AS 2016 4933
AS 2016 4933
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 9 dicembre 2016
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 10 frase introduttiva I logopedisti o l’organizzazione della logopedia curano, previa prescrizione medica, i pazienti affetti da turbe del linguaggio, dell’articolazione, della voce e della dizione conseguenti a:
Titolo prima dell’art. 11a Sezione 5: Neuropsicologia
1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni diagnostiche effettuate da neuro- psicologi previa prescrizione medica secondo l’articolo 50b OAMal. 2 Assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di sei sedute. Per anno e paziente sono possibili solo due prescrizioni mediche.
Art. 14 Preparazione al parto L’assicurazione assume un contributo di 150 franchi: a per un corso di preparazione al parto, eseguito individualmente o in gruppo dalla levatrice o dall’organizzazione delle levatrici; o
1 RS 832.112.31
2016-1794 4933
O sulle prestazioni RU 2016
b. per un colloquio di consulenza con la levatrice o con l’organizzazione delle levatrici in vista del parto, della pianificazione e dell’organizzazione del puerperio a domicilio e della preparazione all’allattamento.
Art. 15 cpv. 1
1 La consulenza per l’allattamento (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal 2) è assunta
dall’assicurazione se dispensata da una levatrice, un’organizzazione delle levatrici o un infermiere con relativa formazione speciale.
Art. 16 Prestazioni delle levatrici 1 Le levatrici e le organizzazioni delle levatrici possono effettuare a carico dell’assi- curazione le prestazioni seguenti: a. le prestazioni di cui all’articolo 13 lettera a:
1. in caso di gravidanza normale, la levatrice o l’organizzazione delle
levatrici può effettuare sette esami di controllo; deve segnalare all’assi- curata che una consultazione medica è indicata nel primo trimestre di gravidanza,
2. in caso di gravidanza a rischio, senza patologia manifesta, la levatrice o
l’organizzazione delle levatrici collabora con il medico; in caso di gra- vidanza patologica, effettua le prestazioni previa prescrizione medica; b. le prestazioni di cui all’articolo 13 lettere c ed e, come pure agli articoli 14 e 15; c. l’assistenza durante il puerperio nel quadro di visite a domicilio per curare madre e bambino e sorvegliare il loro stato di salute, nonché per sostenere, guidare e consigliare la madre nelle cure e nell’alimentazione del bambino come segue:
1. nei 56 giorni successivi al parto la levatrice o l’organizzazione delle le-
vatrici può effettuare al massimo 16 visite a domicilio dopo un parto prematuro, un parto plurigemellare, alle primipare e dopo un taglio cesareo; in tutti gli altri casi la levatrice può effettuare al massimo dieci visite a domicilio,
2. nei primi dieci giorni successivi al parto, oltre alle visite a domicilio
menzionate nel numero 1, la levatrice o l’organizzazione delle levatrici può effettuare una seconda visita nello stesso giorno per un massimo di cinque volte,
3. il limite massimo di visite a domicilio nei 56 giorni successivi al parto
secondo i numeri 1 e 2 può essere superato e visite a domicilio dopo il 56° giorno successivo al parto sono consentite soltanto previa prescri- zione medica.
2 RS 832.10
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2 Le levatrici o le organizzazioni delle levatrici possono prescrivere le necessarie analisi di laboratorio per le prestazioni di cui all’articolo 13 lettere a ed e secondo una designazione separata nell’elenco delle analisi. 3 Nell’ambito degli esami di controllo possono prescrivere controlli agli ultrasuoni secondo l’articolo 13 lettera b.
Art. 42, rubrica e cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese 3 È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell’articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica.
Art. 43 Esigenze supplementari in materia di genetica medica 1 Le analisi del capitolo «Genetica» dell’elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori: a. il cui direttore attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio in genetica medica (genetica umana specializzata sulla salute e le malattie) secondo l’articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal; b. i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un’autorizzazione secondo l’articolo 8 2 Singole analisi del capitolo «Genetica» dell’elenco delle analisi possono anche essere eseguite nei laboratori: a. il cui direttore attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo l’articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal nei settori ematologia, chimica clinica o immunologia clinica; b. i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un’autorizzazione secondo l’articolo 8 LEGU.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 L’articolo 11a entra in vigore il 1° luglio 2017.
9 dicembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
3 RS 810.12
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