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AS 2016 4941

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI)

Modifica del 25 settembre 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 20081;visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 19 settembre 20142, decreta:

I La legge federale del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni è modi- ficata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 1 cpv. 2 lett. abis

2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

abis. attività accessorie (art. 67a) dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);

Art. 58 Categorie di assicuratori L’assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le categorie d’assicurati, dal- l’INSAI o da altri assicuratori autorizzati e dalla cassa suppletiva da loro ammini- strata.

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Assicurazione contro gli infortuni. LF RU 2016

Art. 61 cpv. 1 e 3 1 L’INSAI è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con sede a Lucerna. L’INSAI è iscritto nel registro di commercio. 3 L’INSAI soggiace all’alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il regolamento sull’organizzazione dell’INSAI nonché il rapporto annuale e il conto annuale necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.

Art. 62 Organi Gli organi dell’INSAI sono: a. il consiglio dell’INSAI; b. la direzione; c. l’ufficio di revisione.

Art. 63 Consiglio dell’INSAI

1 Il consiglio dell’INSAI si compone di:

a. sedici rappresentanti dei lavoratori assicurati presso l’INSAI; b. sedici rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso l’INSAI; c. otto rappresentanti della Confederazione. 2 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell’INSAI per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professio- nali e dei sessi. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio dell’INSAI. Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare in ogni tempo il mandato dei membri del consiglio dell’INSAI. 3 L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers) si applica per analogia all’onorario dei membri del consiglio dell’INSAI e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone. Il Consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio dell’INSAI. 4 I membri del consiglio dell’INSAI lasciano la loro funzione al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono 70 anni. 5 Il consiglio dell’INSAI provvede alla propria costituzione, nomina il presidente e due vicepresidenti nonché le proprie commissioni, segnatamente la commissione del consiglio dell’INSAI. Svolge in particolare i compiti seguenti: a. definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell’INSAI; b. adotta il regolamento sull’organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale;

4 RS 172.220.1

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c. emana il regolamento del personale; d. approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi; e. nomina e revoca l’ufficio di revisione; f. adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull’impiego delle eccedenze dei ricavi; g. nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente; h. adotta il preventivo per le spese d’esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità; i. organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l’attuario respon- sabile; k. esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l’osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni perti- nenti, nonché una corretta conduzione aziendale; l. garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appro- priata; m. dà discarico alla direzione.

6 La commissione del consiglio dell’INSAI prepara gli affari all’attenzione del

consiglio dell’INSAI. Il consiglio dell’INSAI può, nel regolamento sull’orga- nizzazione, delegare alla commissione del consiglio dell’INSAI la determinazione delle tariffe dei premi secondo il capoverso 5 lettera d nonché i compiti di cui al capoverso 5 lettere g–m. Gli altri compiti del consiglio dell’INSAI non sono delega- bili.

Art. 64 Direzione 1 La direzione gestisce le attività dell’INSAI e lo rappresenta verso terzi; può inoltre designare procuratori e altri mandatari. 2 I membri della direzione non possono appartenere al consiglio dell’INSAI. I mem- bri della direzione sono assunti secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)5. L’articolo 6a capoversi 1–5 LPers6 si applica per analogia al salario che percepiscono e alle altre condizioni contrattuali.

Art. 64a Obbligo di diligenza e di fedeltà 1 I membri del consiglio dell’INSAI e della direzione svolgono i propri compiti con la massima diligenza e salvaguardano gli interessi dell’INSAI in buona fede. Il consiglio dell’INSAI adotta i necessari provvedimenti organizzativi per salvaguar- dare gli interessi dell’INSAI e impedire conflitti d’interesse.

2 Nell’ambito dell’obbligo di diligenza e di fedeltà tutti i membri degli organi

dell’INSAI dichiarano all’organo di nomina le loro relazioni d’interesse.

