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AS 2016 5113

Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio

Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del 21 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Preambolo vista la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); in esecuzione del Protocollo del 26 ottobre 20044 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE; in esecuzione del Protocollo del 27 maggio 20085 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania; in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 20166 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia; in esecuzione dell’accordo del 21 giugno 20017 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19608 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione istitutiva dell’AELS),

4 RU 2006 995 5 RS 0.142.112.681.1 6 RS 2016 5251 7 RU 2003 2685 8 RS 0.632.31

2016-3210 5113

O sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2016

Art. 2 cpv. 1 1 La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione euro- pea (cittadini dell’UE)9 nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato del Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (cittadini dell’AELS)10.

Art. 3 cpv. 2 2 Le disposizioni sui contingenti massimi, sulla priorità dei lavoratori indigeni e sul controllo delle condizioni salariali e lavorative del Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia non si applicano ai cittadini della Croazia il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoverso 1 lettere e–h OASA.

3 Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell’UE (eccettuata la Croazia) e dell’AELS vale in tutta la Svizzera. 3bis Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini della Croazia vale ’in tutte le zone di frontiera11 della Svizzera. In via eccezionale può essere autorizzata un’attività temporanea fuori della zona di frontiera. 4 I cittadini dell’UE (eccettuata la Croazia) e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.

Art. 8 Assicurazione del permesso (art. 1 par. 1 e 27 par. 2 all. I in combinato disposto con l’art. 10 par. 2c dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Per l’entrata in Svizzera in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa che necessita di un permesso UE/AELS, i cittadini della Croazia possono chiedere l’assicurazione del permesso (art. 5 OASA12).

Art. 10 Computo sui contingenti massimi (art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Il permesso non è computato sui contingenti stabiliti conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino della Croazia: a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro; oppure

9 Se non indicato altrimenti, tutti i 28 Stati membri al momento della firma del Prot. del 4 mar. 2016 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone alla Croazia. 10 Per quanto concerne la relazione Svizzera-Liechtenstein, si applica il Prot. del 21 giu. 2001, che è parte integrante dell’Acc. di emendamento della Conv. AELS. 11 Le zone di frontiera sono determinate in base agli accordi conclusi con i Paesi limitrofi in materia di frontalieri, cfr. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33. 12 RS 142.201

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b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall’inizio dell’attività lu- crativa; oppure c. alla scadenza del periodo di preparazione non dimostra di esercitare un’attività lucrativa indipendente.

Art. 11 Contingenti massimi La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ripartisce i contingenti massimi stabiliti conformemente all’articolo 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone per i cittadini della Croazia.

Art. 12, rubrica, cpv. 1–3 e 5 Deroghe ai contingenti massimi (art. 10 par. 3c e 3d e art. 13 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone) 1 Le deroghe previste dalla LStr e dall’OASA13 si applicano per analogia ai contin- genti massimi per i cittadini della Croazia. 2I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini della Croazia in virtù dell’articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circo- lazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi.

3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini della Croazia che svolgono

un’attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso università, scuole universitarie o scuole universitarie professionali svizzere anche quando cambiano posto o professione. 5 Se adempiono le condizioni in materia di qualifiche di cui all’articolo 23 LStr, i cittadini della Croazia possono essere ammessi per un periodo massimo di quattro mesi indipendentemente dai contingenti massimi per permessi di soggiorno di breve durata. Se non adempiono tali condizioni, possono essere ammessi nell’ambito dei contingenti massimi per i permessi di soggiorno di breve durata.

Art. 14 cpv. 2 2 I cittadini della Croazia nonché i lavoratori inviati in Svizzera per una prestazione transfrontaliera di servizi da una società la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della Croazia necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, se forniscono prestazioni nell’ambito dei servizi connessi all’orticultura, dell’edilizia incluse le attività colle- gate, delle attività di sicurezza o dei servizi di pulizia industriale. Il permesso è rilasciato se sono rispettati la priorità concessa ai lavoratori indigeni, i controlli delle condizioni salariali e lavorative nonché le condizioni in materia di qualifiche giusta l’articolo 23 LStr.

13 RS 142.201

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Titolo prima dell’art. 21 Sezione 7: Assunzione di un’attività lucrativa da parte di familiari

Art. 21 In caso di assunzione di un’attività lucrativa, ai familiari dei cittadini della Croazia titolari del permesso di soggiorno di breve durata si applicano le disposizioni rela- tive alle condizioni salariali e lavorative secondo l’articolo 10 paragrafi 2c e 3d dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 27 Decisione preliminare relativa ai permessi Prima che la competente autorità cantonale rilasci a un cittadino della Croazia un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente, l’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adem- piuti i presupposti per il rilascio del permesso sotto il profilo del mercato del lavoro. La procedura è retta dal diritto cantonale.

Art. 38 cpv. 1 1 Le disposizioni transitorie relative alla priorità dei lavoratori indigeni, al controllo della qualifica e delle condizioni salariali e lavorative, ai contingenti progressivi, alle prescrizioni speciali che disciplinano lo statuto di indipendente (periodo di prepara- zione e mobilità professionale), al rinnovo e alla trasformazione dei permessi, al diritto al ritorno, nonché alle zone frontaliere, previste per la Croazia dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone, si applicano soltanto nei primi sette anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia.

II La modifica di altri atti è disciplinata nell’allegato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

21 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti

I seguenti atti sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 24 ottobre 200714 sull’ammissione, il soggiorno e

l’attività lucrativa

Abrogato

2. Ordinanza del 19 novembre 200315 sulla formazione professionale

Abrogato

3. Ordinanza del 23 novembre 201616 concernente la legge sulla

promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Art. 57 Abrogato

14 RS 142.201 15 RS 412.101 16 RS 414.201

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