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AS 2016 4639

AS 2016 4639

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 25 novembre 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condi- zioni elencate:

Misura Condizione

f. Vaccinazione contro i pneumococchi 1. Secondo il Calendario vaccinale 2016.

2. Per lattanti e bambini d’età compresa

tra i 2 mesi e i 5 anni.

1 RS 832.112.31

2016-2306 4639

O sulle prestazioni RU 2016

L’assicurazione assume i costi dei seguenti esami sullo stato di salute generale:

Misura Condizione

a. Esame dello stato di salute e Secondo le liste di controllo «Esami dello sviluppo del fanciullo in età preventivi» della Società svizzera di prescolare pediatria (4a edizione, Berna 20112). L’assunzione dei costi è prevista per al massimo otto esami.

Art. 13 lett. a n. 1 e bter In caso di maternità, l’assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29

Misura Condizione

a. Controlli

1. Sette esami in caso di gravidanza – Prima consultazione: anamnesi,

normale esame clinico e vaginale, consigli, esame delle varici e degli edemi alle gambe. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie secondo l’elenco delle analisi (EA). – Ulteriori consultazioni: controllo dello stato di salute generale, in particolare del peso, della pressione sanguigna, dello stato del fondo, uroscopia e ascoltazione dei toni car- diaci fetali. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie secondo l’elenco delle analisi (EA). Consu- lenza approfondita sulla gravidanza, segnatamente se insorgono disturbi. – Se i controlli sono effettuati esclu- sivamente da medici, questi ultimi segnalano all’assicurata che un col- loquio di consulenza con la levatrice secondo l’articolo 14 è opportuno nel secondo trimestre di gravidanza.

2 Le liste possono essere consultate all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (solo in versione tedesca o francese). 3 RS 832.10

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Misura Condizione

bter. Test prenatale non invasivo (TPNI) Per l’identificazione di una trisomia 21,

18 o 13 in caso di gravidanza mono-

fetale. A partire dalla 12a settimana di gravi- danza. Per le donne incinte presso le quali, in base al test del primo trimestre, sussiste un rischio pari o superiore a 1:1000 che il feto sia affetto da una trisomia 21, 18 o 13. Dopo colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza secondo gli articoli 14 e 15 LEGU, nonché previo consenso scritto della donna incinta e concessione del diritto di autodetermi- nazione secondo l’articolo 18 LEGU. Prescrizione solo da parte di medici specializzati in ginecologia e ostetricia con formazione approfondita in medi- cina feto-materna, medici specializzati in medicina genetica o medici titolari di un attestato di capacità per ultrasuoni in gravidanza della SSUM. Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA). Se per motivi tecnici è stabilito il sesso del feto, questa informazione non può essere comunicata prima del termine di dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione. L’assunzione dei costi è limitata al 30 giugno 2017.

Art. 14 Preparazione al parto L’assicurazione assume un contributo di 150 franchi: a per un corso di preparazione al parto, eseguito individualmente o in gruppo dalla levatrice; o b. per un colloquio di consulenza con la levatrice in vista del parto, della piani- ficazione e dell’organizzazione del puerperio a domicilio e della preparazio- ne all’allattamento.

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Art. 16 cpv. 1 lett. a n. 1 1 Le levatrici possono effettuare a carico dell’assicurazione le prestazioni seguenti:

a. le prestazioni di cui all’articolo 13 lettera a:

1. in caso di gravidanza normale, la levatrice può effettuare sette esami di

controllo. Deve segnalare all’assicurata che una consultazione medica è indicata nel primo trimestre di gravidanza,

II

1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 24 («Elenco dei mezzi e degli apparecchi») è modificato.

3 L’allegato 35 («Elenco delle analisi») è modificato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017

25 novembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

4 Non pubblicato nella RU (art. 20a). La modifica può essere consultata all’indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco dei mezzi e degli apparecchi. 5 Non pubblicato nella RU (art. 28). La modifica può essere consultata all’indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco delle analisi.

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Allegato 1 (art. 1)

Rimunerazione da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche

N. 1.3, 2.3, 8, 9.2 e 9.3

Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione valida obbligatoria a partire dal

1 Chirurgia

1.3 Ortopedia, Traumatologia

… Osteochondrale Sì Per il trattamento di lesioni del tessuto osseo 1.1.2002/ Mosaicplasty per e cartilagineo post-traumatiche dell’articola- 1.1.2017 coprire lesioni del zione del ginocchio, di un’estensione massi- tessuto osseo e carti- ma di 2 cm2. lagineo I costi vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell’assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia. Trapianto autologo Sì Per il trattamento di lesioni del tessuto carti- 1.1.2002/ di chondrociti lagineo post-traumatiche dell’articolazione 1.1.2004/ del ginocchio. Sono determinanti le indica- 1.1.2017 fino zioni e controindicazioni della CTM del al 31.12.2019

26.10.2011 secondo la scheda informativa

2016.131.725.01-1. I costi vengono coperti soltanto previa garanzia speciale dell’assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia. …

2 Medicina interna

2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore e l’anestesia

… Protesi del disco Sì In valutazione 1.1.2004/ intervertebrale Malattia sintomatica degenerativa del disco 1.1.2005/ intervertebrale della colonna vertebrale a 1.1.2008/ livello cervicale e lombare. 1.1.2009/ 1.7.2009/ Mancato successo di una terapia conserva- 1.1.2011/ tiva della durata di tre mesi (cervicale) o di 1.1.2012 fino sei mesi (vertebre lombari) – ad eccezione al 30.6.2017 di pazienti che presentano malattie degene- rative della colonna vertebrale a livello cervicale o lombare e che soffrono di dolori incontrollabili nonostante siano sottoposti a terapie ospedaliere o che presentano disfun- zioni neurologiche progressive nonostante venga applicata una terapia conservativa. – Degenerazione di due segmenti al massimo

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Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione valida obbligatoria a partire dal – Degenerazione minima degli altri seg- menti contigui – Nessuna artrosi primaria delle faccette articolari (livello lombare) – Nessuna cifosi primaria segmentale (livello cervicale) – Osservanza delle controindicazioni generali. Esecuzione dell’intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d’ortopedia e dalla Società svizzera di neuro- chirurgia siano conformemente qualificati. Se l’intervento deve essere eseguito da un chirurgo non riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d’ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richie- sto il consenso del medico di fiducia. I fornitori di prestazioni forniscono all’«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell’Università di Berna i dati necessari per una valutazione nazionale. Stabilizzazione Sì In valutazione 1.1.2007/ intraspinale e dina- Esecuzione dell’intervento solo da parte di 1.1.2008/ mica della colonna un chirurgo qualificato. Si suppone che i 1.1.2009/ vertebrale (p.es. del chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera 1.7.2009/ tipo DIAM) di chirurgia spinale, dalla Società svizzera 1.1.2011/ d’ortopedia e dalla Società svizzera di neuro- 1.1.2012/ chirurgia siano conformemente qualificati. 1.1.2014 fino al 30.6.2017 Se l’intervento deve essere eseguito da un chirurgo non riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d’ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richie- sto il consenso del medico di fiducia. I fornitori di prestazioni forniscono all’«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell’Università di Berna i dati necessari per una valutazione nazionale. Stabilizzazione Sì In valutazione 1.1.2007/ dinamica della Esecuzione dell’intervento solo da parte di 1.1.2008/ colonna vertebrale un chirurgo qualificato. Si suppone che i 1.1.2009/ (p.es. del tipo chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera 1.7.2009/ DYNESYS) di chirurgia spinale, dalla Società svizzera 1.1.2011/ d’ortopedia e dalla Società svizzera di neuro- 1.1.2012/ chirurgia siano conformemente qualificati. 1.1.2014 fino al 30.6.2017

Se l’intervento deve essere eseguito da un chirurgo non riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società

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Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione valida obbligatoria a partire dal svizzera d’ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richie- sto il consenso del medico di fiducia I fornitori di prestazioni forniscono all’«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell’Università di Berna i dati necessari per una valutazione nazionale. …

8 Psichiatria

… Trattamento Sì 1. Psicoterapia effettuata dal medico secon- 1.7.2016 dell’insonnia attra- do l’articolo 2 OPre basata su un approc- verso una terapia cio cognitivo-comportamentale, che pre- cognitivo- vede in particolare gli elementi seguenti: comportamentale riduzione del sonno, il controllo degli basata su Internet stimoli, tecniche di rilassamento, ristrut- turazione cognitiva, profilassi delle reci- dive. La terapia si basa su un manuale e impli- ca il contatto regolare tra fornitori di pre- stazioni e assicurati nonché una fase dia- gnostica iniziale, intermedia e conclusiva.

2. Previa consultazione

3. L’assicurazione assume al massimo i

costi di 16 settimane di terapia. La procedura relativa all’assunzione dei costi in caso di proseguimento della tera- pia dopo le 16 settimane è disciplinata per analogia dall’articolo 3b OPre.

9 Radiologia

9.2 Altri procedimenti di formazione d’immagini

… Tomografia con Sì Esecuzione nei centri che soddisfano le 1.1.1994/ emissione di direttive amministrative del 20 giugno 20086 1.4.1994/ positroni (TEP, della Società svizzera di medicina nucleare 1.1.1997/ TEP/TC) (SSMN). 1.1.1999/ a) Mediante F-2-fluorodesossiglucosio 1.1.2001/ (FDG) solo per le indicazioni seguenti: 1.1.2004/

1. in cardiologia: 1.1.2005/

– come provvedimento preoperato- 1.1.2006/ rio in caso di trapianto cardiaco, 1.8.2006/

2. in oncologia: 1.1.2009/

– secondo le direttive cliniche rela- 1.1.2011/ tive alla FDG-TEP del 28 aprile 1.7.2013/

20117 della SSMN, capitolo 1.0, 1.7.2014/

1.1.2016

6 Le direttive possono essere consultate all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref.

7 Le direttive possono essere consultate all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref.

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Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione valida obbligatoria a partire dal

3. in neurologia:

– valutazione preoperatoria in caso di epilessia focale resistente alla terapia, – investigazione di demenze: come esame complementare in casi non certi, dopo accertamento prelimi- nare da parte di specialisti, in ge- riatria, psichiatria e neurologia; fino all’età di 80 anni, con un Mini-Mental-Status-Test (MMST) totalizzante almeno 10 punti e una demenza insorta al massimo da

5 anni; nessun esame preliminare

mediante PET o SPECT.

4. in valutazione 1.7.2014 fino

nel caso dell’indicazione «effetto al 31.12.2017 massa», secondo le direttive cliniche relative alla FDG-PET del 28 aprile

2011 della SSMN, capitolo 2.0.

b) Mediante N-13-Ammoniaca, solo per 1.7.2013 l’indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell’ischemia del miocardio. c) Mediante rubidio-82, solo per 1.7.2013 l’indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell’ischemia del miocardio. d) Mediante 18F-fluorocolina, 1.7.2014 fino In valutazione solo per le indicazioni al 31.12.2017 seguenti: per l’esame di una recidiva biochimica (alterazione del PSA) di un carcinoma prostatico. e) Mediante 18F-etil-tirosina (FET) 1.1.2016 Per le indicazioni seguenti: valutazione dei tumori cerebrali e rivalu- tazione dei tumori cerebrali maligni f) Mediante gallio-68-PSMA-11 1.1.2017 fino In valutazione solo per le indicazioni al 31.12.2018 seguenti: per l’esame di una recidiva biochimica (alterazione del PSA) di un carcinoma prostatico. …

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9.3 Radiologia intervenzionale e radioterapia

… Ipertermia oncologi- Sì Per le indicazioni seguenti: 1.1.2017 ca superficiale locale – Recidiva di un carcinoma mammario in abbinamento inoperabile a livello del seno o della pare- con la radioterapia te toracica, in una zona già sottoposta a esterna o la brachite- radioterapia rapia – Metastasi linfonodali inoperabili dovute a un tumore ORL, in una zona già sottopo- sta a radioterapia – Metastasi linfonodali superficiali e recidive locali in caso di melanoma mali- gno – Recidiva locale di un tumore, con feno- meni di compressione in situazioni pallia- tive I trattamenti avvengono nel quadro di una clinica affiliata alla Swiss Hyperthermia Network; le indicazioni sono fornite dalla sua Tumorboard. Ipertermia oncologi- Sì Per le indicazioni seguenti: 1.1.2017 fino ca profonda locale in – Cancro del collo dell’utero, in caso di al 31.12.2018 abbinamento con la controindicazioni per la chemioterapia o radioterapia esterna in una zona già sottoposta a radioterapia. o la brachiterapia – Cancro della vescica (mantenimento delle funzioni), in caso di controindica- zioni per la chemioterapia o in una zona già sottoposta a radioterapia – Cancro del retto (mantenimento delle funzioni), in caso di controindicazioni per la chemioterapia o di recidiva in una zona già sottoposta a radioterapia – Sarcoma dei tessuti molli (mantenimento delle funzioni), in caso di controindica- zioni per la chemioterapia – Cancro del pancreas, tumore primario inoperabile in stadio avanzato a livello locale I trattamenti avvengono nel quadro di una clinica affiliata alla Swiss Hyperthermia Network; le indicazioni sono fornite dalla sua Tumorboard.

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