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AS 2016 4417

Ordinanza 17 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Ordinanza 17 concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei prezzi e dei salari (Ordinanza AM concernente l’adeguamento)

del 9 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM), ordina:

Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM 1 Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2014 o preceden- temente sono aumentate dello 0,9 per cento. 2 Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2015 sono aumen- tate dello 0,5 per cento.

Art. 2 Anno determinante e importo dell’adeguamento L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare.

Art. 3 Livello dell’indice

1 Per le rendite di durata indeterminata che devono essere aumentate secondo

l’articolo 1, l’aumento dei salari nominali è compensato fino a concorrenza di 2382 punti dell’indice del salario nominale (giugno 1939 = 100). 2 Per le rendite di durata indeterminata di cui all’articolo 43 capoverso 2 LAM, il rincaro compensato ammonta a 100,5 punti dell’indice nazionale dei prezzi al con- sumo (dicembre 2010 = 100).

RS 833.12

2016-1855 4417

O AM concernente l’adeguamento RU 2016

3 Per l’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità, il rincaro compensato ammonta a 100,5 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).

Art. 4 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza AM del 5 novembre 20143 concernente l’adeguamento è abrogata.

Art. 5 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 10 novembre 19934 sull’assicurazione militare è modificata come segue: Art. 15 cpv. 1

1 L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capo-

verso 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e, secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge, per determinare la rendita d’invalidità ammon- ta a 152 276 franchi.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

9 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RU 2014 3893 4 RS 833.11