Lexipedia

AS 2016 4813

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 9 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:

Art. 8k cpv. 2 lett. f, g e 3

2 L’elenco contiene i seguenti dati sulle persone di cui al capoverso 1:

f. relazioni d’interesse; g. Cantone secondo l’indirizzo di corrispondenza.

3 Abrogato

Art. 8o cpv. 3bis 3bis Se la legislazione speciale o la decisione istitutiva della commissione prevede che membri della commissione debbano essere indipendenti da un settore le cui attività rientrano nella sfera di competenza della stessa e se i membri sono in tal modo limitati nell’esercizio della loro attività professionale, l’autorità competente può: a. accordare un aumento della diaria del 50 per cento al massimo; se il membro interessato è il presidente, essa tiene conto della diaria maggiorata di cui al capoverso 3; e b. versare al membro, oltre alla diaria, un importo forfetario di 30 000 franchi all’anno al massimo; gli importi forfetari versati devono essere indicati e motivati nel rapporto sul rinnovo integrale delle commissioni extraparla- mentari secondo l’articolo 8h capoverso 3.

1 RS 172.010.1

2016-2862 4813

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. O RU 2016

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

9 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4814

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. O RU 2016

Allegato 2 (art. 8 cpv. 2, 8e cpv. 2 lett. gbis, 8n cpv. 2, 8o cpv. 2, 8p cpv. 2 e 8q cpv. 2)

Commissioni extraparlamentari

N. 1.1 Sono aggiunte le seguenti commissioni extraparlamentari:

Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DATEC Commissione federale per la lotta contro il rumore Commissione federale d’igiene dell’aria Piattaforma nazionale «Pericoli naturali»

N. 1.3 Sono stralciate le seguenti commissioni extraparlamentari:

Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DATEC Commissione federale d’igiene dell’aria Commissione federale per la lotta contro il rumore Piattaforma nazionale «Pericoli naturali»

N. 2 Il numero 2 è sostituito dal testo seguente:

2. Commissioni di vigilanza sul mercato: categoria di indennizzo,

importo forfetario e attribuzione ai dipartimenti Dipartimento Commissione extraparlamentare Categoria Presidente Vicepresidente Membro competente (100 %) in (100 %) in (100 %) in franchi franchi franchi

DFI Commissione di alta vigilanza M2/A 250 000 180 000 150 000 della previdenza professionale DFGP Commissione arbitrale federale M1 200 000 140 000 120 000 per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini DFGP Commissione federale delle case M1 200 000 140 000 120 000 da gioco DEFR Commissione per la tecnologia M2/B 225 000 160 000 135 000 e l’innovazione

4815

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. O RU 2016

Dipartimento Commissione extraparlamentare Categoria Presidente Vicepresidente Membro competente (100 %) in (100 %) in (100 %) in franchi franchi franchi

DEFR Commissione della concorrenza M3 280 000 200 000 180 000 DATEC Commissione federale dell’energia M2/A 250 000 180 000 150 000 elettrica DATEC Commissione federale delle M2/A 250 000 180 000 150 000 comunicazioni DATEC Commissione federale delle poste M2/A 250 000 180 000 150 000 DATEC Commissione d’arbitrato in materia M2/A 250 000 180 000 150 000 ferroviaria DATEC Servizio d’inchiesta svizzero M2/B 225 000 160 000 135 000 sulla sicurezza DATEC Autorità indipendente di ricorso M1 200 000 140 000 120 000 in materia radiotelevisiva

4816