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AS 2016 4859

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale

del 29 novembre 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:

Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione

Art. 1 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. museo: un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, studia, fa conoscere ed espone testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente a fini di studio, educazione e diletto; b. collezione:

1. se designa un’istituzione è sinonimo di museo,

2. fondo di oggetti di proprietà di un museo o di una collezione o il cui

possesso è garantito a questi ultimi per almeno 50 anni, che illustra un determinato tema in modo sistematico e rappresentativo e i cui oggetti sono di norma beni culturali originali, sempre che il tema della colle- zione vi si presti; c. rete: istituzione secondo l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 no- vembre 20112 sulla promozione della cultura.

RS 442.121.1

2016-2233 4859

Regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi RU 2016

Art. 2 Obiettivi di promozione Il sostegno di musei, collezioni e reti di terzi (istituzioni) ha lo scopo di: a. contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale; b. potenziare le istituzioni; c. facilitare l’accesso del grande pubblico alle istituzioni e al patrimonio cultu- rale.

Sezione 2: Ambiti di promozione

Art. 3 1 Le istituzioni possono essere sostenute mediante i seguenti tipi di aiuti finanziari:

a. aiuti finanziari per le spese d’esercizio (contributi d’esercizio); b. aiuti finanziari per le spese di progetti di salvaguardia del patrimonio cultu- rale, segnatamente misure di inventariazione e digitalizzazione di opere d’arte legate all’accertamento e alla pubblicazione delle provenienze (contri- buti a progetti); c. aiuti finanziari per le spese di premi di assicurazione legati al prestito di opere per mostre temporanee in Svizzera (contributi a premi di assicura- zione).

2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Sezione 3: Requisiti di promozione

Art. 4 Requisiti per i contributi d’esercizio a musei e collezioni

1 Musei e collezioni devono:

a. possedere una collezione costituita principalmente da Helvetica; b. disporre di una strategia collezionistica e gestionale; c. svolgere tutte le attività di cui all’articolo 1 lettera a; d. disporre di un impegno vincolante di finanziamento pubblico a livello can- tonale o comunale, di importo almeno equivalente al contributo federale, non comprese le prestazioni in natura e le prestazioni in servizi;

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e. riconoscere e applicare il Codice etico del 4 novembre 19863 del Consiglio internazionale dei musei (ICOM) e i Principi della Conferenza di Washing- ton del 3 dicembre 19984 applicabili alle opere d’arte confiscate dai nazisti. 2 Sono considerati Helvetica i beni culturali che hanno uno stretto legame con la Svizzera.

Art. 5 Contributi d’esercizio alle reti di terzi 1 Beneficiano di un contributo d’esercizio di importo invariato esclusivamente le seguenti istituzioni: a. la Fondazione svizzera per la Fotografia; b. l’Associazione per la salvaguardia della memoria audiovisiva della Svizzera – Memoriav; c. la Fondazione Archivio svizzero della danza; d. l’Associazione dei musei svizzeri; e. la fondazione Passaporto Musei Svizzeri. 2 Nel periodo 2017–2019 beneficia di un contributo d’esercizio di importo invariato anche la Fondazione per l’Istituto Svizzero di Roma.

Art. 6 Requisiti per i contributi a progetti I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizza- tiva adeguata.

Art. 7 Esclusione di contributi multipli Le istituzioni beneficiarie di un contributo d’esercizio non possono essere sostenute anche mediante contributi a progetti o contributi a premi di assicurazione.

Sezione 4: Criteri di promozione

Art. 8 Criteri di promozione per i contributi d’esercizio a musei e collezioni Per i contributi d’esercizio a musei e collezioni si applicano i seguenti criteri di promozione: a. irradiamento e qualità dell’istituzione, segnatamente alla luce del numero di ingressi e di utenti delle proposte on-line, delle pubblicazioni scientifiche,

3 Codice etico dell’ICOM del 4 nov. 1986, modificato il 6 lug. 2001 e il 4 ott. 2004. Disponibile sul sito www.bak.admin.ch/ > Patrimonio culturale > Opere d’arte frutto di spoliazioni > Etica dei musei. 4 I Principi di Washington sono disponibili sul sito www.bak.admin.ch > Patrimonio culturale > Opere d’arte frutto di spoliazioni > Basi internazionali.

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delle cooperazioni a livello nazionale e internazionale e dell’interesse media- tico; b. importanza della collezione, segnatamente alla luce dell’unicità della stessa, del suo volume e del suo valore culturale per la Svizzera; c. importanza del lavoro di mediazione, segnatamente alla luce della portata, della qualità, della diversità e dell’innovatività dell’offerta di mediazione.

