AS 2016 4635
Ordinanza sull'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie
Ordinanza sull’adeguamento delle strutture tariffali nell’assicurazione malattie
Modifica del 23 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 giugno 20141 sull’adeguamento delle strutture tariffali nell’assi- curazione malattie è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sulla definizione e l’adeguamento delle strutture tariffali nell’assicurazione malattie
Ingresso visto l’articolo 43 capoversi 5 e 5bis della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal),
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la definizione delle strutture tariffali secondo l’arti- colo 43 capoverso 5 secondo periodo LAMal e l’adeguamento delle strutture tariffali secondo l’articolo 43 capoverso 5 primo periodo LAMal che sono state approvate secondo l’articolo 46 capoverso 4 LAMal.
Art. 2 Abrogato
Art. 2a Struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia La struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia è definita nell’allegato 2.
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Adeguamento delle strutture tariffali nell’assicurazione malattie. O RU 2016
Art. 3 Informazioni e dati 1 Su richiesta, i partner tariffali devono trasmettere gratuitamente al Dipartimento federale dell’interno tutte le informazioni e tutti i dati necessari per valutare gli effetti della definizione o degli adeguamenti delle strutture tariffali.
2 Le informazioni e i dati trasmessi mostrano in particolare:
a. l’evoluzione globale del volume del punto di tariffa della struttura tariffale corrispondente; b. l’evoluzione del volume del punto di tariffa di tutte le posizioni di presta- zioni nella struttura tariffale; c. gli spostamenti del volume del punto di tariffa conteggiato nella struttura tariffale; d. l’interpretazione delle evoluzioni riscontrate dal punto di vista del partner tariffale; e. i dati concernenti i costi delle posizioni di prestazioni che si trovano in pos- sesso dei partner tariffali o dell’organizzazione che hanno istituito per la manutenzione delle struttura tariffale.
II 1 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 1 è abrogato.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 L’articolo 2a e la cifra II capoverso 1 (allegato 2) entrano in vigore retroattivamen- te il 1° ottobre 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2017. 3 L’articolo 2 e la cifra II capoverso 2 (allegato 1) hanno effetto sino al 31 dicembre 2017; dal giorno seguente, le abrogazioni che contengono decadono.
23 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 23 (art. 2a)
Struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia
3 La struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia non è pubblicata nella RU. Può essere consultata sul sito Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malat- tie > Tariffe e prezzi > Fisioterapia.
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