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AS 2016 4867

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore della formazione musicale

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore della formazione musicale

del 29 novembre 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura, ordina:

Sezione 1: Obiettivo di promozione

Art. 1 La promozione della formazione musicale ha lo scopo di sostenere i bambini e i giovani nell’acquisizione e nello sviluppo delle loro competenze musicali in ambito extrascolastico.

Sezione 2: Principi e ambiti di promozione

Art. 2 Principi

1 Per i progetti sostenuti in virtù dell’ordinanza del DFI del 25 novembre 20152

concernente il regime di promozione 2016–2020 in favore del programma Gioventù e Musica non possono essere richiesti contributi aggiuntivi ai sensi della presente ordinanza.

2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Art. 3 Ambiti di promozione Sono erogati contributi a progetti volti a promuovere la formazione musicale dei bambini e dei giovani attraverso la pratica musicale individuale attiva, segnatamente a festival e concorsi nonché a progetti lanciati da formazioni musicali.

RS 442.122

2016-2226 4867

Regime di promozione in favore della formazione musicale. O del DFI RU 2016

Sezione 3: Requisiti di promozione

Art. 4 Requisiti di promozione nel dettaglio I progetti devono soddisfare i seguenti requisiti: a. sono d’interesse nazionale secondo l’articolo 5; b. sono duraturi o ricorrenti; c. riguardano l’ambito extrascolastico secondo l’articolo 6; d. si rivolgono a partecipanti in maggioranza di età inferiore ai 26 anni; e. sono tecnicamente fondati; f. sono adeguatamente organizzati e finanziati; g. si svolgono in Svizzera.

Art. 5 Interesse nazionale

1 Sono d’interesse nazionale i progetti che soddisfano almeno uno dei requisiti

seguenti: a. riuniscono partecipanti di diverse regioni linguistiche della Svizzera e per- mettono l’incontro tra le comunità linguistiche e culturali; b. si svolgono in più regioni linguistiche della Svizzera. 2 Se soddisfa solo uno dei requisiti di cui al capoverso 1, il progetto deve inoltre soddisfare uno dei seguenti requisiti: a. essere unico nel suo genere musicale; b. avere un irradiamento internazionale.

Art. 6 Ambito extrascolastico 1 I progetti sono considerati extrascolastici se la loro manifestazione principale e la maggioranza delle attività si svolgono al di fuori dell’insegnamento scolastico regolare.

2 Fa parte dell’insegnamento scolastico regolare anche l’insegnamento di materie

facoltative, nella misura in cui esso rientra nell’ambito di competenza dei Cantoni, delle città e dei Comuni.

Sezione 4: Criteri di promozione e calcolo dei contributi

Art. 7 Criteri di promozione

1 I progetti vengono valutati secondo i criteri seguenti:

a. qualità contenutistica e specialistica; b. impatto a lungo termine;

Regime di promozione in favore della formazione musicale. O del DFI RU 2016

c. risonanza di pubblico, nei media e negli ambienti specializzati; d. numero di partecipanti; e. costi in rapporto al numero di partecipanti. 2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) provvede a una ripartizione adeguata dei contributi tra i diversi generi musicali.

Art. 8 Calcolo e natura dei contributi 1 I contributi ammontano al massimo al 30 per cento dei costi e a 150 000 franchi per progetto e anno.

2 Non sono computabili segnatamente i costi di:

a. formazioni musicali di accompagnamento i cui componenti sono in maggio- ranza di età superiore ai 26 anni; b. solisti di età superiore ai 26 anni; c. incarichi di composizione; d. produzione di supporti sonori. 3 L’attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per il 10 per cento al massimo dei costi complessivi.

4 I contributi possono essere concessi in forma di garanzie di deficit.

Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 9 Procedura 1 L’UFC decide circa l’erogazione dei contributi. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti. 2 Le richieste di contributi devono essere inoltrate all’UFC entro il 1° settembre. Le richieste per l’anno 2017 devono essere inoltrate entro il 31 gennaio 2017.

3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e

contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. 4 Se un progetto esiste da almeno 10 anni ed è già stato svolto almeno 5 volte, l’UFC può concludere un contratto di prestazioni con il beneficiario dei contributi.

Art. 10 Regola di priorità È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Regime di promozione in favore della formazione musicale. O del DFI RU 2016

Art. 11 Oneri I beneficiari di contributi sono tenuti a: a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti il progetto so- stenuto; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali del progetto soste- nuto.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 12 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

29 novembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset