AS 2016 4667
Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle)
Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle)
del 23 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 6 capoverso 1, 7 capoverso 4, 9 capoverso 4, 10 capoverso 3, 12 capoverso 4, 14 capoverso 2 e 21 della legge federale del 18 marzo 20161 sulla firma elettronica (FiEle); visto l’articolo 59a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni2, ordina:
Art. 1 Organismi di riconoscimento 1 Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) della Segreteria di Stato dell’eco- nomia accredita gli organismi che riconoscono i prestatori di servizi di certificazione conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 17 giugno 19963 sull’accredita- mento e la designazione. 2 Se non esiste alcun organismo di riconoscimento accreditato, l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) riconosce i prestatori di servizi di certificazione.
Art. 2 Assicurazione 1 I prestatori di servizi di certificazione che vogliono essere riconosciuti concludono un’assicurazione responsabilità civile per un importo di almeno 2 milioni di franchi per evento assicurato e di 8 milioni di franchi per anno di assicurazione.
2 Invece dell’assicurazione possono produrre una garanzia equivalente.
Art. 3 Generazione, memorizzazione e utilizzazione di chiavi crittografiche 1 La lunghezza della chiave e l’algoritmo utilizzato devono essere in grado di resi- stere agli attacchi crittografici durante la validità del certificato regolamentato.
RS 943.032
2016-2168 4667
O sulla firma elettronica RU 2016
2 L’UFCOM disciplina le modalità nelle prescrizioni tecniche e amministrative e
stabilisce i requisiti applicabili ai sistemi di generazione, di memorizzazione e di utilizzazione delle chiavi crittografiche private.
Art. 4 Certificati regolamentati 1 L’UFCOM disciplina il formato dei certificati regolamentati per le applicazioni seguenti: a. la firma elettronica di una persona fisica o il sigillo elettronico di un’unità IDI ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI); b. l’identificazione elettronica di suddetta persona o unità; c. il criptaggio di dati elettronici. 2 I certificati regolamentati contenenti l’indicazione che, con la propria firma elet- tronica, il titolare può contrarre un obbligo per sé o per l’unità IDI di cui è rappre- sentante possono essere rilasciati soltanto a persone fisiche.
Art. 5 Rilascio di certificati regolamentati a persone fisiche 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti esigono dalle persone che chie- dono un certificato regolamentato che esibiscano personalmente un passaporto, una carta d’identità svizzera o una carta d’identità riconosciuta per l’entrata in Svizzera. 2 Se le qualità specifiche (art. 7 cpv. 3 lett. a FiEle), il potere di rappresentanza o l’unità IDI rappresentata (art. 7 cpv. 3 lett. b FiEle) sono iscritti nel registro di com- mercio, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti esigono la presentazione di un estratto attuale e autenticato di quest’ultimo. Le qualità specifiche e il potere di rappresentanza menzionati nell’estratto non richiedono né la conferma da parte dell’organismo competente né l’approvazione dell’unità IDI rappresentata ai sensi dell’articolo 9 capoversi 2 e 3 FiEle. 3 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono assicurarsi che le iscri- zioni nel certificato non siano contrarie a quelle del registro di commercio. In parti- colare, per una persona che, secondo il registro di commercio, è autorizzata a rap- presentare un ente giuridico o che vi esercita una funzione, possono menzionare nel certificato, in relazione all’ente giuridico interessato, soltanto lo stesso potere di rappresentanza o la stessa funzione. 4 Se l’unità IDI rappresentata è iscritta nel registro di commercio, per menzionare nel certificato un potere di rappresentanza non iscritto nel registro di commercio è necessaria la firma di una persona autorizzata a rappresentare l’unità IDI secondo il registro di commercio. 5 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti verificano inoltre i dati relativi alle caratteristiche di base dell’unità IDI rappresentata consultando il registro IDI (art. 11 cpv. 1 LIDI5). Se l’unità IDI non ha autorizzato la pubblicazione dei propri
4 RS 431.03 5 RS 431.03
O sulla firma elettronica RU 2016
dati relativi alle caratteristiche di base (art. 11 cpv. 3 LIDI), devono esigere la pre- sentazione di un estratto del registro IDI attuale e autenticato. 6 I capoversi 1–5 si applicano anche al rilascio di un certificato regolamentato a una persona fisica che utilizza uno pseudonimo.
Art. 6 Rilascio di certificati regolamentati a unità IDI diverse da persone fisiche 1 L’identità della persona che chiede il rilascio di un certificato regolamentato per un’unità IDI che non è una persona fisica deve essere verificata conformemente all’articolo 5 capoverso 1. Il potere di rappresentanza di questa persona dev’essere giustificato con una procura scritta, salvo se è iscritto nel registro di commercio. 2 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono verificare i dati relativi alle caratteristiche di base dell’unità IDI consultando il registro IDI (art. 11 cpv. 1 LIDI6). Se l’unità IDI non ha autorizzato la pubblicazione dei propri dati relativi alle caratteristiche di base (art. 11 cpv. 3 LIDI), devono esigere la presentazione di un estratto attuale e autenticato del registro IDI. 3 Se l’unità IDI è iscritta nel registro di commercio, deve essere richiesta la presen- tazione di un estratto attuale e autenticato di quest’ultimo.
Art. 7 Dispensa dall’obbligo di presentarsi personalmente 1 L’identità di una persona che chiede un certificato regolamentato può essere stabi- lita a distanza a condizione che un organismo di valutazione della conformità abbia confermato che il metodo di riconoscimento utilizzato fornisce una garanzia equi- valente alla presenza di persona. 2 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono rilasciare certificati regolamentati nel quadro di un processo di verifica dell’identità tramite comunica- zione audiovisiva in tempo reale conforme alle esigenze della legge del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro. I certificati rilasciati in questo modo possono essere utilizzati soltanto nell’ambito delle relazioni tra i titolari e gli intermediari finanziari che ne hanno verificato l’identità. 3 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono accettare una domanda corredata di firma elettronica qualificata per il rilascio di un certificato regolamen- tato: a. a un’unità IDI che non è una persona fisica, a condizione che un registro pubblico attesti il potere di rappresentanza del richiedente; b. a una persona fisica senza qualità specifiche né potere di rappresentanza, a condizione che questa persona sia già stata identificata dal prestatore di ser- vizi di certificazione conformemente all’articolo 5 o ai capoversi 1 e 2 del presente articolo.
6 RS 431.03 7 RS 955.0
O sulla firma elettronica RU 2016
Art. 8 Copia e conservazione dei duplicati delle chiavi I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono realizzare e conservare i duplicati delle chiavi crittografiche private dei propri clienti, salvo se queste ultime sono utilizzate per la firma elettronica e sono memorizzate nei dispositivi per la creazione delle firme in possesso dei clienti.
Art. 9 Annullamento dei certificati regolamentati 1 I prestatori riconosciuti informano i loro clienti sulla modalità di richiesta del- l’annullamento dei certificati regolamentati. Essi devono essere in grado di ricevere in qualsiasi momento le domande di annullamento. 2 Essi devono garantire a terzi l’accesso online alle informazioni relative all’annul- lamento dei certificati regolamentati sino alla scadenza della loro validità. Le infor- mazioni comprendono il numero di serie del certificato, la menzione relativa all’annullamento, nonché la data e l’ora dell’annullamento. Devono essere autentica- te mediante il sigillo elettronico regolamentato del prestatore riconosciuto. 3 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono essere in grado di dare informazioni che permettano la verifica dei certificati regolamentati non più validi anche durante gli undici anni successivi alla loro scadenza.
Art. 10 Marca temporale elettronica qualificata L’UFCOM definisce i requisiti che devono adempiere i prestatori di servizi di certi- ficazione riconosciuti per fornire una marca temporale elettronica qualificata.
Art. 11 Libro giornale delle attività 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti conservano durante undici anni le registrazioni concernenti le loro attività come pure i relativi documenti giustifi- cativi. 2 Per le attività relative ai certificati, il termine decorre dalla scadenza dei certificati.
