AS 2016 5119
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Professionista del cavallo con attestato federale di capacità
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Professionista del cavallo con attestato federale di capacità (AFC)
Modifica del 12 dicembre 2016
18114 Professionista del cavallo AFC
Pferdefachfrau EFZ/Pferdefachmann EFZ Professionelle du cheval CFC/Professionnel du cheval CFC
18115 Cura del cavallo
18116 Monta classica
18117 Monta western
18118 Cavalli d’andatura
18119 Cavalli da corsa
18120 Attacchi
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), di concerto con la Segreteria di Stato dell’economia, ordina:
I L’ordinanza della SEFRI del 4 novembre 20131 sulla formazione professionale di base Professionista del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 4 lett. b–d e 5
4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in
formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate: b. lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche dei giovani;
1 RS 412.101.220.77
2016-2348 5119
Formazione professionale di base Professionista del cavallo con AFC. RU 2016 O della SEFRI
c. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute con- trassegnati con una delle seguenti frasi R secondo l’ordinanza del 18 maggio
20052 sui prodotti chimici o da una delle seguenti frasi H secondo la ver-
sione del regolamento (CE) n. 1272/20083 citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20154 sui prodotti chimici:
1. può provocare sensibilizzazione per inalazione (designazione «S» se-
condo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro»;
2. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (designazione
«S» secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro»; d. lavori che si effettuano ad altezze pericolose.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette
persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di forma- zione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Art. 9 cpv. 2 lett. c
2 Il piano di formazione:
c. riporta le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e protezione della salute in un apposito allegato.
Art. 18 cpv. 1 lett. a e b
1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate le compe-
tenze operative nei campi di qualificazione sottoelencati nel modo seguente: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito (LPP) della durata di otto ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo profes- sionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende le competenze operative e i relativi campi sottoelencati con le seguenti ponderazioni:
2 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103 6659, 2013 201 2673 3041, 2014 2073 3857
3 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 4 RS 813.11
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Ponderazione per indirizzo professionale
Cura del cavallo Monta classica Monta western Cavalli d’andatura Cavalli da corsa Attacchi
Voce Campo di competenze operative
1 Custodia, foraggiamento e cura del cavallo 20 % 20 % 20 % 20 % 30 % 20 %
Rapporto con il cavallo e movimento del cavallo
2 Assistenza e istruzione della clientela 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %
3 Campo di competenze operative specifico 50 % 50 % 50 % 50 % 70 % 50 %
dell’indirizzo professionale
b. Abrogata
Art. 19 cpv. 1 lett. a nonché 6 lett. a e b
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e 6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. Abrogata
Art. 21 cpv. 2 lett. a e b 2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. Abrogata
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
12 dicembre 2016 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente
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