dei risultati dei test; e. qualificazione e selezione dei candidati.

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Art. 143c Dati Lo SPHAIR-Expert contiene i seguenti dati: a. generalità e indirizzo; b. stato civile; c. numero d’assicurato AVS; d. data e luogo di nascita; e. curriculum vitae e indicazioni concernenti esperienze di volo e di lancio; f. conoscenze linguistiche; g. incorporazione, grado, funzione e istruzione nell’esercito; h. risultati dei test e loro analisi; i. statuto e decisioni in materia di selezione; j. riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario destinato a piloti ed esploratori paracadutisti; k. dati concernenti la taglia del vestiario.

Art. 143d Raccolta dei dati L’Aggruppamento Difesa o terzi da esso incaricati raccolgono i dati per lo SPHAIR- Expert presso: a. la persona interessata; b. i comandi militari competenti per le decisioni in materia di selezione; c. le scuole di volo e di paracadutismo incaricate dello svolgimento dei test; d. l’Istituto di medicina aeronautica.

Art. 143e Comunicazione dei dati

1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati

dello SPHAIR-Expert agli organi e alle persone seguenti: a. agli organi militari dell’Aggruppamento Difesa competenti per lo svolgi- mento dei test; b. agli organi competenti per le decisioni in materia di selezione e all’Istituto di medicina aeronautica; c. alle persone interessate, per la registrazione dei propri dati e per la consulta- zione dei risultati dei test e dei risultati finali; d. agli organi incaricati dell’amministrazione. 2 Esso comunica le generalità, l’indirizzo, la data di nascita, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail alle scuole di volo e di paracadutismo civili incaricate dall’Aggruppamento Difesa di svolgere i test.

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3 Esso comunica alle compagnie aeree e alle scuole di volo civili la raccomanda-

zione finale registrata nello SPHAIR-Expert e l’indirizzo e-mail, sempre che al riguardo la persona interessata abbia dato il suo consenso.

Art. 143f Conservazione dei dati I dati dello SPHAIR-Expert sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla conclusione dell’ultimo corso di formazione o di perfezionamento aeronautici della persona interessata.

Art. 163, frase introduttiva Il sistema ZUKO serve all’adempimento dei seguenti compiti in prossimità e all’interno degli impianti e degli edifici degni di protezione della Confederazione, in particolare di quelli dell’esercito:

Titolo prima dell’art. 167a Sezione 5: Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la Sicurezza militare

Art. 167a Organo responsabile L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema di allestimento di giornali e rapporti per la Sicurezza militare (JORASYS).

Art. 167b Scopo Lo JORASYS serve all’adempimento dei compiti secondo l’articolo 100 capover- so 1 LM12, in particolare: a. alla tenuta dei giornali delle centrali d’intervento del comando della polizia militare; b. all’allestimento dei rapporti relativi ai compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza delle formazioni di professionisti del comando della polizia militare; c. alla valutazione della situazione in materia di sicurezza sotto il profilo mili- tare; d. all’autoprotezione dell’esercito.

Art. 167c Dati 1 Lo JORASYS contiene i seguenti dati di persone soggette al diritto penale militare:

a. generalità; b. stato civile, luogo di nascita e luogo d’origine, nonché professione;

12 RS 510.10

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c. nazionalità, statuto di soggiorno e dati per la prova dell’identità; d. incorporazione, grado, funzione e servizi prestati nell’esercito; e. tipo e numero dell’arma dell’esercito e annotazione relativa al ritiro caute- lare o al ritiro definitivo dell’arma; f. revoca o sequestro della licenza di condurre, nonché analisi dell’alito e del sangue e relativi risultati; g. situazione reddituale e patrimoniale; h. elenco degli oggetti sequestrati. 2 In caso di avvenimenti in relazione con l’esercito o con militari, lo JORASYS può contenere anche i seguenti dati di terzi: a. generalità; b. stato civile, luogo di nascita e luogo d’origine, nonché professione; c. nazionalità, statuto di soggiorno e dati per la prova dell’identità; d. generalità del rappresentante legale o del datore di lavoro.

3 Lo JORASYS può contenere dati concernenti avvenimenti in relazione con l’eser-

cito o con militari anche nei casi in cui l’autore del fatto è ignoto.

