Lexipedia

AS 2016 4343

Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)

Modifica del 22 novembre 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

22 novembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

1 RS 831.232.51

2016-1924 4343

Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità. O del DFI RU 2016

Allegato

Lista dei mezzi ausiliari

N. 1.03, 5.06, 5.07.3, 7.01*, 11.04, 11.05*, 14.03, 14.04, 15.02, 15.05, 15.06, 15.08

1.03 Esoprotesi definitive del seno

dopo mastectomia o in presenza di una sindrome di Poland o di un’agenesia della mammella. L’importo massimo annuo è di 500 franchi (IVA inclusa) per un lato e di 900 franchi (IVA inclusa) per entrambi i lati.

5.06 Parrucche

Importo massimo annuo: 1500 franchi (IVA inclusa).

5.07.03 Apparecchi acustici per assicurati di età inferiore ai 18 anni (prima

frase) L’importo massimo per l’apparecchio e la successiva assistenza è di

2830 franchi (IVA inclusa) per la protesizzazione con apparecchi

monoauricolari e di 4170 franchi (IVA inclusa) per la protesizzazione con apparecchi biauricolari. … 7.01* Occhiali se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione. L’importo massimo per la montatura è di 150 franchi (IVA inclusa).

11.04 Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori

destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista per riprodurre testi registrati su nastro magnetico. L’importo massimo è di

200 franchi (IVA inclusa).

11.05* Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista se l’invalidità rende necessari tali apparecchi per svolgere un’attività lucrativa o per compiere le mansioni consuete.

14.03 Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri

accessori) per l’uso nell’ambito privato. … Vengono rimborsate le spese d’acquisto di un letto fino a un importo massimo di 2500 franchi (IVA inclusa). L’importo massimo per le spese di fornitura del letto azionato elettricamente è di 250 franchi (IVA inclusa).

4344

Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità. O del DFI RU 2016

14.04 Modifiche architettoniche nell’appartamento dell’assicurato rese

necessarie dall’invalidità (ultima frase) … . L’importo massimo per gli impianti segnaletici è di 1300 franchi (IVA inclusa).

15.02 Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici

per assicurati affetti da gravi difficoltà nel parlare o nello scrivere che dipendono da un tale apparecchio per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso. Consegna in prestito. L’importo massimo per le prestazioni necessarie alla consegna (accertamento, installazione e preparazione all’uso) è di 140 franchi all’ora (IVA esclusa). Esso include le attività amministrative e di back office del fornitore di prestazioni; queste non possono essere fatturate separatamente. Per il mezzo ausiliario viene rimborsato il prezzo d’acquisto. Per ciascuna consegna di mezzi ausiliari viene inoltre rimborsato un forfait di trattamento di 190 franchi (IVA esclusa). Per le trasferte del fornitore di prestazioni sono rimborsati al massimo

70 centesimi al km (IVA esclusa).

15.05 Apparecchi per ampliare i contatti con l’ambiente

se l’assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato né in un ospedale né in un istituto specializzato per malati cronici, può stabilire contatti con l’ambiente soltanto grazie a un tale dispositivo o se questo gli permette di spostarsi in modo autonomo nell’abitazione con la carrozzella con motore elettrico. Consegna in prestito. L’importo massimo per le prestazioni necessarie alla consegna (accertamento, installazione e preparazione all’uso) è di 140 franchi all’ora (IVA esclusa). Esso include le attività amministrative e di back office del fornitore di prestazioni; queste non possono essere fatturate separatamente. Per il mezzo ausiliario viene rimborsato il prezzo d’acquisto. Per ciascuna consegna di mezzi ausiliari viene inoltre rimborsato un forfait di trattamento di 190 franchi (IVA esclusa). Per le trasferte del fornitore di prestazioni sono rimborsati al massimo

70 centesimi al km (IVA esclusa).

15.06 Videotelefono SIP

se una persona sorda o gravemente audiolesa che comunica nella lingua dei segni non può altrimenti stabilire i necessari contatti con l’ambiente, o non si può esigere che lo faccia, e dispone delle capacità intellettuali e motorie necessarie all’uso di un tale apparecchio. Consegna in prestito. L’importo massimo è di 1700 franchi (IVA inclusa).

15.08 Caschi di protezione

se a causa di una malattia (p. es. epilessia o emofilia) un assicurato è esposto a un rischio molto elevato di procurarsi ferite alla testa in caso di cadute spostandosi in modo autonomo.

4345

Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità. O del DFI RU 2016

4346