AS 2016 4525
Ordinanza sull'adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell'Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell'Amministrazione federale delle dogane
Ordinanza sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane
del 23 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 20 settembre 20131 sul sistema d’informazione in
materia penale dell’Amministrazione federale delle dogane
Art. 6 cpv. 2
2 Il sistema d’informazione è utilizzato esclusivamente dall’AFD. Gli agenti di
collegamento dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) hanno accesso al sistema d’informazione quando adempiono all’estero compiti degli agenti di collegamento dell’AFD e possono trattare i pertinenti dati, se necessario per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 4 lettere a e b.
Art. 13 cpv. 2 2 Il capoverso 1 si applica anche agli agenti di collegamento di fedpol quando adem- piono all’estero compiti degli agenti di collegamento dell’AFD.
1 RS 313.041
2016-0817 4525
Adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento RU 2016 dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane. O
2. Ordinanza del 30 novembre 20012 sull’adempimento di compiti di
polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia
Art. 3 cpv. 2 lett. c c. la conduzione degli agenti di collegamento di fedpol della divisione princi- pale Cooperazione internazionale di polizia distaccati all’estero.
Art. 8, rubrica, nonché cpv. 1, 2, frase introduttiva, 3, primo periodo, 3 bis e 4 Agenti di collegamento di fedpol 1 Gli agenti di collegamento di fedpol sono annunciati presso lo Stato ospitante in qualità di addetti diplomatici dell’Ambasciata di Svizzera. Sul piano tecnico sono subordinati alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia. 2 Gli agenti di collegamento di fedpol adempiono segnatamente i compiti seguenti:
3 Per adempiere i loro compiti gli agenti di collegamento di fedpol collaborano con le autorità estere ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LUC e dell’articolo 6 capover- so 2 lettere a e b della presente ordinanza. ... 3bis Fedpol, d’intesa con l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), può dele- gare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell’AFD. Nel quadro dei compiti attribuiti da fedpol, gli agenti di collegamento dell’AFD sono equiparati a quelli di fedpol per quanto riguarda l’accesso ai sistemi d’infor- mazione e il diritto di trattare i dati, sempreché ciò sia necessario all’adempimento dei compiti. 4 La conclusione di accordi con l’estero sullo stazionamento degli agenti di collega- mento di fedpol spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
3. Ordinanza del 1° novembre 20063 sulle dogane
Art. 221f Agenti di collegamento all’estero (art. 92 LD) 1 L’AFD può impiegare all’estero i propri agenti di collegamento e assegnare loro i seguenti compiti: a. la raccolta di informazioni strategiche e tattiche necessarie all’AFD per l’adempimento dei propri compiti legali; b. lo scambio di queste informazioni con le autorità partner nello Stato ospitan- te e con altre autorità; c. la promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia.
2 RS 360.1 3 RS 631.01
Adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento RU 2016 dell’Ufficio federale di polizia e di agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane. O.
2 D’intesa con l’Ufficio federale di polizia (fedpol), essa può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol. Nel quadro dei compiti attribuiti dall’AFD, gli agenti di collegamento di fedpol sono equiparati a quelli dell’AFD per quanto riguarda l’accesso ai sistemi d’informazione e il diritto di trattare dati, sempre che ciò sia necessario all’adempimento dei compiti.
4. Ordinanza del 4 aprile 20074 sul trattamento dei dati nell’AFD
Allegato A 8 Titolo
Sistema d’informazione del Corpo delle guardie di confine (Cgcf)
Parentesi sotto il titolo dell’allegato
N. 4 punto 1 lett. dbis 1. L’accesso e il trattamento dei dati di cui al numero 2 lettere a e b sono autorizzati come segue: dbis. gli agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) quando adempiono all’estero compiti degli agenti di collegamento dell’AFD hanno accesso ai dati e possono trattarli, se necessario per l’adempimento dei com- piti di cui all’articolo 4 lettere a e b dell’ordinanza del 20 settembre 20135 sul sistema d’informazione in materia penale dell’Amministrazione federale delle dogane;
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
23 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 631.061 5 RS 313.041
Adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento RU 2016 dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane. O