Lexipedia

AS 2016 4823

Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell'Ucraina

Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell’Ucraina (O-Ucraina)

Proroga del 9 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 20151 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero, ordina:

I L’O-Ucraina del 25 maggio 20162 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2018.

II La presente ordinanza entra in vigore il 28 febbraio 2017.

9 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr