AS 2016 4761
Scambio di lettere del 26 ottobre/10 novembre 2016 tra la Svizzera e Jersey in merito all'applicazione anticipata della Convenzione sull'assistenza amministrativa
Scambio di lettere tra la Svizzera e Jersey in merito all’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa
Entrato in vigore il 1° gennaio 2017
Traduzione1
S. E. Senatore Ian Gorst Jersey, 1° novembre 2016 Primo ministro PO Box 140, Cyril Le Marquand House The Parade St Helier, Jersey Sua Eccellenza Signor Ueli Maurer Dipartimento federale delle finanze Bundesgasse 3 CH-3003 Berna Svizzera
Onorevole Consigliere federale,
ho l’onore di confermare il ricevimento della Sua lettera del 26 ottobre 2016 dal seguente tenore: «Ho l’onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 15 gennaio 2016 in cui la Svizzera e Jersey hanno espresso l’intenzione di introdurre lo scambio auto- matico di informazioni relative a conti finanziari sulla base dello standard comune di comunicazione dell’OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018) nonché alla Convenzione del 25 gennaio 19882 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, riveduta dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione riveduta»). Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione riveduta e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra Autorità Competenti concer-
RS 0.653.236.752
1 Traduzione dal testo originale inglese.
2 RS 0.652.1; FF 2015 4671 3 RS 0.653.1
2016-2412 4761
Applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa. RU 2016 Scambio di lettere con Jersey
nente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilate- ral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information, qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’en- trata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte. Considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Sviz- zera e Jersey convengano che l’articolo 6 della Convenzione riveduta e l’Accor- do SAI, fatta salva la loro entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017, siano applicabili ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2017. Nel caso in cui il Governo di Jersey accetti la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accor- do in materia tra i due Governi, applicabile in Svizzera dal giorno dell’entrata in vigore della Convezione riveduta e dell’Accordo SAI.» Posso confermare che Jersey approva il contenuto della Sua lettera.
Gradisca, onorevole Consigliere federale, l’espressione della mia massima stima.
Ian Gorst Il Primo ministro