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AS 2016 4611

Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Modifica del 23 novembre 2016

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 4 luglio 20001 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; visto l’articolo 60 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 2016 3 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU),

Art. 7 cpv. 1 1 Al richiedente viene rilasciata l’autorizzazione a portare il titolo di una scuola universitaria professionale in virtù dell’articolo 61 O-LPSU.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

23 novembre 2016 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann