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AS 2016 4375

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni)

Modifica del 25 settembre 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 20081; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 19 settembre 20142, decreta:

I La legge federale del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni è modi- ficata come segue:

Ingresso visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 117 capoverso 1 della Costituzione federale4,

Art. 1 cpv. 2 lett. d

2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

d. procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a).

Art. 1a cpv. 1

1 Sono assicurati d’obbligo ai sensi della presente legge:

a. i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’appren- distato o protetti;

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b. le persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 8 della legge del 25 giugno 19825 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o che percepiscono indennità secondo l’articolo 29 LADI (disoccupati).

Art. 3 cpv. 1–3 e 5 1 L’assicurazione inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro oppure in cui nasce il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro. Per il disoccupato inizia il giorno in cui, per la prima volta, sono adem- piuti i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 LADI 6 o sono percepite indennità secondo l’articolo 29 LADI. 2 L’assicurazione termina allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario e, per il disoccupato, allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui per l’ultima volta sono adempiuti i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 LADI o sono percepite indennità secondo l’articolo 29 LADI. 3 L’assicuratore deve offrire all’assicurato la possibilità di protrarre l’assicurazione, mediante accordo speciale, fino a sei mesi. 5 Il Consiglio federale disciplina le rimunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come salario, come pure la forma e il contenuto degli accordi di protrazione.

Art. 6 cpv. 2 2 L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia: a. fratture; b. lussazioni di articolazioni; c. lacerazioni del menisco; d. lacerazioni muscolari; e. stiramenti muscolari; f. lacerazioni dei tendini; g. lesioni dei legamenti; h. lesioni del timpano.

5 RS 837.0 6 RS 837.0

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Art. 10 cpv. 1 lett. a e c, 2 e 3, secondo periodo 1 L’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio, segnata- mente: a. alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o, previa loro pre- scrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché alla cura ambulatoriale in un ospedale; c. Concerne soltanto il testo francese 2 L’assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia, l’ospedale e la casa di cura. 3 … Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto all’assistenza e alle cure a domicilio.

Art. 16 cpv. 47 4 L’indennità giornaliera è versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI8) o giorni di sospensione (art. 30 LADI).

Art. 17 cpv. 2 e 3 2 L’indennità giornaliera per i disoccupati corrisponde all’indennità netta dell’assi- curazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a LADI9, calcolata per giorno civile.

3 Abrogato

Art. 18 cpv. 1 1 L’assicurato invalido (art. 8 LPGA10) almeno al 10 per cento in seguito a infor- tunio ha diritto a una rendita d’invalidità se l’infortunio si è verificato prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento.

Art. 20 cpv. 2bis–2quater 2bis Il capoverso 2 si applica anche se l’assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un’assicurazione sociale estera. 2ter In deroga all’articolo 69 LPGA, al raggiungimento dell’età ordinaria di pensio- namento che dà diritto alla rendita, la rendita d’invalidità secondo il capoverso 1 e la rendita complementare secondo il capoverso 2, incluse le indennità di rincaro, sono ridotte come segue per ogni anno intero compreso fra il giorno in cui l’assicurato ha compiuto 45 anni e il giorno dell’infortunio: a. per un grado d’invalidità almeno del 40 per cento, di 2 punti percentuali, ma al massimo del 40 per cento;

7 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 8 RS 837.0 9 RS 837.0 10 RS 830.1

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b. per un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento, di 1 punto percentuale, ma al massimo del 20 per cento. 2quater Per le conseguenze di ricadute e postumi tardivi le riduzioni sono disciplinate ai sensi del capoverso 2ter anche se l’infortunio si è verificato prima del compimento dei 45 anni, a condizione che l’incapacità lavorativa provocata dalla ricaduta o dai postumi tardivi sia sopraggiunta dopo il compimento dei 60 anni.

Art. 21 cpv. 3, primo periodo Concerne soltanto il testo francese

Art. 24 cpv. 2, secondo periodo 2 … Il Consiglio federale può prevedere che in casi speciali il diritto nasca in un altro momento, segnatamente se i danni alla salute sono dovuti all’inalazione di fibre di amianto.

