AS 2016 5093
Scambio di lettere del 26/28 ottobre 2016 tra la Svizzera e l'Islanda concernente l'applicazione anticipata della Convenzione sull'assistenza amministrativa
Scambio di lettere tra la Svizzera e l’Islanda concernente l’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa
Entrato in vigore il 1° gennaio 2017
Traduzione1
Sua Eccellenza Berna, 26 ottobre 2016 Ueli Maurer Dipartimento federale delle finanze Bundesgasse 3 CH-3003 Berna Svizzera S. E. Bjarni Benediktsson Ministro delle finanze e dell’economia Ministero della finanza e dell’economia Arnarhvoli vid Lindargotu
101 Reykjavik
Islanda
Sua Eccellenza,
ho l’onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 18 gennaio 2016 in cui la Svizzera e l’Islanda hanno espresso l’intenzione di introdurre lo scambio automa- tico di informazioni relative a conti finanziari sulla base dello standard comune di comunicazione dell’OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018) nonché alla Convenzione del 25 gennaio 1988 2 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, riveduta dal Protocollo di modifica del 27 maggio 20103 (di seguito «Convenzione riveduta»). Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione riveduta e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra Autorità Competenti concernen- te lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Infor- mation, qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della
RS 0.653.244.5
1 Traduzione dal testo originale inglese.
2 RS 0.653.1; RU 2016 4721 3 RS 0.652.1; RU 2016 5071
2016-2415 5093
Applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa. RU 2016 Scambio di lettere con l’Islanda
Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’en- trata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte. Considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Sviz- zera e Islanda convengano che l’articolo 6 della Convenzione riveduta e l’Accordo SAI, fatta salva la loro entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017, siano appli- cabili ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2017. Nel caso in cui il Governo islandese accetti la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accor- do in materia tra i due Governi, applicabile in Svizzera dal giorno dell’entrata in vigore della Convezione riveduta e dell’Accordo SAI.
Gradisca, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
Ueli Maurer Consigliere federale
Applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa. RU 2016 Scambio di lettere con l’Islanda
Traduzione4
S. E. Bjarni Benediktsson Islanda, 28 ottobre 2016 Ministro dell’economia e delle finanze Ministero dell’economia e delle finanze Arnarhvoli vid Lindargotu
101 Reykjavik
Islanda Sua Eccellenza Ueli Maurer Dipartimento federale delle finanze Bundesgasse 3 CH-3003 Berna Svizzera
Sua Eccellenza,
ho l’onore di riferirmi alla Sua lettera del 26 ottobre 2016 concernente l’applica- zione della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale a partire dal 1° gennaio 2017 e alla Dichiarazione congiunta firmata il 18 gennaio 2016 in cui la Svizzera e l’Islanda hanno espresso l’intenzione di introdurre lo scambio automa- tico di informazioni relative a conti finanziari sulla base dello standard comune di comunicazione dell’OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018) nonché alla Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reci- proca assistenza amministrativa in materia fiscale, riveduta dal Protocollo di modifi- ca del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione riveduta»). Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione riveduta e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra Autorità Competenti concernen- te lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Infor- mation, qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte. A nome del Governo islandese accetto la Sua proposta secondo cui Svizzera e Islan- da convengono che l’articolo 6 della Convenzione riveduta e l’Accordo SAI, fatta salva la loro entrata in vigore in Svizzera per il 1° gennaio 2017, siano applicabili per i periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2017. Secondo l’articolo 28
4 Traduzione dal testo originale inglese.
Applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa. RU 2016 Scambio di lettere con l’Islanda
paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrati- va relativa a periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori. Il nostro consenso e la Sua lettera del 26 ottobre 2016 sono dunque considerati come un accordo tra i due Governi, applicabile tra la Svizzera e l’Islanda dal giorno dell’entrata in vigore in Svizzera della Convenzione riveduta e dell’Accordo SAI.
Bjarni Benediktsson Ministro delle finanze e dell’economia