AS 2016 4683
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica del 23 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:
Art. 56 cpv. 1 1 Gli equivalenti di credito per i derivati possono essere calcolati a scelta secondo uno dei seguenti metodi: a. approccio standard; o b. metodo del modello «expected positive exposure» (metodo del modello EPE).
Art. 57 Approccio standard 1 Per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati secondo l’approccio standard, la somma dei costi di sostituzione stabiliti conformemente alla legislazione sulla vi- gilanza e dell’importo del potenziale futuro incremento di valore è moltiplicata per il fattore 1,4.
2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche secondo gli standard minimi
di Basilea.
Art. 58 Abrogato
1 RS 952.03
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O sui fondi propri RU 2016
Art. 62 cpv. 5 5 Nel calcolo degli equivalenti di credito secondo gli articoli 56–59 è tenuto conto di tutte le garanzie computabili emesse o ricevute dalla banca ai fini della collateraliz- zazione di derivati.
Art. 63 cpv. 3 lett. f e fbis 3 Nelle seguenti classi di posizione non possono essere applicati rating esterni:
f. titoli di partecipazione; fbis. quote di patrimoni collettivi gestiti;
Art. 66 cpv. 3bis 3bis Le posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera fbis devono essere ponderate secondo le disposizioni di esecuzione tecniche della FINMA. A tale scopo la FINMA si fonda sugli standard minimi di Basilea.
Art. 107 cpv. 2 2 In caso di conversione secondo l’approccio standard conformemente agli articoli 56 capoverso 1 lettera a e 57, le banche delle categorie 1–3 di cui all’allegato 3 OBCR2 devono informarne la FINMA indicando le conseguenze che ne risultano per i grandi rischi.
Titolo prima dell’art. 148g Sezione 3: Disposizione transitoria della modifica del 23 novembre 2016
Art. 148g 1 Il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati volto a determinare i fondi propri necessari deve essere effettuato conformemente agli articoli 56–59 entro dodici mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2016. 2 La ponderazione delle posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera fbis deve essere effettuata conformemente all’articolo 66 capo- verso 3bis entro dodici mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2016.
3 Fino al 31° dicembre 2018 la conversione dei derivati nel loro equivalente di
credito nell’ambito del titolo quarto può essere effettuata anche secondo il metodo del valore di mercato o il metodo standard conformemente agli articoli 56–58 nel tenore del 1° luglio 20163. La FINMA può prorogare tale termine.
2 RS 952.02 3 RU 2012 5441
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Allegato 4 n. 1.2 e 1.3 Abrogati
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
23 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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