5 RS 220 6 RS 172.220.1

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3 Durante la loro permanenza nel consiglio dell’INSAI comunicano senza indugio

eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d’interesse. 4 Il consiglio dell’INSAI informa sulle relazioni d’interesse dei suoi membri nel rapporto annuale.

Art. 64b Ufficio di revisione 1 L’INSAI fa verificare il suo conto annuale dall’ufficio di revisione mediante revi- sione ordinaria ai sensi dell’articolo 727 CO7. L’ufficio di revisione controlla inoltre l’osservanza delle prescrizioni sul sistema di finanziamento di cui all’articolo 90. 2 L’ufficio di revisione è nominato per una durata di tre anni al massimo. Il suo mandato è rinnovabile.

Art. 64c Responsabilità 1 I membri degli organi, nonché le persone incaricate della gestione e della revisione rispondono del danno che, intenzionalmente o per negligenza, arrecano all’INSAI. 2 Il diritto dell’INSAI di esigere il risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cinque anni decorribili dal giorno in cui l’INSAI è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile, e in ogni caso in dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno. 3 Le controversie concernenti la responsabilità dei membri degli organi dell’INSAI e delle persone incaricate della gestione e della revisione sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

Art. 65 Presentazione dei conti 1 I conti dell’INSAI presentano lo stato patrimoniale e finanziario nonché i risultati d’esercizio per settore d’attività. 2 La presentazione dei conti è retta dai principi generali dell’essenzialità, della com- prensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su standard gene- ralmente riconosciuti, fatte salve le disposizioni particolari del diritto delle assicura- zioni sociali. 3 Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.

Art. 65a Attuario responsabile 1 Gli articoli 23 e 24 della legge del 17 dicembre 20048 sulla sorveglianza degli assicuratori si applicano alla funzione e ai compiti dell’attuario responsabile.

7 RS 220 8 RS 961.01

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2 Sono inoltre applicabili le disposizioni aggiuntive sui compiti dell’attuario respon- sabile e sul contenuto del rapporto emanate dal Dipartimento federale delle finanze sulla base della legge sulla sorveglianza degli assicuratori.

Art. 65b Personale

1 Il personale dell’INSAI è assunto secondo le disposizioni del CO9.

2 Il consiglio dell’INSAI fissa rimunerazione, prestazioni accessorie e altre condi- zioni contrattuali nel regolamento del personale. L’articolo 6a capoversi 1–5 LPers10 si applica per analogia.

3 Il personale è assicurato presso la cassa pensioni dell’INSAI.

Art. 65c Imposte Fatto salvo l’articolo 80 LPGA11, le prestazioni commerciali fornite dall’INSAI sono imponibili.

Art. 67a Attività accessorie

1 Oltre alle attività che è tenuto a svolgere per legge, l’INSAI può:

a. gestire cliniche di riabilitazione; b. occuparsi della liquidazione di infortuni per conto di terzi; c. sviluppare e vendere prodotti per la sicurezza; d. offrire consulenza e formazione in materia di promozione della salute sul posto di lavoro.

2 Le attività accessorie devono essere:

a. compatibili con i compiti sovrani dell’INSAI nell’applicazione delle dispo- sizioni di cui all’articolo 85 capoverso 1 sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali; b. finanziariamente autosufficienti. 3 Le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni interni all’INSAI oppure da società anonime ai sensi del CO12 nelle quali l’INSAI detiene la maggio- ranza del capitale e dei voti. 4 Se le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, l’INSAI tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebi- tate a una riserva apposita dell’INSAI.

9 RS 220 10 RS 172.220.1 11 RS 830.1 12 RS 220

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Art. 70 cpv. 3 3 Gli assicuratori di cui all’articolo 68 possono delegare la liquidazione degli infor- tuni all’INSAI o a un terzo. Il trasferimento deve essere approvato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari per gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e dall’Ufficio federale della sanità pubblica per gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera c.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

14 gennaio 2016.13

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

9 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

13 FF 2015 5847

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