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AS 2016 4915

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)

Modifica del 5 dicembre 2016

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 20121 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune è sostituito dalla ver- sione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

5 dicembre 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

1 RS 742.412

2016-3092 4915

Trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune. O RU 2016

Allegato 1 (art. 3 cpv. 2)

Versione applicabile del RID Si applicano le prescrizioni dell’edizione 2017 del RID2.

2 Il RID (appendice C alla Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazio- nali ferroviari, COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato nella RU. Il testo può essere consultato in francese, tedesco e inglese sul sito Internet dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF): www.otif.org > Marchandises dangereuses.

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