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AS 2016 4877

Ordinanza sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale

Ordinanza sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale, OAAF)

del 23 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 capoverso 2bis, 18 capoverso 3 e 22a capoverso 1 della legge del 28 settembre 20121 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa interna- zionale in materia fiscale nello scambio di informazioni su domanda e nello scambio spontaneo di informazioni.

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Art. 2 Domande raggruppate 1 Le domande raggruppate secondo l’articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013. 2 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

Art. 3 Contenuto di una domanda raggruppata

1 Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni:

a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all’origine della domanda;

RS 651.11 1 RS 651.1

2016-2380 4877

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b. una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato; e. il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; f. un commento del diritto applicabile; g. un’esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile; h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo; i. se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo; j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l’autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna. 2 Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni (AFC) lo comunica per scritto all’autorità richiedente, dandole la possi- bilità di completare per scritto la domanda.

Art. 4 Spese 1 Sono considerate spese di importo eccezionale in particolare le spese riconducibili a domande che hanno causato un dispendio al di sopra della media, particolarmente difficili da elaborare o urgenti.

2 Le spese si compongono:

a. dei costi diretti di personale; b. dei costi diretti di posti di lavoro; c. di un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale a copertura dei costi generali; d. dei costi diretti di materiale e di esercizio; e. degli esborsi.

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3 Gli esborsi si compongono:

a. dei costi di viaggio e di trasporto; b. dei costi per la consultazione di terzi. 4 Salvo disciplinamenti particolari della presente ordinanza, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Sezione 3: Scambio spontaneo di informazioni

Art. 5 Eccezioni per casi irrilevanti 1 I casi irrilevanti possono essere esclusi dallo scambio spontaneo di informazioni.

2 Sono considerati casi irrilevanti in particolare i casi in cui l’onere per lo scambio spontaneo di informazioni è manifestamente sproporzionato rispetto agli importi rilevanti sotto il profilo fiscale e al potenziale gettito d’imposta dello Stato destina- tario.

Art. 6 Collaborazione delle autorità La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), l’AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni collaborano per garantire uno scambio spontaneo di informazioni uniforme a livello nazionale.

Art. 7 Unità organizzative per lo scambio spontaneo di informazioni 1 L’AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni designano le unità orga- nizzative competenti in materia di scambio spontaneo di informazioni. 2 Le unità organizzative garantiscono il collegamento con la divisione competente dell’AFC per lo scambio di informazioni in materia fiscale (divisione competente dell’AFC) e l’esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni nelle loro ammi- nistrazioni delle contribuzioni.

Art. 8 Accordo fiscale preliminare: definizione Un’informazione, una conferma o una garanzia di un’amministrazione delle contri- buzioni è definita come un accordo fiscale preliminare se: a. è fornita dall’amministrazione delle contribuzioni a un contribuente; b. concerne le conseguenze fiscali di una fattispecie descritta dal contribuente; e c. il contribuente può farvi affidamento.

2 RS 172.041.1

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Art. 9 Accordo fiscale preliminare: obbligo dello scambio spontaneo di informazioni 1 Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito se un accordo fiscale preliminare: a. concerne fattispecie di cui all’articolo 28 capoversi 2–4 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni oppure ha come oggetto una riduzione fiscale per i redditi da beni immateriali o diritti analoghi oppure una ripartizione fiscale internazio- nale di società principali; b. fa riferimento al contesto transfrontaliero e ha come oggetto i prezzi di tra- sferimento tra persone associate o un metodo concernente i prezzi di trasfe- rimento, stabiliti dall’autorità svizzera competente senza il coinvolgimento delle autorità competenti di altri Stati; c. fa riferimento al contesto transfrontaliero e consente di ridurre l’utile impo- nibile in Svizzera, senza che ciò risulti nel conto annuale e nel conto di gruppo; d. stabilisce che uno stabilimento d’impresa è costituito o non è costituito in Svizzera o all’estero oppure determina quali utili sono attribuiti allo stabili- mento d’impresa; oppure e. ha come oggetto una fattispecie concernente la struttura dei flussi transfron- talieri di finanziamento o dei redditi trasferiti a persone associate in un altro Stato tramite enti svizzeri. 2 Le persone sono considerate associate quando una di loro detiene una partecipa- zione di almeno il 25 per cento nell’altra o quando una terza persona detiene una partecipazione di almeno il 25 per cento in ciascuna delle altre due persone. Detiene una partecipazione in una persona chi detiene direttamente o indirettamente una rispettiva quota dei diritti di voto oppure del capitale azionario o sociale di tale persona.

3 L’obbligo dello scambio spontaneo di informazioni sussiste indipendentemente

dalla realizzazione effettiva della fattispecie oggetto dell’accordo fiscale prelimi- nare.

Art. 10 Accordo fiscale preliminare: Stati destinatari

1 Se un accordo fiscale preliminare soddisfa almeno una delle condizioni di cui

all’articolo 9 capoverso 1 deve essere eseguito uno scambio spontaneo di informa- zioni con le autorità competenti dello Stato di sede della società che detiene il con- trollo diretto e della società madre del gruppo.

2 Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito inoltre nei casi qui

menzionati e con i seguenti Stati:

3 RS 642.14

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a. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all’articolo 9 capo- verso 1 lettera a, con gli Stati di sede di persone associate con le quali il contribuente opera transazioni che sottostanno a un’imposizione secondo l’accordo fiscale preliminare oppure che, per il contribuente, generano reddi- ti derivanti da persone associate che sono assoggettati a imposta secondo l’accordo fiscale preliminare; b. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all’articolo 9 capover- so 1 lettera b o c, con gli Stati di sede di persone associate con le quali il contribuente opera transazioni le cui conseguenze fiscali sono oggetto di un accordo fiscale preliminare; c. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all’articolo 9 capover- so 1 lettera d, con lo Stato in cui è situato lo stabilimento d’impresa estero oppure con lo Stato di sede della persona che detiene uno stabilimento d’impresa in Svizzera; d. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all’articolo 9 capover- so 1 lettera e, con gli Stati di sede di persone associate che effettuano diret- tamente o indirettamente pagamenti al contribuente e con lo Stato di sede dell’avente diritto definitivo a tali pagamenti. 3 Se un ente che partecipa a una transazione o a un pagamento secondo il capover- so 2 lettera a, b o d è uno stabilimento d’impresa di una persona residente in un altro Stato, lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito sia con lo Stato in cui è situato lo stabilimento d’impresa sia con lo Stato di sede della persona che detiene lo stabilimento d’impresa. 4 La divisione competente dell’AFC può limitare la trasmissione agli Stati che hanno aderito allo standard dell’OCSE sullo scambio spontaneo di informazioni su accordi fiscali preliminari.

Art. 11 Informazioni da trasmettere alla divisione competente dell’AFC 1 In presenza di un accordo fiscale preliminare, alla divisione competente dell’AFC devono essere trasmesse le informazioni seguenti: a. una copia dell’accordo fiscale preliminare; b. la data di emissione dell’accordo fiscale preliminare; c. i dati per l’identificazione del contribuente, compreso l’indirizzo; d. il numero di identificazione fiscale del contribuente e il nome del gruppo dell’impresa di cui fa parte; e. gli anni fiscali per cui l’accordo fiscale preliminare ha validità; f. le condizioni soddisfatte dell’accordo fiscale preliminare di cui all’articolo 9 capoverso 1; g. un breve riassunto del contenuto dell’accordo fiscale preliminare, se possi- bile, in lingua francese o inglese o, altrimenti, in lingua tedesca o italiana;

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h. i dati relativi alla sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo, compresi i rispettivi indirizzi; i. per gli accordi fiscali preliminari di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a, i dati relativi a persone associate o stabilimenti d’impresa con cui il contri- buente opera transazioni che sottostanno a un’imposizione secondo l’accordo fiscale preliminare oppure che, per il contribuente, generano reddi- ti, derivanti da persone associate o stabilimenti d’impresa, che sono assog- gettati a imposta secondo l’accordo fiscale preliminare, compresi i rispettivi nomi e indirizzi; j. per gli accordi fiscali preliminari di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b o c, i dati relativi a persone associate o stabilimenti d’impresa con cui il con- tribuente opera transazioni che sono oggetto dell’accordo fiscale prelimi- nare, compresi i rispettivi nomi e indirizzi; k. per gli accordi fiscali preliminari di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera d, i dati relativi allo stabilimento d’impresa estero o alla persona estera la cui at- tività in Svizzera fonda uno stabilimento d’impresa, compresi i rispettivi nomi e indirizzi; l. per gli accordi fiscali preliminari di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera e, i dati relativi a persone associate o stabilimenti d’impresa che effettuano diret- tamente o indirettamente pagamenti al contribuente e i dati relativi all’avente diritto definitivo a tali pagamenti, compresi i rispettivi nomi e indirizzi; m. un elenco degli Stati destinatari secondo l’articolo 10; n. altre informazioni che potrebbero essere necessarie alla divisione competen- te dell’AFC per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informa- zioni. 2 Se disponibili, alla divisione competente dell’AFC devono essere inoltre trasmesse le informazioni seguenti: a. il numero di riferimento dell’accordo fiscale preliminare; b. il numero d’identificazione fiscale della società che detiene il controllo diret- to e della società madre del gruppo; c. nei casi di cui al capoverso 1 lettere i–l, i numeri d’identificazione fiscale delle persone o degli stabilimenti d’impresa interessati.

3 Alla divisione competente dell’AFC possono essere trasmesse anche le informa-

zioni seguenti: a. dati sull’attività principale del contribuente; b. dati relativi al volume delle transazioni, alla cifra d’affari e all’utile del con- tribuente. 4 Per tutti gli altri casi di scambio spontaneo di informazioni in virtù della conven- zione applicabile nel singolo caso devono essere trasmesse alla divisione competente dell’AFC le seguenti informazioni: a. le informazioni previste per la trasmissione allo Stato destinatario;

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b. un breve riassunto della fattispecie, se possibile, in lingua francese o inglese o, altrimenti, in lingua tedesca o italiana e i motivi per cui tali informazioni devono essere scambiate spontaneamente; c. un elenco degli Stati che potrebbero essere interessati a tali informazioni; d. altre informazioni che potrebbero essere necessarie alla divisione competen- te dell’AFC per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informa- zioni.

Art. 12 Termini Le unità organizzative per lo scambio spontaneo di informazioni forniscono rego- larmente alla divisione competente dell’AFC le informazioni da trasmettere, ma al più tardi entro i seguenti termini: a. in presenza di un accordo fiscale preliminare, 60 giorni dopo la sua emis- sione; b. negli altri casi, 60 giorni dopo la crescita in giudicato della decisione di tas- sazione della fattispecie interessata.

Art. 13 Trasmissione agli Stati destinatari 1 In presenza di un accordo fiscale preliminare, la divisione competente dell’AFC trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l’articolo 11 capo- versi 1 lettere b–l, 2 e 3 entro tre mesi dal loro ricevimento. Questo termine è proro- gato qualora lo richiedessero i motivi di cui agli articoli 22b–22d LAAF. 2 Negli altri casi, la divisione competente dell’AFC trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l’articolo 11 capoverso 4 lettere a e b.

Art. 14 Informazioni sbagliate o non rilevanti 1 Qualora, in un secondo tempo, le informazioni trasmesse alla divisione competente dell’AFC dovessero rivelarsi sbagliate o non rilevanti ai fini della tassazione del contribuente, l’amministrazione delle contribuzioni interessata lo notifica tempesti- vamente alla divisione competente dell’AFC e le trasmette le informazioni rettifi- cate. 2 La divisione competente dell’AFC trasmette le informazioni rettificate allo Stato destinatario interessato.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 20 agosto 20144 sull’assistenza amministrativa fiscale è abrogata.

4 RU 2014 2753, 2015 4929

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Art. 16 Disposizioni transitorie

1 Le disposizioni sullo scambio spontaneo di informazioni disciplinano anche gli

accordi fiscali preliminari che sono stati emessi tra il 1° gennaio 2010 e l’entrata in vigore della presente ordinanza e che si riferiscono agli anni fiscali per cui vige la normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scam- bio spontaneo di informazioni. 2 In presenza di un accordo fiscale preliminare, l’amministrazione delle contribu- zioni interessata trasmette regolarmente alla divisione competente dell’AFC tutte le informazioni secondo l’articolo 11 capoversi 1–3 in suo possesso entro nove mesi dall’applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora non disponga di tutte le informazioni secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2, l’amministrazione delle contribuzioni trasmette le informazioni in suo possesso e informa la divisione com- petente dell’AFC al riguardo. 3 La divisione competente dell’AFC trasmette tali informazioni agli Stati destinatari entro 12 mesi dall’applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora motivi di cui agli articoli 22b–22d LAAF lo richiedessero, questo termine è prorogato. 4 Per gli accordi fiscali preliminari emessi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, ma prima dell’applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni, il ter- mine di cui all’articolo 12 lettera a decorre dal giorno dell’applicabilità di tale nor- mativa internazionale. Questo capoverso si applica per analogia al termine previsto negli altri casi di cui all’articolo 12 lettera b.

Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

23 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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