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AS 2016 5291

Scambio di lettere del 26 ottobre/13 dicembre 2016 tra la Svizzera e la Norvegia concernente l'applicazione anticipata della Convenzione sull'assistenza amministrativa

Scambio di lettere tra la Svizzera e la Norvegia concernente l’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa

Entrato il vigore il 1° gennaio 2017

Traduzione1

S. E. Siv Jensen Norvegia, 13 dicembre 2016 Ministra delle finanze Ministero delle finanze P.O Box 8008 dep NO-0030 Oslo Norvegia Sua Eccellenza Ueli Maurer Dipartimento federale delle finanze Bundesgasse 3 CH-3003 Berna Svizzera

Sua Eccellenza,

ho l’onore di confermare il ricevimento della Sua lettera del 26 ottobre 2016 dal seguente tenore: «Ho l’onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 20 gennaio 2016 in cui la Svizzera e la Norvegia hanno espresso l’intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base dello standard co- mune di comunicazione dell’OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018). Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione del 25 gennaio 19882 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, rive- duta dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione rive- duta») e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra Autorità Competenti

RS 0.653.259.8

1 Traduzione dal testo originale inglese.

2 RS 0.652.1 3 RS 0.653.1

2016-2413 5291

Applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa. RU 2016 Scambio di lettere con la Norvegia

concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information, qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragra- fo 6 della Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successi- vo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte. Considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Sviz- zera e Norvegia convengano che l’articolo 6 della Convenzione riveduta e l’Accordo SAI siano applicabili ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2017. Nel caso in cui il Governo norvegese accetti la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accor- do in materia tra i due Governi, applicabile in Svizzera dal giorno dell’entrata in vigore della Convezione riveduta e dell’Accordo SAI.»

In nome del Governo di Norvegia, ho l’onore di confermare che la proposta conte- nuta nella lettera di cui sopra è accettata dal Governo di Norvegia. La lettera di Sua Eccellenza e la presente risposta sono considerate come un accordo tra i due Gover- ni, applicabile tra la Svizzera e la Norvegia dal giorno dell’entrata in vigore in Svizzera della Convenzione riveduta e dell’Accordo SAI.

Gradisca, onorevole Consigliere federale, l’espressione della mia massima stima.

Siv Jensen Ministra delle finanze

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