Art. 167d Raccolta dei dati

1 Il comando della polizia militare raccoglie i dati per lo JORASYS presso:

a. la persona interessata; b. i comandi militari; c. le competenti unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; d. le autorità penali civili e militari, le autorità civili e militari di esecuzione delle pene, nonché le autorità civili e militari preposte alla giurisdizione amministrativa.

2 Il comando della polizia militare ha accesso, mediante procedura di richiamo:

a. al registro nazionale di polizia; b. al MIFA; c. al sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).

Art. 167e Comunicazione dei dati 1 Il comando della polizia militare rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dello JORASYS alle persone seguenti: a. ai collaboratori presso le centrali d’intervento del comando della polizia militare;

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b. ai collaboratori del comando della polizia militare per l’adempimento del rispettivo compito secondo l’articolo 100 LM13; c. alle persone incaricate della valutazione della situazione in materia di sicu- rezza sotto il profilo militare e dell’autoprotezione dell’esercito, per l’adem- pimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 100 LM.

2 Il comando della polizia militare comunica i dati dello JORASYS sotto forma di

estratti scritti agli organi e alle persone seguenti: a. alla giustizia militare; b. ai comandanti della truppa competenti, relativamente al loro ambito; c. all’organo competente per la protezione delle informazioni e delle opere.

Art. 167f Conservazione dei dati 1 I dati dello JORASYS sono conservati per dieci anni a decorrere dal prosciogli- mento dall’obbligo di prestare servizio militare. 2 I dati di terzi sono cancellati dieci anni dopo la conclusione del procedimento concernente il fatto.

Art. 175, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell’art. 179a Sezione 3: Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse

Art. 179a Organo responsabile L’Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d’informazione per la gestione integra- ta delle risorse (PSN).

Art. 179b Scopo Il PSN serve alla gestione della logistica, delle finanze e del personale dell’esercito nonché delle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa; ha lo scopo di: a. garantire la prontezza materiale sino al momento della restituzione dell’equi- paggiamento personale dei militari e del materiale di corpo della truppa; b. assicurare i controlli relativi alla consegna di materiale dell’esercito a terzi e i controlli relativi al ritiro di materiale dell’esercito consegnato a terzi; c. assicurare i controlli relativi alla consegna, al ritiro ordinario, al deposito, al ritiro cautelare e al ritiro definitivo dell’arma personale e dell’arma in presti- to, nonché i controlli relativi alla cessione in proprietà;

13 RS 510.10

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d. consentire lo scambio di dati con la banca dati di cui all’articolo 32a capo- verso 1 lettera d della legge del 20 giugno 199714 sulle armi (LArm); e. consentire l’amministrazione, la gestione e l’archiviazione di dati personali e dati concernenti conteggi relativi al personale civile e militare.

Art. 179c Dati

1 Il PSN contiene i seguenti dati dei militari:

a. le generalità e i dati di controllo, con l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione militare, l’impiego e l’equipaggiamento nonché lo statuto secon- do la LM15; b. la corrispondenza e il controllo delle pratiche; c. i dati sul servizio militare; d. i dati sanitari necessari per l’equipaggiamento; e. i dati comunicati volontariamente dalle persone interessate. 2 Per quanto riguarda le persone soggette all’obbligo di leva e i militari nonché i detentori di un’arma personale o di un’arma in prestito, il PSN contiene i seguenti dati: a. le generalità; b. i dati sulla consegna, il ritiro ordinario, il deposito, il ritiro cautelare e il riti- ro definitivo di un’arma personale o di un’arma in prestito; c. i dati comunicati volontariamente dalle persone interessate; d. i dati sulla cessione in proprietà dell’arma personale o sugli eventuali relativi motivi d’impedimento; e. le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi concernenti persone soggette all’obbligo di leva e militari ai quali il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è stato rifiutato o revocato in virtù della LArm16. 3 Il PSN contiene i dati di controllo relativi alla consegna e al ritiro di materiale dell’esercito consegnato a terzi nonché le generalità di questi ultimi. 4 Il PSN contiene i dati dei candidati a un impiego contenuti nel dossier di candida- tura secondo l’articolo 27b della legge del 24 marzo 200017 sul personale federale (LPers) nonché i dati degli impiegati contenuti negli atti del personale secondo l’articolo 27c LPers.

14 RS 514.54 15 RS 510.10 16 RS 514.54 17 RS 172.220.1

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Art. 179d Raccolta dei dati Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso: a. i militari interessati o i loro rappresentanti legali; b. terzi; c. i candidati a un impiego; d. gli impiegati e i rispettivi superiori diretti; e. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni: dai sistemi d’informazione militari, dal sistema d’informazione concernente il personale dell’Amministrazione federale (BV PLUS) e dalla banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera c LArm18.

Art. 179e Comunicazione dei dati

1 Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante

procedura di richiamo i dati del PSN agli organi e alle persone seguenti: a. alle persone che, per la Confederazione e per i Cantoni, sono competenti per l’equipaggiamento dei militari e di terzi; b. alle competenti unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa, per quanto riguarda i dati sull’arma personale e sull’arma in prestito; c. agli impiegati dell’Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il tratta- mento dei propri dati; d. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei candidati a un impie- go e degli impiegati nel rispettivo ambito; e. ai superiori, per la consultazione dei dati degli impiegati subordinati nonché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti impiegati; f. in caso di trasferimenti di personale all’interno dell’Aggruppamento Difesa, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere d ed e. 2 Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa comunicano i dati del PSN, ai fini dell’adempimento dei propri compiti legali o contrattuali: a. ai comandi militari e alle autorità militari; b. alle competenti autorità penali e autorità di esecuzione delle pene, su loro richiesta: generalità e numero d’assicurato AVS dei detentori di armi per- sonali o di armi in prestito; c. all’Ufficio centrale Armi, mediante procedura automatizzata:

1. generalità e numero d’assicurato AVS di militari ai quali è stata ceduta

in proprietà l’arma personale, nonché il tipo e il numero dell’arma,

18 RS 514.54

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2. i dati del PSN concernenti decisioni in materia di consegna dell’arma

personale e indicazioni sui motivi d’impedimento, nonché decisioni in materia di ritiro cautelare o ritiro definitivo dell’arma personale, per l’elaborazione nella banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 let- tera d LArm19; d. alle persone autorizzate presso la RUAG, per l’equipaggiamento; e. all’attenzione delle unità amministrative dell’Amministrazione federale, a BV PLUS, tramite un’interfaccia; f. a terzi, per quanto necessario ai fini dell’adempimento dei loro compiti lega- li o contrattuali.

Art. 179f Conservazione dei dati

1 I dati del PSN sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento

dall’obbligo di prestare servizio militare. 2 I dati di terzi sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal ritiro del materiale dell’esercito. I dati concernenti l’arma in prestito sono con- servati per 20 anni a decorrere dalla restituzione dell’arma. 3 I dati sulla consegna, il deposito e il ritiro ordinario, cautelare o definitivo del- l’arma personale e dell’arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dalla cessione in pro- prietà dell’arma personale. 4 I dati degli impiegati contenuti negli atti del personale sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dal termine del rapporto di lavoro con l’Aggruppamento Difesa. I risultati dei test della personalità e le valutazioni del potenziale sono conservati per cinque anni al massimo. Le valutazioni delle presta- zioni nonché le decisioni fondate su valutazioni sono conservate per cinque anni; nel caso di una causa giudiziaria in corso, al più tardi fino alla conclusione del proce- dimento.

Titolo prima dell’art. 179g Sezione 4: Sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società

Art. 179g Organo responsabile L’Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS).

19 RS 514.54

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Art. 179h Scopo L’AFS serve all’amministrazione e alla gestione del tiro fuori del servizio per: a. la pianificazione, lo svolgimento e il controllo di esercizi federali, esercizi di tiro e corsi di tiro; b. il controllo dell’adempimento del tiro obbligatorio; c. l’ordinazione di armi per i corsi per giovani tiratori; d. il conteggio dei contributi federali destinati alle società di tiro riconosciute e dei contributi federali per corsi di tiro per ritardatari; e. l’ordinazione di munizioni per le società di tiro riconosciute e le feste di tiro; f. il conteggio delle spese dei funzionari per il tiro fuori del servizio; g. l’amministrazione degli impianti di tiro.

Art. 179i Dati L’AFS contiene i seguenti dati che, nell’interesse della difesa nazionale, sono neces- sari per il controllo dei tiri obbligatori e di altri tiri e che concernono militari obbli- gati al tiro, funzionari per il tiro fuori del servizio, società di tiro riconosciute e i rispettivi membri, nonché tiratori: a. generalità; b. numero d’assicurato AVS; c. dati di controllo militari, con l’incorporazione, il grado e la funzione; d. numeri delle armi; e. limitazioni in materia di consegna di armi personali o di armi in prestito; f. dati amministrativi per lo svolgimento di corsi e il versamento di indennità; g. dati comunicati volontariamente dalle persone interessate.