Art. 29 cpv. 2 e 5 Abrogati

Art. 31 cpv. 4bis 4bis Il capoverso 4 si applica anche se l’assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un’assicurazione sociale estera.

Art. 35 cpv. 2, secondo periodo Concerne soltanto il testo francese

Art. 45 cpv. 2bis 2bis Il disoccupato deve notificare tempestivamente l’infortunio all’organo compe- tente dell’assicurazione contro la disoccupazione o all’assicuratore contro gli infor- tuni. S’egli muore in seguito all’infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.

Titolo prima dell’art. 53 Capitolo 1: Personale sanitario e ospedali

Art. 53 Attitudine 1 Ai sensi della presente legge sono considerate medici, dentisti, chiropratici e far- macisti le persone che soddisfano le condizioni per l’esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge del 23 giugno 200611 sulle professioni mediche. I medici autorizzati da

11 RS 811.11

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un Cantone alla dispensazione di medicamenti sono parificati ai farmacisti nei limiti di tale autorizzazione. 2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni gli ospedali e le case di cura, il personale paramedico, i laboratori nonché le imprese di trasporto e di salvataggio possono praticare a carico dell’assicurazione contro gli infortuni.

Art. 54a Il fornitore di prestazioni deve consegnare all’assicuratore una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio della rimunerazione e l’economicità della prestazione.

Art. 55 Esclusione Se, per motivi gravi, un assicuratore vuol negare o non vuol più concedere a una persona esercitante una professione sanitaria, a un laboratorio, a un ospedale o a una casa di cura il diritto di curare gli assicurati, prescrivere e fornire loro medicamenti, ordinare o effettuare trattamenti o analisi, il tribunale arbitrale (art. 57) ne decide l’esclusione e la durata della stessa.

Art. 56 cpv. 1, primo e terzo periodo, nonché 2, secondo periodo 1 Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una pro- fessione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali e con le case di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio, al fine di regolare la collabora- zione e fissare le tariffe. … L’adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste nell’ambito ambulatorio. 2 … Disciplina il rimborso dovuto agli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza accordo tariffale.

Art. 57 cpv. 1 1 Un tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni tra assicuratori, d’un lato, e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, ospedali e case di cura nonché imprese di trasporto e di salvataggio, dall’altro.

Art. 59a Contratto-tipo 1 Gli assicuratori designati all’articolo 68 redigono in comune un contratto-tipo contenente le clausole che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto d’assicurazione. 2 Il contratto-tipo deve segnatamente prevedere che, in caso di aumento del tasso di premio netto o dell’aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative, le aziende assicurate possono disdire il contratto entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assicurazione. Gli assicuratori

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devono comunicare gli aumenti alle aziende assicurate almeno due mesi prima della fine dell’esercizio contabile corrente. 3 Gli assicuratori sottopongono il contratto-tipo all’approvazione del Consiglio fede- rale. In assenza di un contratto-tipo sufficiente, il Consiglio federale stabilisce gli elementi che devono figurare in ogni contratto.

Art. 60 Consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori L’INSAI consulta le organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori in merito alla determinazione delle tariffe dei premi e alla ripartizione delle stesse in comunità di rischio.

Art. 66, rubrica, cpv. 1 lett. a ed e, nonché 3bis Settore di competenza 1 Sono assicurati d’obbligo presso l’INSAI i lavoratori delle aziende e amministra- zioni seguenti: a. Concerne soltanto il testo francese e. aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavo- rarli:

1. negozi di ottica,

2. bigiotterie e gioiellerie,

3. negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l’affilatura delle

lamine e la levigatura della soletta,

4. negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,

5. negozi di decorazione d’interni che non effettuano lavori di posa di

pavimenti e di falegnameria; 3bis I disoccupati sono assicurati presso l’INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 73 cpv. 2 e 2ter 2 La cassa suppletiva attribuisce a un assicuratore i datori di lavoro che, nonostante diffida, non hanno assicurato i loro dipendenti o che non hanno trovato un assicura- tore. 2ter La cassa suppletiva adempie i compiti di cui agli articoli 78 e 90 capoverso 4.