3 Per i certificati rilasciati in applicazione dell’articolo 7 capoverso 3 lettera b, le registrazioni e i documenti giustificativi per l’identificazione del titolare conforme- mente agli articoli 5 e 7 capoversi 1 e 2 devono essere conservati fino alla scadenza del termine di undici anni relativo all’ultimo certificato rilasciato secondo tale moda- lità.
Art. 12 Cessazione dell’attività 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti comunicano immediatamente, ma con un preavviso di almeno 30 giorni, al SAS e all’organismo di riconoscimento che intendono cessare la loro attività. 2 Se non vi è alcun altro prestatore di servizi di certificazione riconosciuto cui il SAS può trasferire i compiti conformemente all’articolo 14 capoverso 2 FiEle, l’UFCOM assume le mansioni seguenti:
O sulla firma elettronica RU 2016
a. continua a trattare le domande di annullamento dei certificati regolamentati; b. assicura che le informazioni relative all’annullamento dei certificati regola- mentati possano essere consultate da terzi su supporto elettronico sino alla scadenza; c. aggiorna il libro giornale delle attività e lo conserva unitamente ai relativi documenti giustificativi.
3 Può annullare di propria volontà i certificati ancora validi.
Art. 13 Misure di sicurezza 1 Il titolare di un certificato regolamentato deve conservare l’accesso esclusivo alla chiave crittografica utilizzata per creare una firma o un sigillo elettronico. Per quan- to sia ragionevolmente esigibile, porta con sé o conserva sotto chiave il dispositivo per la creazione della firma o del sigillo elettronico. 2 In caso di perdita o di furto del dispositivo per la creazione della firma o del sigillo, il titolare del certificato regolamentato ne deve chiedere senza indugio l’annulla- mento. Lo stesso vale se il titolare sa o ha il sospetto fondato che un terzo abbia potuto avere accesso alla chiave crittografica utilizzata per creare una firma o un sigillo elettronico. 3 I dati per l’attivazione del dispositivo per la creazione della firma o del sigillo elettronico (dati di attivazione) non devono riferirsi a dati relativi alla persona o all’unità IDI titolare del certificato regolamentato. 4 Le trascrizioni dei dati di attivazione devono essere conservate in un luogo sicuro e separatamente dal dispositivo per la creazione della firma o del sigillo elettronico. 5 Il titolare di un certificato regolamentato deve modificare i dati di attivazione del dispositivo per la creazione della firma o del sigillo se sa o se ha il sospetto fondato che un terzo ne sia venuto a conoscenza. Se non può modificare egli stesso i dati di attivazione deve chiedere senza indugio l’annullamento del certificato.
Art. 14 Registro di commercio 1 Per quanto concerne la conservazione dei documenti giustificativi da esibire per il rilascio di un certificato regolamentato a persone le cui qualità specifiche o il cui potere di rappresentanza siano iscritti nel registro di commercio, rimangono salvi gli articoli 8 capoverso 5, 9 capoverso 4 e 166 dell’ordinanza del 17 ottobre 20078 sul registro di commercio. 2 Solo l’iscrizione nel registro di commercio è determinante quale prova delle qualità specifiche e del potere di rappresentanza del titolare del certificato regolamentato.
8 RS 221.411
O sulla firma elettronica RU 2016
Art. 15 Esecuzione L’UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative. A tal fine tiene conto della pertinente normativa internazionale e può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali.
Art. 16 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Art. 17 Disposizioni transitorie 1 I certificati qualificati rilasciati prima del 1° gennaio 2017 restano validi sino alla loro scadenza, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019. 2I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti secondo il diritto anteriore possono rilasciare certificati regolamentati ai sensi del nuovo diritto finché non avranno ottenuto il riconoscimento secondo il nuovo diritto o fino a quando sarà ritirato loro il riconoscimento, ma non oltre il 31 dicembre 2018. I certificati rego- lamentati che rilasciano prima di aver ottenuto il nuovo riconoscimento sono validi al massimo fino al 31 dicembre 2019.
Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
23 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
O sulla firma elettronica RU 2016
Allegato (art. 16)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
I L’ordinanza del 3 dicembre 20049 sulla firma elettronica è abrogata.
II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 7 ottobre 201510 sulle pubblicazioni ufficiali
Allegato, n. 2
2 Firma elettronica
2.1 La firma elettronica di cui all’articolo 30 è un sigillo elettronico regolamen- tato ai sensi dell’articolo 2 lettera d della legge del 18 marzo 201611 sulla firma elettronica (FiEle). 2.2 La validità del certificato deve essere verificata al momento dell’apposizione del sigillo. 2.3 Il sigillo deve essere provvisto di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettera j FiEle.
2. Ordinanza del 18 giugno 201012 sulla comunicazione per via
elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi
Ingresso visti gli articoli 11b capoverso 2, 21a capoverso 4 e 34 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa (PA),
Art. 4 cpv. 2 lett. f
2 Per ogni autorità la lista indica:
9 RU 2004 5101, 2011 3457 10 RS 170.512.1 11 RS 943.03 12 RS 172.021.2 13 RS 172.021
O sulla firma elettronica RU 2016
f. l’indirizzo al quale figurano i certificati muniti di chiavi crittografiche pub- bliche che devono essere utilizzati per la cifratura di atti scritti trasmessi all’autorità e per la verifica della firma elettronica dell’autorità;
Art. 5a Rispetto dei termini 1 Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti in un procedimento rilascia la ricevuta che attesta il ricevimento dell’atto scritto a destinazione dell’autorità (ricevuta di conse- gna). 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce come registrare nella rice- vuta il momento della consegna.
Art. 6 Firma 1 Una firma elettronica qualificata (art. 21a cpv. 2 PA) non è richiesta se l’identi- ficazione del mittente e l’integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati. Sono eccettuati i casi in cui il diritto federale prescrive di firmare un determinato documento. 2 Se manca una firma elettronica prescritta, l’autorità concede alla parte un termine per la correzione. La parte può ritrasmettere gli atti scritti muniti di una firma elet- tronica qualificata oppure inviarli firmati a mano conformemente all’articolo 21 PA.
Art. 7 Certificato Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall’autorità né figura nella lista del prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (art. 12 cpv. 2 della legge del 18 marzo 201614 sulla firma elettronica, FiEle), il certificato quali- ficato munito della chiave crittografica pubblica deve essere allegato all’invio.
Art. 9 cpv. 4 e 5 4 Le decisioni sono provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiE- 5 Possono essere provviste di un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d FiEle): a. le copie elettroniche delle decisioni; b. le decisioni emanate tramite una procedura automatizzata e che in ragione del loro elevato numero non possono essere firmate singolarmente da un rappresentante dell’autorità (notificazione collettiva di decisioni); c. le fatture elettroniche aventi carattere di decisione; su tali fatture il sigillo elettronico regolamentato può essere apposto, su mandato dell’autorità com-
14 RS 943.03 15 RS 943.03
O sulla firma elettronica RU 2016
petente, dagli abituali fornitori di servizi per lo scambio elettronico di fat- ture.
Art. 15a Disposizioni transitorie della modifica del 23 novembre 2016 Per le decisioni notificate collettivamente e le fatture elettroniche aventi carattere di decisione (art. 9 cpv. 5), fino al 31 dicembre 2018 è sufficiente apporre una firma elettronica avanzata (art. 2 lett. b FiEle16) basata sul certificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.
3. Ordinanza del 23 settembre 201117 sul registro fondiario
Art. 40 cpv. 1 lett. b 1 Le richieste in forma elettronica possono essere fatte pervenire agli uffici del registro fondiario mediante le piattaforme di trasmissione di cui agli articoli 2 e 4 dell’ordinanza del 18 giugno 201018 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure di esecuzione e fallimento oppure mediante le pagine Internet della Confederazione o dei Cantoni, se queste ultime: b. rilasciano una ricevuta munita di sigillo elettronico regolamentato e di una marca temporale elettronica ai sensi dell’articolo 2 lettera d e i della legge del 18 marzo 201619 sulla firma elettronica (FiEle).
