AS 2016 5195
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)
Modifica del 16 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per gli autovei- coli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «regolamento ECE» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «regolamento UNECE».
N. 2.13.6
2.13 Dispositivo d’illuminazione
Atti normativi UE Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE n.
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
…
2.13.6 Fari di pro- 661/2009/CE x x x x x x UNECE-
fondità e fari R1 a luce anabba- UNECE- gliante, R5 lampade a UNECE- incandescenza, R8 proiettori a UNECE- scarica di gas R 20 e loro sorgenti UNECE- di luce nonché R 31 proiettori a UNECE- LED e loro R 37
1 RS 741.412
2016-1715 5195
Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi. O RU 2016
Atti normativi UE Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE n.
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 sorgenti di luce UNECE- R 98 UNECE- R 99 UNECE- R 112 UNECE- R 123 UNECE- R 128 …
N. 2.14.15
2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari
Atti normativi Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE UE n.
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
…
2.14.15 Sistema eCall 2015/758/UE x* x*
* eccezioni vedi atto emanato dall’UE
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.
16 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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