Art. 78 Eventi di grandi proporzioni 1 Se un evento infortunistico rischia verosimilmente di comportare, per gli assicura- tori di cui all’articolo 68, prestazioni assicurative che superano il volume netto dei premi dei rami assicurativi obbligatori dell’anno di assicurazione precedente

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all’evento infortunistico (evento di grandi proporzioni), i singoli assicuratori annun- ciano regolarmente alla cassa suppletiva (art. 72) la stima del costo complessivo dell’evento infortunistico e i pagamenti effettuati. 2 Gli eventi che si verificano in luoghi e tempi diversi costituiscono un unico evento di grandi proporzioni se sono riconducibili alla stessa causa.

Art. 81 cpv. 1 1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professio- nali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.

Art. 82a Lavori che comportano pericoli particolari 1 Il Consiglio federale può subordinare lavori che comportano pericoli particolari a un attestato di formazione, a condizione che i partner sociali presentino una doman- da in questo senso. 2 Il Consiglio federale disciplina la formazione e il riconoscimento dei corsi di formazione previa consultazione della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (commissione di coordinamento).

Art. 84 cpv. 2, secondo periodo Concerne soltanto il testo francese

Art. 85 cpv. 1, primo periodo, 2, 2bis e 3, secondo periodo 1 Gli organi esecutivi della LL12 e l’INSAI applicano le disposizioni sulla preven- zione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. …

2 IlConsiglio federale nomina la commissione di coordinamento, composta dei

seguenti membri: a. tre rappresentanti degli assicuratori (un rappresentante dell’INSAI e due degli assicuratori di cui all’art. 68); b. otto rappresentanti degli organi esecutivi (tre rappresentanti dell’INSAI, due degli organi esecutivi federali della LL e tre degli organi esecutivi cantonali della LL); c. due rappresentanti dei datori di lavoro; d. due rappresentanti dei lavoratori. 2bis Il Consiglio federale nomina un rappresentante dell’INSAI alla presidenza.

3 Concerne soltanto il testo francese

12 RS 822.11

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Titolo prima dell’art. 87 Sezione 4: Finanziamento

Art. 87, rubrica Premio supplementare

Art. 87a Contributi delle aziende estere 1 Le aziende estere i cui lavoratori non soggiacciono all’assicurazione obbligatoria secondo la presente legge devono versare i contributi per la prevenzione degli infor- tuni. 2 I contributi devono equivalere ai premi supplementari previsti dall’articolo 87 per aziende comparabili.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione.

Titolo prima dell’art. 89 Titolo settimo: Conti e finanziamento Capitolo 1: Conti

Art. 89, rubrica, cpv. 2bis e 3 Abrogata 2bis L’INSAI tiene inoltre un conto distinto per l’assicurazione dei disoccupati.

3 Ciascuna delle branche di cui ai capoversi 2 e 2 bis deve poter provvedere al proprio finanziamento.

Titolo prima dell’art. 90 Capitolo 1a: Finanziamento

Art. 90 Finanziamento delle prestazioni di breve durata e delle rendite 1 Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura, le altre prestazioni assicu- rative di breve durata e le rendite d’invalidità e per i superstiti gli assicuratori appli- cano il sistema di copertura del fabbisogno. 2 Applicano il sistema di capitalizzazione per il finanziamento delle rendite d’inva- lidità e per i superstiti nonché per gli assegni per grandi invalidi, non appena questi siano fissati. Il capitale di copertura deve bastare a soddisfare tutti i diritti alle rendite senza le indennità di rincaro. 3 Gli assicuratori costituiscono dotazioni supplementari per finanziare il capitale di copertura delle rendite supplementare necessario nel caso di una modifica delle basi contabili approvate dal Consiglio federale. Per compensare le fluttuazioni dei risul-

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tati dell’esercizio devono essere costituite riserve. Il Consiglio federale emana direttive. 4 Nel caso di eventi di grandi proporzioni, è costituito un fondo di compensazione presso la cassa suppletiva al fine di finanziare gli oneri causati da sinistri che supe- rano la soglia corrispondente a un evento di grandi proporzioni ai sensi dell’arti- colo 78. Il fondo di compensazione sarà alimentato dall’anno successivo in poi con un premio supplementare per ogni ramo assicurativo. Il premio supplementare è stabilito dalla cassa suppletiva in modo tale che tutte le spese correnti dei sinistri possano essere coperte. Il premio supplementare è prelevato dagli assicuratori con- formemente all’articolo 68 e amministrato dalla cassa suppletiva. La cassa supple- tiva accredita ai singoli assicuratori gli oneri che superano la soglia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 90a Finanziamento delle indennità di rincaro da parte degli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e della cassa suppletiva 1 Gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva costituiscono un’associazione secondo le disposizioni del Codice civile13 per garan- tire il finanziamento a lungo termine delle indennità di rincaro (art. 34) per l’assi- curazione infortuni professionali e non professionali. L’adesione all’associazione è obbligatoria per tutti gli assicuratori autorizzati ai sensi dell’articolo 68 capoverso 1 lettera a e per la cassa suppletiva. 2I membri dell’associazione sono obbligati a costituire dotazioni supplementari distinte al fine di finanziare le indennità di rincaro.

3 Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da:

a. eccedenze d’interesse sui capitali di copertura delle rendite; b. quote degli interessi su dotazioni supplementari per le prestazioni corrisposte a invalidi e superstiti; c. quote degli interessi su dotazioni supplementari per le spese di cura e le indennità giornaliere; d. pagamenti compensativi tra i membri; e. utili da interessi sulle dotazioni supplementari distinte; e f. premi supplementari per le indennità di rincaro non coperte da eccedenze d’interesse. 4 L’associazione fissa mediante decisione per tutti i membri quote unitarie degli interessi maturati sulle dotazioni supplementari nonché premi supplementari unitari per indennità di rincaro non coperte ai sensi dell’articolo 92 capoverso 1. I premi supplementari sono prelevati nel caso in cui le eccedenze positive di interessi, le quote supplementari di interessi e gli utili da interessi sulle dotazioni distinte non siano sufficienti a garantire il finanziamento delle indennità di rincaro capitalizzate concesse.

13 RS 210

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5 Se alla fine di un anno contabile il saldo delle dotazioni distinte di uno o più mem- bri è negativo, l’associazione fissa i necessari pagamenti compensativi tra i membri. In questo caso i membri con un saldo positivo devono corrispondere i pagamenti compensativi secondo le modalità disciplinate negli statuti dell’associazione e nel regolamento amministrativo. 6 I dettagli sono disciplinati negli statuti e nel regolamento amministrativo dell’asso- ciazione. Gli statuti e il regolamento amministrativo necessitano dell’approvazione del Consiglio federale. 7 In caso di mancata costituzione dell’associazione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Art. 90b Finanziamento delle indennità di rincaro per l’INSAI e gli assicurati secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettera b Presso l’INSAI e gli assicuratori secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettera b le in- dennità di rincaro sono finanziate con le eccedenze d’interesse, e per quanto questi non bastino, secondo il sistema di ripartizione delle spese.

Art. 90c Finanziamento delle indennità di rincaro per i disoccupati 1 Al fine di garantire il finanziamento delle indennità di rincaro per i disoccupati, l’INSAI costituisce dotazioni supplementari distinte.

2 Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da:

a. eccedenze d’interesse sui capitali di copertura dell’assicurazione dei disoc- cupati; b. gli interessi sulle dotazioni supplementari; e c. eventuali contributi del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. 3 Ogni qual volta il Consiglio federale fissa un’indennità di rincaro, l’INSAI preleva dalle dotazioni il capitale di copertura supplementare necessario. Se le dotazioni non sono sufficienti a costituire il capitale per finanziare le indennità di rincaro, i mezzi supplementari necessari sono finanziati con i contributi del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. 4 L’INSAI fissa i contributi del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. Consulta previamente la commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 90d Finanziamento dell’adeguamento dell’assegno per grandi invalidi L’adeguamento dell’assegno per grandi invalidi all’aumento del guadagno massimo è finanziato applicando per gli infortuni professionali e non professionali le stesse regole previste per il finanziamento delle indennità di rincaro. Per gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva i dettagli sono discipli- nati negli statuti e nel regolamento amministrativo dell’associazione secondo l’arti- colo 90a capoverso 1.