Art. 179j Raccolta dei dati L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’AFS presso: a. le società di tiro riconosciute; b. i funzionari per il tiro fuori del servizio; c. le autorità militari.

Art. 179k Comunicazione dei dati

1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati

dell’AFS agli organi e alle persone seguenti, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti: a. alle società e alle federazioni di tiro riconosciute; b. ai funzionari per il tiro fuori del servizio;

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c. ai detentori di armi in prestito; d. alle autorità militari.

2 L’Aggruppamento Difesa comunica all’assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti, alle amministrazioni delle contribuzioni e all’organo incaricato del traf- fico dei pagamenti i dati dell’AFS necessari per i conteggi e i controlli di cui all’artcolo 179h.

Art. 179l Conservazione dei dati 1 I dati dell’AFS sono conservati per cinque anni a decorrere dall’ultima registra- zione. 2 I dati dell’AFS sono conservati per due anni al massimo a decorrere dagli avveni- menti seguenti: a. proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare dei militari obbli- gati al tiro; b. cessazione dell’attività di funzionario per il tiro fuori del servizio; c. restituzione dell’arma in prestito; d. decesso.

II Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica o la legge del 25 settembre 201520 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea dei due atti, gli articoli della LSIM menzionati qui appresso avranno il tenore seguente:

Art. 14 Dati 1 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, del personale previsto per il promovimento della pace nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a parte- cipare a un impiego di durata limitata dell’esercito: a. decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di prote- zione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione; b. dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;

20 RU 2016 1831. In vigore dal 1° lug. 2016.

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c. dati concernenti l’idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale; d. dati concernenti lo statuto militare nonché l’ammissione al servizio civile; e. dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati; f. dati di controllo concernenti le ricerche effettuate quando il luogo di sog- giorno è sconosciuto; g. dati concernenti l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, unitamente alle corrispondenti decisioni; h. dati concernenti reati nonché decisioni e misure di diritto penale; i. dati concernenti procedure di ricorso e le corrispondenti decisioni; j. dati forniti volontariamente dalla persona interessata; k. dati per il servizio dei morti e dei dispersi; l. dati concernenti la consegna e il ritiro ordinario dell’arma personale e dell’arma in prestito, nonché dati concernenti decisioni in materia di ritiro cautelare e di ritiro definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito; m. dati concernenti i procedimenti penali a carico di militari e persone soggette all’obbligo di leva e comunicazioni ai sensi dell’articolo 113 capoversi 7 e 8 della legge militare del 3 febbraio 199521 (LM), sempre che sussistano seri segni o indizi che la persona interessata possa esporre a pericolo se stessa o terzi con l’arma personale. 2 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile: a. decisioni concernenti l’ammissione o la revoca dell’ammissione al servizio civile; b. dati forniti volontariamente dalla persona interessata. 3 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile: a. decisioni concernenti l’idoneità al servizio di protezione civile, il profilo atti- tudinale e l’attribuzione; b. dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio; c. dati concernenti l’idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, per quanto tale idoneità non risulti dal pro- filo attitudinale; d. dati concernenti l’attribuzione della funzione di base, l’incorporazione, la funzione e il grado; e. dati concernenti l’equipaggiamento personale;

21 RS 510.10

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f. dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati; g. dati concernenti l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, unitamente alle corrispondenti decisioni; h. dati concernenti reati nonché decisioni e misure di diritto penale; i. dati concernenti procedure di ricorso e le corrispondenti decisioni; j. dati forniti volontariamente dalla persona interessata; k. dati per il servizio dei morti e dei dispersi; l. dati di controllo concernenti le ricerche effettuate quando il luogo di sog- giorno è sconosciuto.

Art. 179b lett. d, 179d lett. e, nonché 179e cpv. 2 lett. c n. 2 Concerne soltanto il testo francese

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016 Consiglio nazionale, 18 marzo 2016 Il presidente: Raphaël Comte La presidente: Christa Markwalder La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 luglio 2016.22

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

16 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

22 FF 2016 1761

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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