Art. 44 cpv. 1 e 2, frase introduttiva 1 Le notifiche dell’ufficio del registro fondiario devono essere provviste di una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’arti- colo 2 lettere e e j FiEle20.
2 I certificati devono contenere i seguenti attributi:
4. Ordinanza del 17 ottobre 200721 sul registro di commercio
3 Le copie elettroniche devono essere provviste di una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettere e e j della legge del 18 marzo 201622 sulla firma elettronica (FiEle).
16 RS 943.03 17 RS 211.432.1 18 RS 272.1 19 RS 943.03 20 RS 943.03 21 RS 221.411 22 RS 943.03
O sulla firma elettronica RU 2016
1 Gli atti scritti elettronici possono essere fatti pervenire agli uffici del registro di commercio mediate piattaforme di trasmissione come previsto dagli articoli 2 e 4 dell’ordinanza del 18 giugno 201023 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure di esecuzione e falli- mento oppure mediante le pagine Internet della Confederazione o dei Cantoni, se queste ultime: b. rilasciano una ricevuta munita di sigillo elettronico regolamentato e di una marca temporale elettronica ai sensi dell’articolo 2 lettere d e i FiEle24.
Art. 12d cpv. 1 e 2, frase introduttiva 1 I certificati qualificati contenenti uno pseudonimo non possono essere utilizzati né per gli atti scritti né per le notificazioni degli uffici del registro di commercio. 2 I certificati qualificati utilizzati dagli uffici del registro di commercio per le auten- ticazioni e per le comunicazioni elettroniche devono contenere i seguenti elementi:
Art. 18 cpv. 4 4 Le notificazioni elettroniche devono essere munite di una firma elettronica quali- ficata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettere e e j FiEle25. Fatto salvo l’articolo 21, non devono essere depositate le firme autografe delle persone che sottoscrivono la notificazione.
Art. 20 cpv. 2 2 I documenti giustificativi devono essere firmati in modo conforme alla legge. I documenti giustificativi in forma elettronica devono essere provvisti di una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’arti- colo 2 lettere e e j FiEle26.
Art. 21 cpv. 3 3 Per attestare essa stessa la firma digitalizzata, la persona autorizzata a firmare vi appone una dichiarazione in cui riconosce la firma come sua e una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 let- tere e e j FiEle27.
23 RS 272.1 24 RS 943.03 25 RS 943.03 26 RS 943.03 27 RS 943.03
O sulla firma elettronica RU 2016
5. Ordinanza del 15 febbraio 200628 sul Foglio ufficiale svizzero
di commercio
Art. 8 cpv. 2 2 L’editore munisce i dati del FUSC di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell’articolo 2 lettera c, d o e della legge del 18 marzo 201629 sulla firma elettronica (FiEle).
Art. 13 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a 2 Per l’utilizzo di dati che non sono muniti di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell’articolo 2 lettera c, d o e FiEle30 si applicano inoltre le condizioni seguen- ti: a. i dati devono essere accompagnati dall’indicazione seguente: «La presente non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede soltanto i dati del FUSC che la SECO ha munito di una firma o di un sigillo elettronici»;
6. Ordinanza del 18 giugno 201031 sulla comunicazione per via
elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento
Ingresso visti gli articoli 130 capoverso 2, 139 capoverso 2 e 400 capoverso 1 del Codice di procedura civile (CPC) 32; visti gli articoli 15 capoverso 2, 33a capoversi 2 e 4 e 34 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 188933 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF); visti gli articoli 86 capoverso 2, 110 capoverso 2 e 445 del Codice di procedura penale (CPP) 34,
Art. 2 lett. a e b Una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è ricono- sciuta se: a. per la firma e il criptaggio applica chiavi crittografiche basate su certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (prestatore riconosciuto) secondo la legge del 18 marzo 201635 sulla firma elettronica (FiEle);
28 RS 221.415 29 RS 943.03 30 RS 943.03 31 RS 272.1 32 RS 272 33 RS 281.1 34 RS 312.0 35 RS 943.03
O sulla firma elettronica RU 2016
b. rilascia senza indugio una ricevuta, indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta e sull’indicazione del momento della rice- zione, confermato da un sistema marcatempo sincronizzato, va apposto un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d FiEle);
Art. 7 Abrogato
Inserire gli art. 8a e 8b prima del titolo della sezione 3
Art. 8a Trasmissione successiva in forma cartacea 1 Un’autorità può esigere che atti e allegati le siano inoltrati successivamente in forma cartacea se per problemi tecnici: a. non riesce ad aprirli; o b. non riesce a leggerli a schermo o in forma stampata. 2 Essa invita le parti interessate a inoltrare i documenti in forma cartacea entro un termine adeguato motivando la sua richiesta.
Art. 8b Rispetto dei termini 1 Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell’atto scritto a destinazione dell’autorità (ricevuta di consegna).
2 Il DFGP stabilisce come registrare nella ricevuta il momento della consegna.
Art. 10 cpv. 3 e 4 3 Le comunicazioni sono provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiEle36). 4 Le copie elettroniche delle comunicazioni possono essere provviste di un sigillo elettronico regolamentato dell’autorità (art. 2 lett. d FiEle).
Art. 15a Disposizioni transitorie della modifica del 23 novembre 2016 Per le ricevute secondo l’articolo 2 lettera b, fino al 31 dicembre 2018 è sufficiente apporre una firma elettronica avanzata (art. 2 lett. b FiEle37) basata su un certificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.
36 RS 943.03 37 RS 943.03
O sulla firma elettronica RU 2016
7. Ordinanza del 21 novembre 200738 sull’armonizzazione dei registri
Art. 17 cpv. 3 e 4 3 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione rilascia a ciascuno di questi organi e a tutti gli altri utenti di Sedex un certificato finalizzato a: a. verificare la loro firma elettronica; b. autenticarli; c. codificare i dati elettronici loro destinati.
4 Abrogato
8. Ordinanza del 4 dicembre 200039 sulla medicina della procreazione
3 Il modulo deve essere munito di una firma elettronica qualificata ai sensi dell’arti- colo 2 lettera e della legge del 18 marzo 201640 sulla firma elettronica.
9. Ordinanza del 23 ottobre 201341 concernente i pagamenti diretti
all’agricoltura
Art. 98 cpv. 6 lett. b
6 Il Cantone stabilisce:
b. se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo
201642 sulla firma elettronica.
38 RS 431.021 39 RS 810.112.2 40 RS 943.03 41 RS 910.13 42 RS 943.03
O sulla firma elettronica RU 2016
10. Ordinanza del 23 ottobre 201343 concernente i contributi per singole
colture nella produzione vegetale
Art. 7 cpv. 6 lett. b
6 Il Cantone stabilisce:
b. se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo
201644 sulla firma elettronica.
11. Ordinanza del 23 settembre 201145 sugli atti pubblici in forma
elettronica
Ingresso visto l’articolo 55a capoverso 4 del titolo finale del Codice civile46; visti gli articoli 7 capoverso 4 e 9 capoverso 4 della legge del 18 marzo 201647 sulla firma elettronica (FiEle),
Art. 3 cpv. 1 lett. d 1 Per realizzare un atto pubblico in forma elettronica o procedere alla certificazione elettronica, il pubblico ufficiale rogatore: d. firma il documento con una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettere e e j FiEle e vi appone la prova dell’abilitazione a redigere atti pubblici.
Art. 12 cpv. 3 lett. d 3 Se il documento da certificare reca una firma elettronica, il pubblico ufficiale rogatore verifica la firma e documenta sulla stampa il risultato della verifica in merito: d. al momento della firma indicando se il documento è munito di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettera j FiEle.
43 RS 910.17 44 RS 943.03 45 RS 943.033 46 RS 210 47 RS 943.03