Art. 9 Criteri di promozione per i contributi a progetti Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione: a. prestigio e importanza dell’istituzione; b. importanza culturale e storica dei beni culturali; c. urgenza delle misure; d. rapporto costo-utilità delle misure; e. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.

Art. 10 Criteri di promozione per i contributi a premi di assicurazione Per i contributi a premi di assicurazione si applicano i seguenti criteri di promo- zione: a. prestigio e importanza dell’istituzione; b. importanza culturale e artistica della mostra; c. importanza culturale e storica dei prestiti; d potenziale di pubblico; e. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.

Sezione 5: Calcolo dei contributi e numero massimo di progetti e mostre sostenuti

Art. 11 Aliquote massime e minime dei contributi Gli aiuti finanziari ammontano: a. nel caso dei contributi d’esercizio a musei e collezioni: al massimo al 30 per cento del budget complessivo dell’istituzione e al minimo a 250 000 franchi; b. nel caso dei contributi a progetti: al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto, ma al massimo a 100 000 franchi per progetto e al minimo a 20 000 franchi per progetto; c. nel caso dei contributi a premi di assicurazione: al massimo al 50 per cento dei premi di assicurazione complessivi di una mostra, ma al massimo a

150 000 franchi per mostra e al minimo a 20 000 franchi per mostra.

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Art. 12 Numero massimo di progetti e mostre sostenuti 1 Per ogni bando di concorso sono erogati contributi a progetti a 25 istituzioni al massimo. 2 Ogni anno sono erogati contributi a premi di assicurazione a 6 mostre al massimo.

Sezione 6: Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 13 Procedura per i contributi d’esercizio a musei e collezioni 1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) decide circa l’erogazione dei contributi d’esercizio. 2 Le richieste di contributi d’esercizio a musei e collezioni devono essere presentate all’UFC al più tardi due anni prima dell’inizio del periodo di sostegno. Le richieste per il periodo 2018–2022 devono essere presentate entro il 31 marzo 2017.

3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e

contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

4 Per la valutazione specialistica delle richieste l’UFC può farsi coadiuvare da

esperti. 5 L’UFC conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi d’esercizio. Vi disciplina segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

Art. 14 Procedura per i contributi a progetti

1 L’UFC decide di norma ogni due anni, sulla base di un bando di concorso, circa

l’erogazione di contributi a progetti. 2 Il termine per l’inoltro delle richieste è fissato nel relativo bando. Le richieste di contributi a progetti per gli anni 2018–2020 devono essere presentate all’UFC entro il 31 ottobre 2017.

3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e

contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.

Art. 15 Procedura per i contributi a premi di assicurazione 1 L’UFC decide ogni anno, sulla base di un bando di concorso, circa l’erogazione di contributi a premi di assicurazione.

2 Le richieste di contributi a premi di assicurazione devono essere presentate

all’UFC entro il 31 ottobre di ogni anno. 3 Le richieste devono contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

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4 Le istituzioni che hanno ricevuto un contributo a premi di assicurazione l’anno

precedente non possono essere sostenute nuovamente l’anno successivo.

Art. 16 Ordine di priorità Nel decidere circa l’ammontare dei contributi si ponderano i singoli criteri di pro- mozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozio- ne nel loro insieme.

Art. 17 Oneri

1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l’aiuto finanzia- rio concesso; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali concernenti l’aiuto finanziario concesso. 2 Le istituzioni beneficiarie di contributi d’esercizio devono offrire le informazioni di base destinate al pubblico in almeno due lingue nazionali. 3 I beneficiari di contributi a progetti e di contributi a premi di assicurazione sono

tenuti inoltre a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Disposizioni transitorie 1 Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI 25 novembre 20155 concernente il regime di promozione 2016–2017 in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale. 2 I musei e le collezioni che hanno beneficiato di un contributo d’esercizio nel 2016 e nel 2017 e che dal 2018 non saranno più sostenuti o saranno sostenuti con un contributo inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello del 2017, possono beneficiare di un contributo transitorio unico per il 2018. L’UFC decide su presenta- zione di una richiesta circa l’erogazione del contributo transitorio tenendo conto in particolare: a. dell’ammontare attuale dell’aiuto finanziario; b. della situazione finanziaria dell’istituzione; c. dei criteri di promozione di cui all’articolo 8;

5 RU 2015 5591

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d. delle ripercussioni della riduzione del contributo sulle attività dell’istituzione nel 2018. 3 Le richieste per l’erogazione di un contributo transitorio devono essere presentate entro il 31 marzo 2017. Esse devono contenere tutte le indicazioni di cui al capo- verso 2.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

29 novembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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