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Art. 91 cpv. 4 4 L’assicurazione contro la disoccupazione è debitrice della totalità dei premi dovuti dai disoccupati. Conformemente all’articolo 22a capoverso 4 LADI14, deduce la quota dovuta da dette persone dalla loro indennità di disoccupazione. Se i disoccupa- ti partecipano a programmi per l’occupazione temporanea, a periodi di pratica pro- fessionale o a misure di formazione, l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione versa all’INSAI i premi per i rischi d’infortunio insiti in questa attività.

Art. 92 cpv. 1 1 I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professio- nali, per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l’eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuote- re un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.

Art. 94 Classificazione delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi In deroga all’articolo 49 LPGA15, gli assicuratori di cui all’articolo 68 non sono tenuti a emanare una decisione circa la classificazione iniziale delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi e circa la modifica di tale classificazione, salvo nel caso di cui all’articolo 92 capoverso 3.

Art. 111 Effetto sospensivo L’opposizione o il ricorso contro una decisione in materia di classificazione delle aziende e degli assicurati nei tariffari dei premi, di fissazione di quote unitarie degli interessi maturati sulle dotazioni supplementari e di premi supplementari unitari per le indennità di rincaro non coperte, di credito su premi o di competenza di un assi- curatore ha effetto sospensivo solo se la decisione lo menziona, oppure se l’autorità che pronuncia sull’opposizione o sul ricorso lo accorda.

Art. 112 1 È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un’altra legge, chiunque intenzionalmente: a. mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all’obbligo assicurativo o di pagare i premi; b. in qualità di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi dedotti dal salario del lavoratore;

14 RS 837.0 15 RS 830.1

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c. in qualità di organo esecutivo, viola i suoi obblighi, segnatamente quello del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a pro- fitto indebito di un terzo; d. in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali metten- do altri seriamente in pericolo.

2 È punito con la multa, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo

un’altra legge, chiunque, in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.

3 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

a. dà informazioni inesatte o rifiuta di darle violando l’obbligo d’informare; b. non compila o compila in modo inveritiero i moduli prescritti; c. contravviene, in qualità di lavoratore, alle prescrizioni in materia di pre- venzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo. 4 Se l’autore ha agito per negligenza nei casi del capoverso 3, la pena è la multa sino a 5000 franchi.

Art. 113 Abrogato

Art. 115a 1 Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, per i rifugiati o gli apolidi residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge sono applicabili i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II, sezione A, dell’Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro- pea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/200417; b. regolamento (CE) n. 987/200918;

16 RS 0.142.112.681 17 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 18 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 rela- tivo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).

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c. regolamento (CEE) n. 1408/7119; d. regolamento (CEE) n. 574/7220. 2 Per i cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o liechtensteinesi che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale svizzera, islandese, norve- gese o liechtensteinese, per gli apolidi o i rifugiati residenti in Svizzera o sul territo- rio dell’Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 196021 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): a. regolamento (CEE) n. 1408/71; b. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell’Unione europea di cui ai capo- versi 1 e 2 ogni qual volta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Con- venzione AELS. 4 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea», queste espressioni designa- no gli Stati cui è applicabile l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

II Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 1 Le prestazioni assicurative per infortuni avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto anteriore. 2 La rendita d’invalidità e la rendita complementare di cui all’articolo 20 sono ridot- te in virtù del nuovo diritto (art. 20 cpv. 2 ter) se il beneficiario di tali rendite rag- giunge l’età ordinaria di pensionamento almeno dodici anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Non vi è riduzione se il beneficiario delle rendite raggiunge l’età ordinaria di pensionamento entro otto anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Le rendite dei beneficiari che raggiungono l’età ordinaria di pensionamen- to almeno otto anni ma non più di dodici anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica sono ridotte di un importo pari a un quinto della riduzione prevista dal nuovo diritto per ogni anno intero successivo all’ottavo anno. I capitali di copertura

19 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo

all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. 20 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le moda- lità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. 21 RS 0.632.31

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che divengono disponibili devono essere utilizzati per finanziare indennità di rincaro future o capitali di copertura supplementari eventualmente necessari in caso di modifica delle basi contabili approvate dal Consiglio federale. 3 L’INSAI e gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettere b e c possono finanziare per altri cinque anni, secondo il diritto anteriore, le prestazioni assicura- tive di cui all’articolo 90 capoverso 1 per infortuni verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente modifica. 4 I mezzi accumulati dagli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e dalla cassa suppletiva fino all’entrata in vigore della presente modifica per il finan- ziamento delle indennità di rincaro e dell’adeguamento dell’assegno per grandi invalidi sono interamente impiegati per il finanziamento di cui agli articoli 90a e 90d. Gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a che hanno già fatto parte una volta del fondo di garanzia delle rendite future e che non ne fanno più parte al momento dell’entrata in vigore della presente modifica mettono a disposi- zione, a titolo di dotazione supplementare per il finanziamento delle indennità di rincaro di cui all’articolo 90a e dell’adeguamento dell’assegno per grandi invalidi di cui all’articolo 90d, almeno l’importo che avevano destinato a tal fine al momento in cui avevano lasciato il fondo di garanzia delle rendite future.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

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Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

4 febbraio 2016.22

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

9 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

22 FF 2015 5853 6211

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Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 194623 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 50b cpv. 1 lett. c e d, nonché 2 1 Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assi- curati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4): c. gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo

198124 sull’assicurazione contro gli infortuni, per verificare il diritto dei

beneficiari di rendite in corso; d. l’assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso. 2 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti, la sicurezza dei dati nonché la partecipazione ai costi da parte degli assicura- tori contro gli infortuni e dell’assicurazione militare.

2. Legge federale del 25 giugno 198225 sulla previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 34a cpv. 1, 4 e 5 1 L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’inva- lidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato. 4 La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell’età ordinaria di pensiona- mento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell’assicurato non devono essere compensati.

23 RS 831.10 24 RS 832.20 25 RS 831.40

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5 Il Consiglio federale disciplina:

a. le prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso; b. il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni secondo il capoverso 4; c. il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia.

3. Legge federale del 19 giugno 199226 sull’assicurazione militare

Art. 22 Attitudine 1 Ai sensi della presente legge sono considerate medici, dentisti, chiropratici e far- macisti le persone che soddisfano le condizioni per l’esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge del 23 giugno 200627 sulle professioni mediche. I medici autorizzati da un Cantone alla dispensazione di medicamenti sono parificati, nei limiti di tale autorizzazione, ai farmacisti. 2 Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza a quali condizioni gli ospedali e gli stabilimenti, il personale paramedico, i laboratori, i centri d’accertamento e le imprese di trasporto e di salvataggio possono praticare a carico dell’assicurazione militare.

Art. 25a Obbligo di informare del fornitore di prestazioni Il fornitore di prestazioni deve consegnare all’assicurazione militare una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmetterle tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio della rimunerazione e l’economicità della prestazione.

Art. 26 cpv. 1, primo e terzo periodo, nonché 2, secondo periodo 1 L’assicurazione militare può stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali, con i centri d’accertamento, con i laboratori, con gli stabilimenti di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe. … L’adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste nell’ambito ambulatorio. 2 … Analogamente dispone la rimunerazione per gli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza convenzione tariffale.

26 RS 833.1 27 RS 811.11

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4. Legge del 25 giugno 198228 sull’assicurazione contro

la disoccupazione

Art. 98 Obbligo di comunicare i dati L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione mette a disposizione dell’INSAI, contro indennità, i dati personali anonimizzati necessari per analizzare il rischio d’infortuni dei disoccupati.

28 RS 837.0

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