Lexipedia

AS 2016 5129

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 16 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:

Ingresso visti gli articoli 9 capoversi 1bis, 2 e 3, 31 capoversi 2bis e 2ter, 41 capoverso 2bis, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr); visto l’articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente,

Art. 3a cpv. 2 lett. g 2 L’obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza di cui al capoverso 1 non è applicabile: g. ai conducenti e passeggeri di autoveicoli di lavoro, trattori e carri con motore se la velocità non supera 25 km/h.

Art. 42 cpv. 1 1 I motociclisti e i ciclisti devono occupare il posto loro destinato. I fanciulli possono usare un velocipede solo se riescono a pedalare.

Art. 64 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

2016-1719 5129

Norme della circolazione stradale. O RU 2016

Art. 67 cpv. 2 lett. b

2 Il carico per asse non può superare:

Tonnellate

b. per un asse semplice trainato di:

1. raccoglitrici agricole con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6

OETV4) 14,00

2. carri di lavoro con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6 OETV) 14,00

3. altri autoveicoli 11,50

Art. 85 cpv. 3 3 Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli e trasporti speciali possono derogare alle norme della circola- zione così come agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni. La disposi- zione è applicabile per analogia ai relativi veicoli d’accompagnamento nonché ai veicoli adibiti alla costruzione, alla manutenzione e alla pulizia della strada.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

16 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 741.41

5130