AS 2016 4819
Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell'Egitto
Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell’Egitto (O-Egitto)
Proroga del 9 dicembre 2016
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 20151 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero, ordina:
I L’O-Egitto del 25 maggio 20162 è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2
2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 10 febbraio 2018.
II La presente ordinanza entra in vigore l’11 febbraio 2017.
9 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr