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AS 2016 4521

Ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici

Ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici

del 23 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 50 capoverso 2 della legge del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi, ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici. 2 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 23 dicembre 19922 sulla protezione dei marchi.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. prodotti cosmetici: i prodotti cosmetici ai sensi della legislazione svizzera sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; b. sfuso: le sostanze o miscele di sostanze utilizzate in un prodotto cosmetico prima del riempimento dell’imballaggio primario o prima dell’assemblaggio con l’applicatore; c. applicatore: il dispositivo facente parte di un prodotto cosmetico o del suo imballaggio che permette l’utilizzo del prodotto cosmetico, in particolare la sua applicazione; d. costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione: i costi di produzione secondo l’articolo 4, esclusi i costi delle materie; e. imballaggio primario: l’imballaggio utilizzato per la conservazione di un prodotto cosmetico e quindi a diretto contatto con il prodotto cosmetico.

RS 232.112.3

2016-2299 4521

Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici. O RU 2016

Art. 3 Principio Un prodotto cosmetico è considerato di provenienza svizzera, se: a. almeno il 60 per cento dei costi di produzione è realizzato in Svizzera; b. almeno l’80 per cento dei costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione è realiz- zato in Svizzera; e c. le attività seguenti si svolgono in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera:

1. la produzione dello sfuso,

2. il riempimento dell’imballaggio primario con il prodotto cosmetico o

l’assemblaggio dello sfuso con l’applicatore in un prodotto cosmetico pronto per l’uso, e 3. i controlli di qualità e le certificazioni prescritti per legge o disciplinati in modo uniforme all’interno di un settore.

Art. 4 Costi di produzione determinanti 1 Nel calcolo dei costi di produzione sono considerati soltanto i costi seguenti:

a. i costi di ricerca e sviluppo, in particolare i costi dei test di verifica della sta- bilità di un prodotto cosmetico, i costi relativi agli esami di compatibilità dell’imballaggio, i costi dei test di resistenza microbiologica e i costi per il trasferimento dei processi di laboratorio nella produzione industriale (costi di upscaling); b. i costi di produzione dello sfuso, inclusi i costi delle materie; c. i costi di riempimento dell’imballaggio primario con il prodotto cosmetico e di assemblaggio dello sfuso con un applicatore in un prodotto cosmetico pronto per l’uso; d. i costi realizzati nell’ambito della produzione di un prodotto cosmetico per il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione della salute, dell’informa- zione dei consumatori e della valutazione della sicurezza, segnatamente i costi per l’allestimento di un dossier per la valutazione della sicurezza, per l’ammissione, la registrazione o la notifica di un prodotto cosmetico e per la gestione di una documentazione informativa sul prodotto, salvo che tali costi siano obbligatoriamente realizzati all’estero; e. i costi per i controlli di qualità e le certificazioni ai sensi dell’articolo 3 lette- ra c numero 3.

2 Sono esclusi dal calcolo ai sensi del capoverso 1 in particolare:

a. i costi per lo svolgimento di test condotti in primo luogo ai fini della com- mercializzazione del prodotto cosmetico; b. i costi d’imballaggio e i costi degli applicatori, fatti salvi i costi secondo il capoverso 1 lettere a e c; c. le spese di trasporto del prodotto cosmetico; d. le spese di stoccaggio del prodotto cosmetico;

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e. le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del servizio ai clienti.

Art. 5 Indicazioni concernenti attività specifiche 1 Qualora un prodotto cosmetico non soddisfi i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere nel suo insieme, è ammesso l’utilizzo di indicazioni concer- nenti attività specifiche legate alla produzione del prodotto, se l’attività in questione si è svolta interamente in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera. 2 L’indicazione concernente la provenienza dell’attività specifica non deve lasciar supporre che si riferisca al prodotto cosmetico nel suo insieme. 3 Non è ammesso l’uso della croce svizzera o di altre indicazioni indirette di prove- nienza svizzere né di segni con esse confondibili in relazione con l’indicazione concernente attività specifiche.

Art. 6 Indicazioni di provenienza per singole materie 1 Qualora un prodotto cosmetico non soddisfi i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere nel suo insieme, è ammesso l’utilizzo di indicazioni concer- nenti la provenienza svizzera per singole materie se: a. le materie in questione sono evocative o rilevanti per le caratteristiche so- stanziali del prodotto cosmetico e provengono interamente dalla Svizzera; e b. nell’ambito della produzione del prodotto cosmetico le attività secondo l’articolo 3 lettera c si svolgono in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera. 2 L’indicazione della provenienza svizzera non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la denominazione specifica del prodotto cosmetico. 3 Non è ammesso l’uso della croce svizzera e di altre indicazioni indirette di prove- nienza svizzere né di segni con esse confondibili. 4 L’indicazione della provenienza delle singole materie non deve lasciare supporre che si riferisca al prodotto cosmetico nel suo insieme.

Art. 7 Indicazione obbligatoria dell’origine della merce 1 In caso di disposizioni imperative che, per l’immissione sul mercato di un prodotto cosmetico che non soddisfa i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, impongono che la Svizzera sia menzionata quale Paese di origine sul prodotto, o che il prodotto sia contrassegnato con qualsiasi altra indicazione relativa all’origine svizzera, vale quanto segue: a. l’indicazione non deve in particolare essere evidenziata con il colore, la di- mensione del carattere o la rappresentazione grafica; b. l’indicazione deve essere apposta sul prodotto cosmetico o sul suo imballag- gio insieme alle altre indicazioni obbligatorie;

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c. non è ammesso l’uso della croce svizzera o di altre indicazioni indirette di provenienza svizzere né di segni con esse confondibili. 2 Se l’esportazione di determinati prodotti cosmetici è soggetta a disposizioni impe- rative, in contrasto con le prescrizioni del capoverso 1, nel Paese di destinazione, prevalgono le regole del Paese di destinazione.

Art. 8 Indicazioni relative alla disponibilità delle materie in Svizzera A titolo d’informazione per i fabbricanti di prodotti cosmetici, il settore può tenere una lista con indicazioni relative alla disponibilità delle materie in Svizzera.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

23 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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