AS 2016 4953
Ordinanza dell'UFAG concernente il divieto di importare alcuni ortaggi originari del Ghana
Ordinanza dell’UFAG concernente il divieto di importare alcuni ortaggi originari del Ghana
Proroga del 12 dicembre 2016
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I L’ordinanza dell’UFAG del 23 novembre 20151 concernente il divieto di importare alcuni ortaggi originari del Ghana è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2017.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
12 dicembre 2016 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.207.136.3
2016-3216 4953
Divieto di importare alcuni ortaggi originari del Ghana. O dell’UFAG RU 2016