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AS 2016 4857

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sulla concessione di sussidi fissi a istituti accademici

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sulla concessione di sussidi fissi a istituti accademici

del 25 febbraio 2016

Il Consiglio delle scuole universitarie, visti l’articolo 53 capoverso 3 della legge del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 20152 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i principi relativi alla concessione di sussidi di base sotto forma di sussidi fissi agli istituti accademici aventi diritto ai sussidi che non sono scuole universitarie («altri istituti accademici» ai sensi della LPSU).

Art. 2 Sussidi fissi

1 I sussidi fissi si compongono di due quote, una fissa e una variabile.

2 La quota fissa ammonta al 70 per cento del contributo massimo previsto nella

convenzione sulle prestazioni per il periodo di finanziamento corrispondente.

Art. 3 Quota variabile e indicatori

1 La SEFRI fissa ogni anno la quota variabile prendendo in considerazione almeno

due indicatori basati sulle prestazioni. 2 Nel determinare la quota variabile possono essere considerati e ponderati i criteri di cui all’articolo 51 LPSU nonché il contributo dell’organo responsabile.

RS 414.205.5

2016-2453 4857

Concessione di sussidi fissi a istituti accademici. RU 2016 O del Consiglio delle scuole universitarie

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

25 febbraio 2016 In nome del Consiglio delle scuole universitarie: Il presidente, Johann N. Schneider-Ammann

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