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AS 2016 4927

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 9 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 96 della legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (legge/LAMal); visto l’articolo 82 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20004 sugli agenti terapeutici (LATer); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

Art. 45, rubrica e cpv. 1 lett. b Autorizzazione

1 Le levatrici devono attestare:

b. un’attività pratica di due anni effettuata:

1. presso una levatrice autorizzata conformemente alla presente ordinanza,

2. nel reparto d’ostetricia di un ospedale,

3. in un gabinetto medico specializzato, o

4. in un’organizzazione delle levatrici sotto la direzione di una levatrice;

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Assicurazione malattie. O RU 2016

Art. 45a Organizzazioni delle levatrici Le organizzazioni delle levatrici sono autorizzate se: a. sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano; b. hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti; c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 45; d. dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d’attività; e. partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all’articolo 77, intese a garantire, nell’ambito del loro campo d’attività, l’effettuazione di prestazioni di maternità di buona qualità e adeguate.

Art. 46 cpv. 1 lett. f

1 Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che

esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni: f. neuropsicologo.

Art. 50 lett. b I logopedisti devono attestare: b. un’attività pratica di due anni nel campo della logopedia clinica con espe- rienza preponderante nel campo della terapia degli adulti, di cui:

1. almeno un anno deve essere assolto in un ospedale sotto la direzione di

un medico specialista (otorinolaringologia, psichiatria, pedopsichiatria, foniatria o neurologia) coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza,

2. un anno può essere assolto nel gabinetto medico o in un’organizzazione

di logopedia autorizzata ai sensi della presente ordinanza sotto la dire- zione di un medico specialista coadiuvato da un logopedista che soddi- sfa le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.

Art. 50b Neuropsicologi I neuropsicologi devono attestare: a. il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto e di un titolo di perfezionamento federale o equivalente riconosciuto in neuropsicologia secondo la legge del 18 marzo 20116 sulle professioni psicologiche (LPPsi); oppure b. il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto secondo la LPPsi e di un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione sviz- zera delle psicologhe e degli psicologi.

6 RS 935.81

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Art. 51 lett. e, 52 lett. e, 52a lett. e 52b lett. e Concerne soltanto il testo francese.

Art. 52c Organizzazioni di logopedia Le organizzazioni di logopedia sono autorizzate se: a. sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano; b. hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti; c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 50; d. dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d’attività; e. partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all’articolo 77, intese a garantire, nell’ambito del loro campo d’attività, una logopedia di buona qua- lità e adeguata.

Art. 54 cpv. 3 lett. b e 4 3 I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, ese- guono altre analisi oltre quelle attinenti all’ambito delle cure di base, sono autorizza- ti se: b. il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in me- dicina di laboratorio rilasciato dall’Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso.

4 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 54a Procedura e tasse

1 L’UFSP decide in merito alle domande di riconoscimento dell’equipollenza di

titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo gli articoli 54 capoverso

3 lettera b.

2 Per la decisione secondo il capoverso 1 è riscossa una tassa. Essa è commisurata al tempo impiegato, ma non deve superare 3000 franchi.

3 Se sono necessarie spese straordinarie, segnatamente se la domanda è giudicata

lacunosa o incompleta ed è rinviata per essere migliorata, la tassa può superare l’importo massimo secondo il capoverso 2; non può tuttavia superare 5000 franchi. 4 La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda della competenza specifica richiesta e della classe di funzione del personale incaricato.

5 Può essere fatturato un congruo anticipo delle spese.

6 Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settem- bre 20047 sugli emolumenti.

7 RS 172.041.1

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II Disposizione transitoria della modifica del 9 dicembre 2016 Le domande di riconoscimento dell’equipollenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo l’articolo 54a, presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 9 dicembre 2016, sono rette dal diritto vigente.

III L’ordinanza del 14 febbraio 20078 sugli esami genetici sull’essere umano è modifi- cata come segue:

Art. 6 cpv. 3 3 L’UFSP decide sull’equivalenza dei titoli esteri con i titoli di cui al capoverso 1 lettere a–e.

Art. 11 cpv. 2

2 IlDipartimento federale dell’interno (DFI) determina gli esami genetico-

molecolari che i laboratori diretti da uno specialista con un titolo di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere b–f possono effettuare. A tal fine, tiene conto dei requisiti tecnici necessari all’esecuzione dei singoli esami.

IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 Gli articoli 46 capoverso 1 lettera f e 50b entrano in vigore il 1° luglio 2017.

9 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

8 RS 810.122.1

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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